Legge regionale 15 aprile 1987, n. 24 - Testo storico

Legge regionale n. 24 del 15 04 1987

Rifinanziamento per l'anno 1987 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, articolo 4, comma 2°, lettera a).

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma secondo, lettera a), č autorizzata la maggiore spesa di lire 200.000.000 per l'esercizio finanziario 1987.

2. Per gli anni successivi gli oneri necessari saranno determinati con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 2

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000,

graverą sul capitolo 31010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1987 mediante riduzione di lire 200.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50100 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese correnti) allegato n. 8 della legge regionale 5 gennaio 1987 n. 2 - Settore 2 - Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento del limite d'impegno per prestiti nel settore dell'agricoltura di cui alla LR 6 luglio 1984 n. 30.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50100 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese correnti).

L. 200.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 31010 Concorso nel pagamento di interessi su prestiti di conduzione nel settore dell'agricoltura.

L. 200.000.000

LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma secondo, lettera a) LR 3 gennaio 1986, n. 1, artt. 11 e 14, comma secondo

LR 15 aprile 1987, n. 24.

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.