Legge regionale 6 marzo 1987, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 06 03 1987

Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 6 aprile 1987, n. 6, 2° S.S. al n. 6 del 25 marzo 1987)

TITOLO I

(NORME PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Capo I

(Disposizioni di carattere generale e definizioni convenzionali)

Art. 1

(Ambito di applicazione delle norme)

1. Le presenti norme, emanate in armonia coi criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1981, n. 348, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione, nonché a quelli di proprietà di Enti pubblici non economici o affidati in gestione ai medesimi e comunque utilizzati per le finalità sociali proprie della edilizia residenziale pubblica.

2. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata e convenzionata;

b) di servizio e cioè quelli per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/ o della Regione;

d) che non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica per le modalità di acquisizione o per la destinazione funzionale o per le caratteristiche dell'utenza o per particolari caratteri di pregio storico o artistico.

3. L'individuazione degli alloggi di cui alla lettera d) del precedente secondo comma è effettuata, su richiesta dell'Ente pubblico proprietario o gestore, dal Consiglio regionale con deliberazione.

Art. 2

(Nozione di alloggio adeguato)

1. Ai fini della presente legge si considera alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare quello avente una superficie utile netta non inferiore a:

a) mq 45 per un nucleo familiare composto da una o due persone;

b) mq 60 per un nucleo familiare composto da tre o quattro persone;

c) mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone;

d) mq 95 per un nucleo familiare composto da sei o più persone.

2. Ai fini della determinazione della superficie utile netta di cui al comma precedente, non si tiene conto di eventuali autorimesse singole, del posto macchina in autorimesse di uso comune, di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili, della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile di godimento esclusivo del conduttore e della superficie condominiale destinata a verde.

Art. 3

(Nozione di alloggio improprio o antigienico)

1. Agli effetti della presente legge si intende per:

I) alloggio improprio, l'unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche incompatibili con la destinazione ad abitazione e priva di almeno tre degli impianti igienici di cui all'articolo 7, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 1975, n. 190; rientrano comunque in detta categoria le baracche, le stalle, le grotte, e le caverne, i sotterranei, le soffitte, i bassi, i garages e le cantine;

II) alloggio antigienico, l'abitazione per la quale ricorra almeno una delle seguenti fattispecie:

a) altezza minima interna utile di tutti i locali inferiore ai valori di cui alla legge regionale 23 febbraio 1976, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) presenza di stanze da letto con superficie inferiore a mq 9 se per una persona e mq 14 se per due o più persone;

c) presenza di vani utili totalmente sprovvisti di finestre apribili;

d) presenza di stanza da bagno carente di almeno due degli impianti di cui all'articolo 7, ultimo comma, del citato decreto ministeriale 5 luglio 1975;

e) presenza di umidità permanente su uno o più vani utili per una superficie pari ad almeno un quarto di quella dell'alloggio, determinando quest'ultima ai sensi dell'articolo 13, primo comma, lettera a), della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392, e non eliminabile con gli interventi manutentivi indicati all'articolo 31, primo comma, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 4

(Nozione di vano convenzionale, vano utile e vano accessorio)

1. Ai fini della presente legge si considera:

a) vano convenzionale, quello costituito da una superficie di mq 14, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392;

b) vano utile, l'ambiente o locale che riceve aria e luce direttamente dall'esterno mediante finestra, porta o altra apertura ed abbia superficie non inferiore a mq 9;

c) vano accessorio, il locale destinato a servizi e disimpegno - come ingresso, corridoio, anticamera, cucina, water closet, ripostiglio, seminterrato - con superficie inferiore a mq 9.

Art. 5

(Nozione di nucleo familiare)

1. Costituiscono il nucleo familiare del concorrente all'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, se con lui conviventi:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi;

c) gli affiliati;

d) il convivente more uxorio;

e) gli ascendenti, i discendenti diversi da quelli indicati alla lettera b), i collaterali e gli affini fino al terzo grado.

2. Per i componenti di cui alle lettere d) ed e) è necessario che la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale, e sia stata instaurata da almeno due anni dalla data del bando di concorso e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte della persona convivente.

Capo II

(Norme per l'assegnazione degli alloggi)

Art. 6

(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)

1. I requisiti per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono i seguenti:

a) cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali;

b) residenza anagrafica da almeno tre anni o attività lavorativa principale e continuativa per un periodo non inferiore a tre anni nel comune o in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. Per le assegnazioni a favore dei richiedenti appartenenti alle forze dell'ordine, si richiama il disposto dell'articolo 25 della legge dello Stato 18 agosto 1978, n. 497;

c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:

1) su di un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 2, alle esigenze di un nucleo familiare, nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso;

2) su uno o più alloggi, ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392, sia almeno pari al valore locativo di un alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso. Detto valore locativo medio è determinato sulla base delle modalità stabilite dalla citata legge n. 392 e con i seguenti parametri:

- superficie corrispondente agli standard abitativi di cui al precedente articolo 2, con l'aumento del 20 percento;

- tipologia corrispondente alla categoria catastale A/ 3: coefficiente 1,05;

- classe demografica del comune di destinazione della domanda di assegnazione del concorrente.

