Legge regionale 1° aprile 1987, n. 21 - Testo storico

Legge regionale n. 21 del 01 04 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, concernente "norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale" e successive modificazioni.

(B.U. 30 aprile 1987, n. 8, 2° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

L'articolo 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è sostituito dal seguente:

" Articolo 19 - Composizione, nomina e funzionamento del comitato regionale per la pianificazione territoriale.

Il comitato regionale per la pianificazione territoriale - CRPT - è composto da:

a) il segretario generale dell'Amministrazione regionale, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente dell'ufficio regionale di urbanistica o suo sostituto;

c) il soprintendente regionale per i beni culturali o suo sostituto;

d) il dirigente del servizio regionale per la tutela dell'ambiente naturale e delle foreste o suo sostituto; e) l'ingegnere capo dell'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici o suo sostituto;

f) il dirigente del servizio regionale studi, programmi e progetti o suo sostituto;

g) un architetto, un ingegnere, un dottore agronomo o forestale e un geometra designati dai rispettivi ordini e collegio professionali della Valle d'Aosta;

h) un esperto in ordine ai problemi dell'assetto geofisico del territorio;

i) un esperto in materia giuridico - amministrativa. Il CRPT è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale. I poteri del CRPT sono prorogati fino al suo rinnovo.

I membri non appartenenti all'Amministrazione regionale sono designati dal Consiglio regionale e non possono essere Consiglieri regionali.

Gli esperti di cui al punto g) del primo comma sono designati su terne di nominativi segnalate dai rispettivi ordini e collegi professionali. La Giunta può designare altro esperto per ciascuna delle materie indicate ai punti h) e i) del comma precedente per i casi di assenza del titolare. Il CRPT è integrato dal funzionario regionale indicato nel secondo comma dell'articolo 19 ter o da quello indicato nel quinto comma dell'articolo 20 o da quello indicato nel terzo comma dell'articolo 20 bis, nei casi previsti da dette disposizioni.

Il CRPT è convocato d'ufficio ogni qualvolta è chiamato ad esprimere parere.

Le sedute del CRPT sono convocate e presiedute dal coordinatore.

Il CRPT designa, come primo atto dopo l'insediamento, fra i suoi membri appartenenti all'Amministrazione regionale, il sostituto del coordinatore per il caso di assenza di questo ultimo.

Il CRPT è legalmente riunito quando sono presenti sette dei suoi componenti, fra i quali, comunque, il coordinatore o il suo sostituto. Il numero minimo dei presenti necessario per la validità della seduta non varia quando a questa partecipa uno dei membri cui si fa riferimento nel comma 6.

Per i pareri sui piani urbanistici e sui regolamenti comunali e comunitari devono essere sentiti, rispettivamente, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane interessati.

Il CRPT, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti o rappresentanti di enti, uffici ed associazioni operanti nella Regione.

Le decisioni sono assunte per votazione palese e sono verbalizzate in apposito registro a pagine numerate. A parità di voti, prevale il voto del coordinatore o, in caso di sua assenza, del suo sostituto.

Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, sono esercitate da un funzionario dell'ufficio regionale di urbanistica. Il segretario ha l'obbligo di segnalare al CRPT i casi i cui membri del CRPT hanno il dovere di astenersi dal partecipare ad atti ai quali siano interessati essi stessi ".

Art. 2

All'articolo 19 bis della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificata dalle leggi regionali 2 marzo 1979, n. 11, 31 maggio 1979, n. 32 e 9 giugno 1981, n. 32, sono aggiunti i commi seguenti:

" Le speciali procedure previste ai commi secondo e terzo possono essere utilizzate anche per l'adeguamento funzionale di fabbricati esistenti e già destinati ad attività di ristorazione. Per quanto concerne le finalità anzidette, per adeguamento funzionale si intende l'esecuzione di opere dirette a migliorare l'efficienza dell'organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio di ristorazione, nonché dirette ad aumentare gli spazi riservati agli utenti in rapporto a una migliore economia di gestione.

In ogni caso, il volume aggiunto non può superare il 25 percento di quello esistente.

Sono inderogabili, con le eccezioni previste dal quinto comma seguente, le norme di attuazione del piano regolatore generale comunale concernenti le distanze minime dai confini di proprietà, nonché quelle, dettate in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 e dell'articolo 14, primo comma, numero 3, della presente legge, concernenti le distanze minime tra le costruzioni. Per l'esecuzione di interventi di recupero finalizzati all'adeguamento funzionale e comportanti ampliamenti di fabbricati a utilizzazione alberghiera, sono ammesse deroghe alle norme richiamate nel quarto comma precedente purché le distanze fra le costruzioni non risultino, comunque, inferiori a tre metri e il proprietario del fondo confinante dia il suo assenso. In tali casi si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, quarto e quinto dell'articolo 20 della presente legge ".

Art. 3

L'articolo 19 ter della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1979, n. 32, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32, è sostituito dal seguente:

" Articolo 19 ter - Poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale.

Per l'adeguamento funzionale e l'ampliamento dei fabbricati ad uso industriale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso derogare all'indice di copertura di cui al comma 4 dell'articolo 3.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda urbanistica. La concessione può essere rilasciata soltanto previo nullaosta dell'Assessore anzidetto emanato su parere del CRPT, all'uopo integrato dal dirigente del servizio regionale dell'industria, artigianato ed energia o suo sostituto ".

Art. 4

Il terzo comma dell'articolo 20 bis della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, come modificato e integrato dall'articolo 15 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11, è sostituito dal seguente:

" Ove motivazioni di interesse generale o sociale lo giustifichino, nelle zone agricole dei piani regolatori generali i fabbricati agricoli o di interesse generale possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista nel punto a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, a seguito di concessione di deroga rilasciata dal sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale e previo nullaosta dell'Assessore regionale all'agricoltura e foreste, su parere del CRPT, all'uopo integrato dal dirigente regionale dei servizi agrari e affari generali o suo sostituto. Detto parere deve vertere sui seguenti elementi di valutazione:

- interesse generale e sociale dell'opera;

- necessità di realizzazione della medesima ".

Art. 5

Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto ad adeguare la composizione del CRPT alle disposizioni dei due articoli precedenti. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.