Legge regionale 9 marzo 1987, n. 18 - Testo storico

Legge regionale n. 18 del 09 03 1987

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 1o giugno 1984, n. 17, concernente gli interventi assistenziali a favore di minori.

(B.U. 14 aprile 1987, n. 7, 1° S.S. al n. 7 del 10 aprile 1987)

Art. 1

1. Per gli interventi di cui alla legge regionale 1o giugno 1984, n. 17 concernente interventi assistenziali a favore di minori, č autorizzata per l'anno 1987 l'ulteriore spesa di lire 900.000.000; 2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą:

- quanto a lire 550.000.000 sul capitolo 41900;

- quanto a lire 350.000.000 sul capitolo 41950

del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

3. Alla copertura della maggiore spesa di lire 900.000.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) - settore 3: Sicurezza sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni: Parte Spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti ".

L. 900.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 41900 " Spese per l'assistenza ai minori " Legge regionale 1o giugno 1984, numero 17, artt. 8 e 9

L. 550.000.000

Cap. 41950 " Contributi per l'assistenza ai minori presso colonie estive, marine e montane "

Legge regionale 1o giugno 1984, numero 17, articolo 10.

L. 350.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.