Legge regionale 15 aprile 1987, n. 28 - Testo storico

Legge regionale n. 28 del 15 04 1987

Proroga all'anno 1989 dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 10 giugno 1983 n. 46 per la concessione di contributi per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta.

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo annuo in favore dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 10 giugno 1983, n. 46 è prorogata fino all'anno 1989 ed è fissata, a decorrere dall'anno 1987 in lire 90.000.000.

Art. 2

1. La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente legge.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge ammontante a lire 90.000.000 graverà sul capitolo 46300 (" Contributo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

2. Alla copertura del maggior onere di lire 90.000.000 annue, si provvede: per l'anno 1987 mediante prelievo della somma di lire 90.000.000 dal cap. 50000 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti ") a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987;

per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo per Lire 180.000.000 delle risorse disponibili al programma 2.2.4.08 " Attività culturali e scientifiche " del bilancio pluriennale 1987/ 89.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) "

L. 90.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 46300 " Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Storico della Resistenza in Valle d'Aosta ".

LR 10 giugno 1983, n. 46

LR 15 aprile 1987, n. 28

L. 90.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.