Qualora trattisi di comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si applica il coefficiente 0,80;

- livello di piano: coefficiente 1;

- zona: coefficiente 1 per tutti i comuni;

- vetustà pari ad anni 20: coefficiente 0,85;

- conservazione e manutenzione: coefficiente 1;

d) assenza di precedenti assegnazioni in atto in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici; nonché assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri Enti pubblici; nonché, infine, assenza di precedenti assegnazioni cui abbia seguito l'alienazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario. In ogni caso l'esclusione opera soltanto se l'alloggio sia utilizzabile oppure, se perito abbia dato luogo a risarcimento del danno;

e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite di cui all'allegato A);

f) non aver ceduto totalmente o parzialmente, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice (articolo 26 della legge dello Stato 8 agosto 1977, n. 513);

g) non essere stati assoggettati a sfratto o a revoca da parte dell'Ente proprietario o gestore negli ultimi dieci anni.

2. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), f) e g), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, sin dalla data della pubblicazione del bando, fino al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

3. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti dalla Regione in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza.

Art. 7

(Nozione di reddito)

1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi dagli Enti pubblici a fini assistenziali.

2. Il reddito imponibile di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui scadenza sia precedente alla data di pubblicazione del bando.

3. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

4. In ogni caso, i redditi da lavoro dipendente complessivi del concorrente e degli altri appartenenti al suo nucleo familiare, escluso il reddito da lavoro dipendente di maggiore entità, sono calcolati nella misura del novanta per cento, su cui si applica l'ulteriore riduzione ai sensi del comma precedente.

5. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito di lavoro

dipendente o dall'insieme degli altri redditi a seconda della maggiore entità dell'uno o degli altri.

6. Per quanto concerne soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano prestato servizio militare, si fa riferimento al reddito dell'anno precedente se prodotto a mezzo di una attività permanente e continuativa.

7. Per quanto concerne invece soggetti che durante il periodo preso in considerazione ai fini della determinazione del reddito abbiano iniziato un'attività permanente e continuativa, il reddito si calcola dividendo il reddito reale per i mesi durante i quali questo è stato prodotto e moltiplicando il risultato per dodici.

8. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma del presente articolo, coloro i quali dimostrino che il reddito imponibile riferito all'anno in cui vengono esaminate le domande è, per motivi comunemente considerati casi sociali, inoppugnabilmente inferiore a quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale la cui scadenza è precedente alla data di pubblicazione del bando, possono far valere la situazione reddituale più favorevole ai fini dell'assegnazione.

Gli interessati sono tenuti ad allegare alla domanda di cui al successivo articolo 11 apposita certificazione rilasciata dall'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 8

(Nozioni di particolari categorie sociali)

1. Ai fini della presente legge è considerato:

a) anziano, il soggetto che abbia superato il sessantesimo anno di età, viva solo o in coppia, eventualmente anche con discendenti minori a carico oppure con handicappati;

b) handicappato, il soggetto affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a due terzi;

c) famiglia di recente formazione, quella in cui i coniugi conviventi abbiano contratto matrimonio da non più di due anni dalla data di pubblicazione del bando;

d) famiglia di prossima formazione, quella in cui i futuri coniugi abbiano, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione.

Art. 9

(Norme per l'emanazione dei bandi di concorso)

1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto dai comuni ove sono localizzati gli interventi costruttivi.

2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali sovraccomunali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

3. Le procedure di aggiornamento, di norma biennali, previste dal successivo articolo 19, vengono avviate mediante bando da emanarsi entro il 30 giugno e la relativa graduatoria definitiva deve essere approvata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. I bandi di concorso, finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti, debbono essere pubblicati mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'albo pretorio dei comuni interessati dal bando.

5. I comuni dovranno assicurare la massima pubblicità dei bandi anche in altre forme ritenute idonee.

6. Nel caso di mancato adempimento degli oneri di cui ai commi precedenti da parte del comune nei termini prescritti, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, provvede alla nomina di un commissario ad acta, secondo le norme dell'articolo 26 della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 in quanto applicabili.

7. Per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e particolari esigenze abitative, la Giunta regionale ha facoltà di autorizzare, anche su proposta dei comuni, l'emanazione di bandi speciali, indicando gli eventuali requisiti integrativi, nonché le forme aggiuntive di pubblicità dei bandi di concorso ritenute più idonee per la capillare informazione dei potenziali richiedenti.

8. Contestualmente all'emissione del bando di concorso generale e in concomitanza con gli aggiornamenti di cui al precedente terzo comma, il comune territorialmente competente provvede all'emanazione del bando speciale riservato ai profughi, così come previsto dalla legge dello Stato 26 dicembre 1981, n. 763.

Art. 10

(Contenuti del bando di concorso)

1. Il bando di concorso deve indicare:

a) l'ambito territoriale di assegnazione;

b) i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica prescritti dal precedente articolo 6, nonché gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti dalla Giunta regionale per specifici interventi;

c) le norme per la determinazione dei canoni di locazione;

d) il termine di scadenza della presentazione delle domande;

e) i documenti da allegare alla domanda - con specifiche indicazioni per i lavoratori emigrati all'estero - a pena di esclusione.

2. Il termine entro il quale devono essere presentate le domande è, di norma, di sessanta giorni dalla data del bando. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine è prorogato di trenta giorni se residenti nell'area europea e mediterranea extra europea, e di sessanta giorni se residenti nei restanti paesi extra europei.

Art. 11

(Contenuto e presentazione delle domande)

1. La domanda, redatta su apposito modulo fornito dal comune e da inoltrarsi allo stesso nei termini indicati dal bando, deve essere completata con le seguenti indicazioni:

a) la cittadinanza nonché la residenza del concorrente ed il luogo in cui lo stesso presta attività lavorativa;

b) i dati anagrafici e concernenti l'attività lavorativa e il reddito del concorrente e di ciascun componente del nucleo familiare di questo;

c) l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;

d) il luogo in cui dovranno recapitarsi le comunicazioni relative al concorso.

