Legge regionale 9 marzo 1987, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 24 aprile 1986, n. 18

Ulteriore rivalutazione del trattamento integrativo di quiescenza di cui alla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

(B.U. 19 05 1986, n. 5, 1° S.S. al n. 11 del 12 05 1986)

Art. Unico

1. Ai fini della determinazione del trattamento integrativo di cui all'articolo 7 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, le norme contenute nell'articolo 8 del decreto legislativo 28 maggio 1981, n. 255, modificato dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 391, e nell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141 si applicano integralmente al personale insegnante che, alla data di cessazione del servizio, risultava iscritto all'apposito fondo istituito dall'articolo 5 della citata legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1.

2. Gli aumenti, in misura fissa e percentuale, previsti dall'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 7, sono maggiorati con le decorrenze e nelle misure indicate dall'articolo 6 della legge 17 aprile 1985, n. 141.

3. La spesa per l'applicazione della presente legge è a carico del bilancio del fondo di previdenza istituito dalla legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1, che vi provvederà con fondi propri.

4. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.