Legge regionale 18 marzo 1987, n. 19 - Testo storico

Legge regionale n. 19 del 18 03 1987

Finanziamento delle spese per l'assistenza a favore di soggetti handicappati fisici, psichici e sensoriali.

(B.U. 14 aprile 1987, n. 7, 1° S.S. al n. 7 del 10 aprile 1987)

Art. 1

1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza a favore di soggetti portatori di handicap fisici, psichici e sensoriali, è autorizzata la spesa annua di lire 2.250.000.000 per:

a) pagamento di rette di ricovero di handicappati fisici, psichici e sensoriali in istituti assistenziali e in istituti di rieducazione, di addestramento e formazione professionale;

b) gestione di centri e servizi socio - educativi per portatori di handicap gravi;

c) concessione di contributi e sussidi a privati negli oneri sostenuti per interventi assistenziali a favore di handicappati fisici, psichici e sensoriali.

Art. 2

1. Per l'istituzione di corsi di formazione professionale per portatori di handicap, previsti dall'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, è autorizzata la spesa annua di lire 150.000.000.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge graverà sui capitoli 41650 e 41655 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

2. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge graverà sul capitolo 49015, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura della spesa di lire 2.400.000.000 si provvede, per l'anno 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, a valere sull'apposito accantonamento; per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo delle risorse disponibili del bilancio pluriennale 1987- 1989, relative al programma 2.2.3.03 - Assistenza sociale e beneficienza pubblica;

per gli esercizi successivi gli oneri saranno iscritti con legge di approvazione dei relativi bilanci.

4. Nei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1988 e successivi ovvero in sede di provvedimenti di variazione di bilancio, la spesa annua complessiva di lire 2.400.000.000 potrà essere diversamente ripartita tra i tre capitoli di spesa sopra citati in base alle accertate necessità inerenti all'applicazione della presente legge.

5. Eventuali modificazioni allo stanziamento annuo dovute per l'adeguamento automatico del costo della vita, previsto dalle convenzioni, relativamente agli oneri previsti dall'articolo 1 lett. a) e b) della presente legge, saranno determinate con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987, sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 "Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti"

L. 2.400.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 41650 "Spese per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psico - fisici, nonché di ciechi e sordomuti".

L. 1.800.000.000

Cap. 41655 "Contributi per interventi assistenziali a favore di soggetti handicappati psico - fisici, nonché di ciechi e sordomuti".

L. 450.000.000

Settore 2.2.5

Programma 2.2.5.01: formazione professionale (di nuova istituzione)

Cap. 49015 "Spese per corsi di formazione professionale per portatori di handicap".

Legge regionale 11 agosto 1981, numero 54, articolo 12.

L. 150.000.000

Totale in aumento L. 2.400.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.