2. Il concorrente può indicare nella domanda ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio per la formazione della graduatoria.

3. Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall'articolo 4 della legge dello Stato 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono in suo favore i requisiti di cui al precedente art. 6 ed in favore dei componenti del suo nucleo familiare, i requisiti di cui alle lett. c), d), f) e g) dello stesso articolo 6.

4. Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.

Art. 12

(Istruttoria delle domande)

1. Il comune che ha indetto il bando procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. A tal fine può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o una documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. Il comune di cui al primo comma provvede all'attribuzione, in via provvisoria, dei punteggi a ciascuna domanda sulla base della documentazione presentata e delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e accertate.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai precedenti commi i comuni possono avvalersi, previa convenzione, di personale dell'Istituto autonomo per le case popolari.

5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse entro centoventi giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'articolo 14.

Art. 13

(Disposizioni della Giunta regionale per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale impartisce disposizioni ai comuni per la raccolta e l'elaborazione a livello regionale delle informazioni contenute nei moduli di domanda.

Art. 14

(Commissione di assegnazione degli alloggi)

1. La graduatoria di assegnazione degli alloggi è predisposta da un organo collegiale nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per ambiti territoriali determinati.

2. La Commissione è così composta:

a) da un magistrato, anche a riposo, con funzioni di presidente, designato dal presidente del tribunale di Aosta;

b) dal sindaco del comune interessato all'assegnazione o un suo delegato;

c) da due consiglieri del comune interessato all'assegnazione, di cui uno in rappresentanza delle minoranze;

d) dal presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta o un suo delegato;

e) da un rappresentante della Regione designato dalla Giunta regionale;

f) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base regionale, designato dalle medesime;

g) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime;

h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi.

3. La commissione è integrata con un rappresentante delle organizzazioni dei profughi - designato dal competente ufficio dell'Amministrazione regionale - che partecipa, con voto consultivo, alle sedute il cui ordine del giorno preveda l'esame di domande concernenti l'assegnazione di alloggi ai profughi.

4. La commissione elegge nel proprio seno il vicepresidente, fra i membri indicati alle lettere da d) ad h).

5. Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la presenza di cinque componenti della commissione, fra i quali, comunque, il presidente o il vicepresidente.

6. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente della seduta.

7. La commissione rimane in carica cinque anni.

8. La segreteria operativa della commissione è formata da dipendenti del comune di volta in volta interessato, cui compete altresì la designazione del segretario delle relative sedute.

9. La commissione ha sede presso l'Istituto autonomo per le case popolari della Valle d'Aosta.

10. La commissione, ove lo ritenga utile per il migliore espletamento dei compiti ad essa affidati, può tenere le proprie riunioni anche nella sede del comune interessato alla formazione della graduatoria.

Art. 15

(Indennità e compensi ai componenti della commissione)

1. Ai componenti della commissione di cui al precedente articolo 14 è corrisposta una indennità di presenza nella misura prevista per i componenti supplenti della commissione regionale di controllo e, qualora non risiedano nel Comune di Aosta, il rimborso delle spese di viaggio.

2. L'onere finanziario per il funzionamento della commissione è a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 16

(Punteggi di selezione della domanda)

1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base di punteggi attribuiti, in dipendenza delle condizioni soggettive e oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare, come segue:

Condizioni soggettive:

I) reddito complessivo del nucleo familiare inferiore al cinquanta per cento del reddito stabilito per l'assegnazione di cui all'all. A): punti 1

II) richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da cinque persone ed oltre: punti 1

III) richiedenti anziani di cui alla lettera a) dell'articolo 8: punti 1

IV) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della pubblicazione del bando, o famiglia la cui costituzione è prevista entro la data stabilita per la stipula del contratto di locazione, o singoli con figli conviventi a carico: punti 1

V) presenza di handicappati nel nucleo familiare - da certificare da parte delle Autorità competenti - affetti da menomazioni come indicato alla lettera b) dell'articolo 8: punti 2,5

VI) nuclei familiari emigrati, rientrati in Italia prima della pubblicazione del bando e comunque da non più di due anni per stabilirvi la loro residenza: punti 1

VII) canone di locazione indicente per oltre il venticinque per cento sul reddito complessivo del nucleo familiare stabilito per l'assegnazione di cui all'all. A): punti 0,5

VIII) richiedenti con anzianità di residenza superiore a dieci anni nel comune sede dell'intervento: punti 1

IX) distanza fra luogo di lavoro e residenza:

- superiore a dieci Km.: punti 1

- superiore a venti Km.: punti 2

Condizioni oggettive:

- Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno due anni alla data del bando, dovuta a:

X) abitazione in locale adibito impropriamente ad alloggio: punti 3

XI) nucleo familiare, composto da almeno due persone, coabitante in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari, comunque formati da non meno di due unità: punti 2

XII) abitazione in alloggio antigienico, ai sensi del punto II del precedente articolo 3: punti 2

XIII) situazione di disagio abitativo, esistente alla data di pubblicazione del bando, in alloggio sovraffollato:

- da oltre due a tre persone a vano utile: punti 1

- da oltre tre a quattro persone a vano utile: punti 2

- da oltre quattro persone a vano utile: punti 3

XIV) richiedenti che alla data di pubblicazione del bando:

- abitino in alloggio procurato a titolo precario da Ente pubblico;

- fruiscano di sistemazione alloggiativa in struttura alberghiera a carico totale o parziale di Ente pubblico;

- abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale oppure a seguito di verbale di conciliazione giudiziaria oppure a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente;

- abitino in alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito del collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6

2. Le condizioni di cui ai precedenti punti X) e XII) non sono cumulabili tra loro, così come quelle di cui ai punti XI) e XIII).

3. La condizione di cui al punto XIV) non è cumulabile con le altre condizioni oggettive.

Art. 17

(Formazione della graduatoria)

1. La commissione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare dei concorrenti.

2. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per proporre opposizione, è pubblicata nell'Albo Pretorio del comune per quindici giorni consecutivi. Il comune segue altresì le stesse forme di pubblicità previste per il bando.

3. Ai concorrenti emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo raccomandata.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio o, per i concorrenti emigrati all'estero, dall'invio a mezzo raccomandata della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione in carta semplice alla commissione, sulla quale la stessa decide entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione di detto gravame.

5. Esaurito l'esame delle opposizioni, la commissione formula la graduatoria definitiva.

6. In caso di parità di punteggio è preferito il richiedente più anziano di età.

7. In caso di persistente parità è preferito il richiedente con maggiore anzianità di residenza in Valle d'Aosta. In caso di ulteriore parità, la commissione procede al sorteggio in presenza degli interessati.

8. L'ordine conseguito da ciascun concorrente nella graduatoria definitiva dà titolo all'assegnazione dell'alloggio fino ad esaurimento delle disponibilità e costituisce titolo di precedenza nella scelta dell'alloggio stesso.

9. Gli anziani, secondo la definizione di cui al precedente articolo 8, e le famiglie di recente o prossima formazione, individuate ai sensi del citato articolo 8, lettere c) e d), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in un'unica graduatoria speciale, con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, per l'assegnazione della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 60, che saranno ripartiti, dalla Giunta regionale su proposta del Comune o dei Comuni interessati, fra le dette categorie sulla base dell'entità numerica dei gruppi di domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30 per cento degli alloggi minimi realizzati.

10. Identica procedura deve essere seguita per nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al precedente articolo 8 lettera b), ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati a piano terreno, nonché gli alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'articolo 17 del DPR 27 aprile 1978, n. 384.

11. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale.

12. La Giunta regionale provvede, nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui ai successivi artt. 24, 25 e 26.

13. La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria.

14. Gli alloggi sono assegnati in relazione alla composizione del nucleo familiare del concorrente e secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva, che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e comunque fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge.

15. La graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è valida per l'assegnazione di qualsiasi genere di alloggio di edilizia residenziale pubblica, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 18

(Accertamento del reddito)

1. Quando la commissione preposta alla formazione della graduatoria o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli Uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti, tale documentazione.

2. In pendenza di tali accertamenti, la formazione della graduatoria non viene pregiudicata e gli alloggi, relativi ai casi controversi, vengono assegnati con l'espressa condizione che l'assegnazione sarà revocata nel caso in cui il risultato dell'accertamento dell'Ufficio finanziario escluda l'esistenza del requisito in argomento, ferme restando le conseguenti sanzioni penali.

Art. 19

(Aggiornamento della graduatoria di assegnazione)

1. L'aggiornamento della graduatoria di assegnazione avviene nei modi previsti nei successivi commi.

2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate, almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi indetti con le modalità di cui al precedente articolo 9, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.

3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti, a pena di estromissione dalla stessa, a confermare ogni quattro anni la domanda di assegnazione, dichiarando e comprovando la permanenza dei requisiti e delle condizioni.

4. In caso di assenza totale o parziale di domande di assegnazione, i comuni, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono individuare particolari categorie di beneficiari da immettere provvisoriamente negli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i quali saranno assoggettati a contratti di locazione a termine con canone determinato secondo la legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392. Per la presentazione delle domande, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli 11, 12, 16 e 17.

5. È altresì facoltà dei comuni, sulla base delle specifiche condizioni locali, procedere all'aggiornamento della graduatoria mediante bandi integrativi annuali, ferma restando la necessità della conferma quadriennale delle domande.

Art. 20

(Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

2. L'eventuale mutamento delle condizioni oggettive e soggettive dei concorrenti, fra il momento dell'approvazione della graduatoria definitiva e quello dell'assegnazione, non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti di cui all'articolo 6, e non siano trascorsi più di dodici mesi dalla formazione della graduatoria definitiva. Ove, invece, detto termine sia decorso, la verifica deve riguardare anche il punteggio precedentemente determinato ai sensi del precedente articolo 16.

3. Il comune, qualora accerti la mancanza di alcuni dei requisiti o delle condizioni in capo all'assegnatario ai sensi del secondo comma del presente articolo, trasmette la relativa documentazione alla commissione di cui al precedente articolo 14, la quale nei successivi venti giorni, provvede ad esprimere parere vincolante al comune in ordine all'eventuale esclusione del concorrente dalla graduatoria o all'eventuale mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima e ne dà notizia all'ente gestore.

4. Gli assegnatari di alloggi ex " Incis militari " non sono assoggettati alla verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6.

Art. 21

(Modalità di assegnazione)

1. L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva, distinta in relazione alla composizione del nucleo familiare di ogni concorrente, è effettuata dal comune territorialmente competente.

2. Ogni Ente proprietario o gestore di alloggi, cui si applicano le disposizioni della presente legge, è tenuto a comunicare al comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi disponibili entro otto giorni dalla data di disponibilità.

3. Non possono essere assegnati ai singoli beneficiari alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, determinata ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392, rapportata al nucleo familiare, ecceda lo standard abitativo di cui al precedente articolo 2.

4. Sono ammesse assegnazioni in deroga al precedente comma e comunque limitatamente allo standard immediatamente superiore, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari dei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

Art. 22

(Scelta degli alloggi)

1. Il sindaco comunica l'assegnazione agli aventi diritto con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, fissando il giorno per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli da consegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 21, terzo comma.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o dalla persona all'uopo delegata con firma autenticata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. In caso di rinuncia all'alloggio proposto, non adeguatamente motivata, il comune dichiara la decadenza dell'assegnazione e l'esclusione dalla graduatoria, previa diffida all'interessato di accettare l'alloggio stesso.

5. In caso di rinuncia ritenuta giustificata dal comune per gravi e documentati motivi, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.

Art. 23

(Consegna degli alloggi)

1. Avvenuta la scelta dell'alloggio, il comune trasmette all'Ente gestore l'elenco degli assegnatari con l'indicazione dei singoli alloggi da essi scelti e copia dell'intera documentazione relativa ai requisiti ed alle condizioni in base ai quali è stata effettuata l'assegnazione.

2. Tutti i documenti relativi all'assegnazione vengono, a cura del comune, archiviati ed i relativi dati trasmessi all'Amministrazione regionale per la registrazione e memorizzazione nell'anagrafe dell'utenza degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione di cui al primo comma, l'ente gestore, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica agli assegnatari le condizioni per la stipulazione del contratto di locazione.

4. L'assegnatario è tenuto, a pena di decadenza, ad adempiere le condizioni stabilite nella predetta comunicazione e, nel giorno fissato dall'Ente gestore, dovrà sottoscrivere, presso la sede dell'Ente, il contratto di locazione.

5. Qualora l'assegnatario risulti inadempiente rispetto a quanto disposto dal precedente quarto comma, l'Ente gestore fissa un ulteriore termine, non superiore a dieci giorni, trascorso inutilmente il quale restituisce al comune tutti gli atti per la pronuncia della decadenza dall'assegnazione.

6. L'alloggio consegnato deve essere occupato dall'assegnatario e dal suo nucleo familiare entro trenta giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

7. Trascorso tale termine senza che l'alloggio sia stato occupato, l'Ente gestore, qualora non sussistano per l'interessato gravi motivi rappresentati prima che sia trascorso il termine di cui al precedente sesto comma, intima all'assegnatario l'occupazione dell'alloggio entro l'ulteriore termine di dieci giorni.

8. Qualora l'occupazione non venga effettuata entro l'ulteriore termine di cui al precedente settimo comma, l'Ente gestore trasmette gli atti al Comune per la pronuncia della decadenza dell'assegnazione.

9. Tutti i termini sopraindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.

Art. 24

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

1. La Giunta regionale, anche su proposta del Sindaco del comune interessato, può riservare alloggi da assegnare annualmente, per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, compreso il caso di sgombero di unità abitativa da recuperare, nonché per consentire la mobilità dell'utenza.

2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma precedente devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

4. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla commissione di cui all'articolo 14, previa istruttoria da parte dei comuni interessati.

Art. 25

(Riserva di alloggi a favore dei profughi)

1. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'articolo 34 della legge dello Stato 26 dicembre 1981, n. 763, è disposta su proposta dei comuni, basata sulla consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi.

2. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene disposta dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi richiedenti, i quali sono collocati nella graduatoria generale con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria speciale. Detta aliquota non può essere inferiore al quindici per cento degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento, se non per insufficienza di aventi titolo, ma non può, comunque, eccedere il quindici per cento medesimo. Per la definizione della qualifica di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge 26 dicembre 1981, n. 763.

Art. 26

(Riserva di alloggi a favore delle forze dell'ordine)

1. In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1972, n. 1035, la Regione riserva un'aliquota del 15 percento degli alloggi finanziati dallo Stato per la sistemazione abitativa dei nuclei familiari di appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza e al Corpo degli Agenti di Custodia effettivamente residenti e in servizio in Valle d'Aosta.

2. Gli alloggi attribuiti a norma del comma precedente, nel caso di trasferimento dei beneficiari ad altra sede fuori dal territorio valdostano, debbo essere lasciati liberi improrogabilmente entro il termine stabilito dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente della Giunta può preliminarmente ripartire di volta in volta il complesso degli alloggi destinati alle forze dell'ordine fra le quattro " forze " indicate al primo comma.

4. Il Presidente della Giunta determinerà le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di legge per poter beneficiare degli alloggi di cui al presente articolo, nonché le procedure per la trasmissione degli elenchi nominativi dei beneficiari ai comuni e all'Istituto autonomo case popolari, rispettivamente per l'emissione dell'atto di assegnazione e per la stipulazione dei contratti di locazione.

Art. 27

(Subentro nella domanda e nella assegnazione)

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano, rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione, nell'ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, gli affiliati, il convivente more uxorio, gli ascendenti di primo grado. Chi subentra nella domanda o nell'assegnazione al posto del defunto deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nel suo stato di famiglia.

2. I componenti del nucleo familiare definiti al precedente articolo 5 e diversi da quelli indicati al primo comma del presente articolo, al fine di subentrare nella domanda o nell'assegnazione, devono dimostrare che convivevano con il defunto aspirante assegnatario o assegnatario, da almeno due anni al momento della sua morte e che per lo stesso periodo erano inclusi nel suo stato di famiglia.

3. Il subentro nella domanda è consentito anche negli altri casi di uscita dal nucleo familiare del richiedente.

4. Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti del nucleo originario, l'Ente gestore volturerà la locazione in favore della persona subentrante nell'assegnazione a norma del primo comma.

5. In caso di separazione personale, anche di fatto, purché anagraficamente rilevabile, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza di pronunzia giudiziale in merito, all'assegnatario subentra nell'assegnazione il coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora risulti che quest'ultimo occupi stabilmente l'alloggio.

6. Al momento della voltura del contratto l'Ente gestore verifica che il subentrante e gli altri componenti il suo nucleo familiare siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 44.

Art. 28

(Ampliamento del nucleo familiare e ospitalità temporanea)

1. L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile quando è determinato dalla filiazione. In ogni altro caso è condizionato dal mantenimento di tutti i requisiti previsti nel successivo articolo 44: la relativa verifica è effettuata dall'Ente gestore.

2. L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto di subentro alle condizioni di cui al precedente articolo 27 con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi.

3. È altresì ammessa, previa autorizzazione dell'Ente gestore, l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a due anni, prorogabile solo per un ulteriore biennio qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'Ente gestore. Tale ospitalità a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro. La variazione di carattere gestionale decorre dal mese successivo all'autorizzazione concessa dall'Ente gestore ed ha effetto fino alla scadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 29

(Inquilini di alloggi acquisiti dall'Ente pubblico per fini di edilizia residenziale pubblica)

1. In caso di acquisto da parte dell'Ente pubblico, a fini di edilizia residenziale pubblica, di alloggi occupati da inquilini, questi acquisiscono il diritto all'assegnazione dell'alloggio fino ad allora occupato, se sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 44.

Art. 30

(Alloggi acquistati o realizzati ai sensi di norme sull'emergenza abitativa)

1. Gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi degli articoli 7 e 8 del DL 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, o di analoghe norme legislative successive, una volta che sia cessata, previa deliberazione del Comune interessato, la causa di emergenza abitativa che ha dato luogo al relativo programma, sono assoggettati alle norme della presente legge.

2. Le norme della presente legge si applicano anche alle assegnazioni delle case - parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali detti alloggi sono stati realizzati e sempreché questi abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

TITOLO II

(CRITERI PER LA GESTIONE DELLA MOBILITÀ NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Art. 31

(Mobilità consensuale)

1. I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'Ente gestore, su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio.

2. L'Ente gestore raccoglie le richieste di cambio d'alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune agli assegnatari.

3. Le istanze devono essere motivate:

a) da presenza del nucleo familiare di portatori di handicap;

b) da gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;

c) da esigenze di anziani interessati a lasciare alloggi grandi per trasferirsi in altri minimi;

d) da variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

e) da esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

Art. 32

(Programma di mobilità. Criteri)

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzazione o sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi di carattere sociale, l'Ente gestore, d'intesa con la Regione e con i comuni interessati, predispone biennalmente un programma di mobilità dell'utenza da effettuarsi sia attraverso il cambio consensuale degli alloggi già assegnati, sia mediante la utilizzazione di quelli di risulta e di quelli di nuova assegnazione, ai sensi del primo comma del precedente articolo 24.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e affollamento degli alloggi cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento per eccesso o per difetto esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio - economiche dei nuclei familiari;

b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità formati attraverso la pubblicazione periodica, con frequenza almeno biennale, di appositi bandi da emanarsi a cura dell'Ente gestore, secondo scadenze e modalità definite d'intesa con la Regione, garantendo la diffusione nei confronti degli assegnatari;

c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e l'ordine di successione di cui al terzo comma del precedente articolo 31;

d) istituzione nei comuni di una commissione per la valutazione delle domande di cambio di alloggio, composta così come previsto dal successivo articolo 33;

e) non potrà essere concesso il cambio di alloggio agli assegnatari che abbiano perduto i requisiti previsti dal successivo articolo 44 per la permanenza nell'alloggio, né a coloro che non abbiano osservato norme contrattuali;

f) dovranno essere predisposte misure anche finanziarie da parte dell'Amministrazione regionale che agevolino il cambio degli alloggi fra gli assegnatari.

Art. 33

(Commissione per la mobilità )

1. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è formata da una commissione così composta:

- un rappresentante della Regione, scelto fra il personale dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a vicedirigente, con funzioni di presidente;

- due rappresentanti dell'Ente gestore;

- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dell'utenza;

- due rappresentanti del comune nel cui territorio sorgono gli alloggi interessati dal programma di mobilità.

2. La commissione approva il regolamento per il proprio funzionamento.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge.

TITOLO III

(NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI)

Art. 34

(Alloggi soggetti all'autogestione dei servizi)

1. Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni su conforme richiesta della maggioranza degli assegnatari.

2. L'autorizzazione dell'Ente gestore ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

3. In caso di particolari esigenze o difficoltà l'Ente gestore può deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione ovvero di sospenderne la prosecuzione per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.

4. Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali sulla base del rendiconto redatto dall'Ente.

5. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione anche agli effetti del successivo articolo 39.

Art. 35

(Alloggi in amministrazione condominiale)

1. È fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà.

2. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e di manutenzione eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.

3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, la cui misura è stabilita annualmente dall'Ente gestore.

4. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento.

5. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'Amministrazione del condominio cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.

TITOLO IV

(ANNULLAMENTO O REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE E CONSEGUENTE RISOLUZIONE CONTRATTUALE)

Art. 36

(Annullamento dell'assegnazione)

1. L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con ordinanza del sindaco del comune competente nei seguenti casi:

a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;

b) per assegnazione conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultate false.

2. In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata all'assegnatario delle risultanze conseguenti agli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, dandone contemporanea notizia all'Ente gestore.

3. I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.

4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal comune, il sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di assegnazione di cui al precedente articolo 14.

5. L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto del contratto.

6. L'ordinanza del sindaco che deve contenere il termine, non superiore a sei mesi, per il rilascio determina gli effetti di cui al dodicesimo comma dell'articolo 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, ai sensi dell'articolo 95 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 3 della legge dello Stato 16 maggio 1978, n. 196.

7. Il provvedimento del sindaco ha carattere definitivo.

Art. 37

(Decadenza dell'assegnazione)

1. La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata, con decreto, dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso ovvero non lo abbia occupato stabilmente nei termini indicati al precedente articolo 23;

c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;

d) abbia perduto i requisiti di cui all'articolo 6 prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come indicato al successivo articolo 44.

2. Per il procedimento si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 36 per l'annullamento dell'assegnazione.

3. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato dell'alloggio.

4. Il sindaco può tuttavia concedere un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile, in presenza di documentate ragioni di disagio familiare.

5. Contro il decreto del sindaco, è esperibile il ricorso previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 11 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 38

(Modalità per la dichiarazione di decadenza in caso di superamento del reddito)

1. L'Ente gestore preavvisa gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ai sensi dell'articolo 44 che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. La decadenza - come previsto al precedente articolo 37 - verrà dichiarata dopo quattro accertamenti annuali consecutivi qualora alla formazione del reddito familiare concorrano quelli di figli o nuclei familiari conviventi.

2. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza agli assegnatari interessati viene applicato il canone di locazione determinato ai sensi della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392.

3. Agli assegnatari di alloggi ex Incis - militari non si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo.

Art. 39

(Risoluzione del contratto)

1. La morosità superiore a tre mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione.

2. La morosità può essere tuttavia sanata per non più di una volta nel corso dell'anno qualora il pagamento della somma dovuta, con i relativi interessi al tasso legale, avvenga nel termine perentorio di sessanta giorni dalla costituzione in mora.

3. Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione, grave malattia o indigenza - tempestivamente segnalata - dell'assegnatario qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.

4. Dei casi sopracitati l'Ente gestore informa l'Amministrazione regionale per gli eventuali provvedimenti assistenziali di competenza, ivi compreso il pagamento del canone.

5. All'atto della cessazione delle condizioni di cui ai precedenti commi l'Ente gestore determina le modalità di recupero delle somme dovute.

6. In caso di risoluzione del contratto per morosità e, conseguentemente, decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'Ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a trenta giorni, determina gli effetti di cui al dodicesimo comma dell'articolo 11, del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

Art. 40

(Occupazioni e cessioni illegali degli alloggi)

1. Il sindaco territorialmente competente dispone con proprio atto il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.

2. A tal fine diffida con lettera raccomandata l'occupante a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dal ricevimento della diffida, salvo che nello stesso termine l'occupante medesimo presenti controdeduzioni scritte e documenti a corredo.

3. In tal caso il sindaco, valutati gli atti, decide, entro l'ulteriore termine di trenta giorni, se confermare o meno il provvedimento espulsivo.

4. In ordine al provvedimento del sindaco si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, dodicesimo comma del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035.

5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel successivo articolo 54.

TITOLO V

(IL CANONE DI LOCAZIONE NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Art. 41

(Elementi formativi del canone di locazione)

1. Il canone di locazione degli alloggi di cui al precedente articolo 1, è costituito:

a) da una quota destinata al reinvestimento per interventi di recupero o di costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché alle altre finalità di cui all'articolo 25, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513;

b) da una quota per spese generali e di amministrazione, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513 e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore;

c) da una quota per la manutenzione degli alloggi, determinata annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 513, e comunque tale da coprire le spese effettive sostenute dall'Ente gestore.

Art. 42

(Rimborso delle spese per i servizi)

1. Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette ed indirette sostenute per i servizi ad essi prestati nella misura fissata dall'Ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri di ripartizione correlati alla superficie o alla quota millesimale dei singoli alloggi.

Art. 43

(Criteri per la determinazione del canone)

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 della presente legge, gli Enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare degli assegnatari, così come indicato al precedente articolo 5, e sul valore locativo degli alloggi.

2. Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il reddito prodotto dai conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.

3. Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi da Enti pubblici a fini assistenziali.

4. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del sessanta per cento.

5. In caso di reddito misto, gli eventuali oneri deducibili vanno detratti o dal reddito di lavoro dipendente o dall'insieme degli altri redditi a seconda della maggiore entità dell'uno o dell'altro.

6. Il reddito complessivo è inoltre diminuito di lire 1.500.000 in misura fissa, per ogni familiare che risulti a carico dell'assegnatario o di altra persona del suo nucleo familiare.

7. Per l'individuazione di familiari a carico si rinvia al disposto di cui all'articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 597.

8. Gli Enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente al primo giugno, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione di lavoro, reddituale, e la condizione non professionale di ogni componente il nucleo familiare e comunque di tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio.

9. Per tali accertamenti essi possono avvalersi degli organi dell'Amministrazione dello Stato e degli Enti locali e sono autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.

10. L'accertamento del reddito deve avvenire tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare e per ogni convivente che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.

11. Qualora l'assegnatario non produca, nei termini prefissati, la documentazione richiesta dall'Ente gestore, verrà applicato il canone di cui al successivo articolo 48, punto G).

12. In relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, gli Enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 45.

Art. 44

(Requisiti per la permanenza nell'alloggio)

1. Ai fini del mantenimento del diritto alla locazione, l'assegnatario, gli altri componenti il suo nucleo familiare e comunque tutti coloro che occupano stabilmente l'alloggio devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 6, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere b) ed e) che si intendono così sostituiti:

b) residenza anagrafica nell'alloggio in godimento;

e) reddito annuo complessivo, calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 43, non superiore al doppio del limite corrispondente alla prima classe di nuclei familiari di cui alla tabella A) allegata alla presente legge.

Art. 45

(Determinazione del valore locativo)

1. Il valore locativo dell'alloggio è determinato dal prodotto fra il costo unitario di produzione e la superficie convenzionale dell'alloggio medesimo.

2. La superficie convenzionale è determinata dalla somma dei seguenti elementi con applicazione del coefficiente unico 1:

a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;

b) il 25 percento della superficie di balconi, terrazze, cantine, ed altri accessori similari.

3. Il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi.

4. Il costo base è determinato dal valore risultante dal disposto degli artt. 14 e 22 della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392, ridotto del 20 percento.

5. I coefficienti correttivi del costo base sono i seguenti:

A) Tipologia.

Si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti di cui all'art. 16, primo comma, della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392.

B) Classe demografica dei comuni.

Si applicano i seguenti coefficienti:

a) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

b) 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a diecimila abitanti.

Il coefficiente 0,80 è applicato anche agli alloggi ubicati nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

C) Ubicazione.

A tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1.

D) Livello del piano.

A tutto il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si applica il coefficiente pari a 1.

E) Vetustà.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 20 della legge dello Stato del 27 luglio 1978, n. 392.

F) Stato di conservazione e manutenzione.

Si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 della legge dello Stato del 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 46

(Rapporto fra valore locativo e canone di locazione)

1. Il canone annuo di locazione degli alloggi di cui al precedente articolo 1 è stabilito nella misura del 3,85 percento del valore locativo.

Art. 47

(Integrazione e aggiornamento del canone)

1. Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge, il canone definito a norma dell'articolo 46 è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino al mese di giugno dell'anno precedente all'applicazione della presente legge.

2. Detti aggiornamenti sono computati:

a) per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della legge dello Stato 27 luglio 1978, n. 392, sulla base del 60 percento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno 1978 e giugno dell'anno precedente all'applicazione, da parte dell'Ente gestore, dei nuovi canoni;

b) per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 392 del 1978 sulla base del 60 percento della variazione dell'indice dei prezzi accertata dall'ISTAT nel periodo compreso fra giugno dell'anno di ultimazione e giugno dell'anno precedente all'applicazione, da parte dell'Ente gestore, dei nuovi canoni.

3. Il canone determinato ai sensi del precedente comma è successivamente aggiornato ogni anno nella misura del 75 percento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/ giugno. L'aggiornamento è applicato con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a detto periodo.

4. Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge, il canone definito a norma dell'articolo 46 è aggiornato:

a) in sede di prima applicazione nella misura del 75 percento della variazione accertata dall'ISTAT verificatasi tra il mese di giugno dell'anno di ultimazione e il mese di giugno dell'anno precedente a quello dell'applicazione dell'aggiornamento che decorre dal primo gennaio;

b) successivamente con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 48

(Calcolo del canone di locazione)

1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica gli Enti gestori applicano il canone definito ai sensi dei precedenti artt. 46 e 47 nelle misure sottoindicate, tenuto conto del reddito complessivo degli assegnatari, come definito al precedente articolo 43;

A) nella misura del 15 percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione sociale;

B) nella misura del 20 percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;

C) nella misura del 40 percento per gli assegnatari con reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare inferiore al limite di reddito di cui all'articolo 44 diminuito del 70 percento;

D) nella misura del 60 percento per gli assegnatari con reddito convenzionale annuo complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto C) e inferiore al limite di reddito di cui all'articolo 44 diminuito del 50 percento;

E) nella misura dell'80 percento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto D) e inferiore al limite di reddito di cui all'articolo 44 diminuito del 30 percento;

F) nella misura del 100 percento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo massimo di cui al precedente punto E) e uguale al limite di reddito di cui all'articolo 44;

G) applicazione del canone di cui alla legge dello Stato del 27 luglio 1978, n. 392 per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare superiore all'importo di cui al precedente punto F).

2. I redditi di cui ai punti A e B si intendono effettivi; quelli di cui ai punti successivi si intendono determinati con le modalità stabilite dal precedente articolo 43.

3. Il canone di locazione non potrà in alcun caso essere inferiore a lire 5.000 mensili a vano convenzionale.

4. Il canone mensile viene arrotondato per eccesso alle cento lire superiori.

Art. 49

(Collocazione nelle fasce di reddito)

1. Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente articolo 48 sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti effettuati a norma dell'articolo 43.

2. L'eventuale variazione della collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e del canone di locazione ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stata accertata la modificazione della situazione reddituale, ad eccezione di quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 28.

Art. 50

(Locazione delle autorimesse)

1. I criteri di assegnazione e di revoca delle autorimesse sono stabiliti da apposito regolamento, approvato dall'Ente gestore, sentito l'Ente proprietario.

2. Alle autorimesse è applicato un canone stabilito annualmente dall'Ente gestore, sentito l'Ente proprietario, il quale è tenuto ad indicare il livello minimo del canone medesimo.

3. Il rapporto di locazione è regolato da apposito contratto separato da quello dell'alloggio.

Art. 51

(Fondo sociale)

1. Nell'ambito regionale è istituito il fondo sociale da utilizzarsi per la corresponsione di contributi agli assegnatari che non siano temporaneamente in grado di sostenere l'onere per il rimborso dei servizi accessori prestati dall'Ente gestore, ed eventualmente per i cambi di alloggio.

2. L'accertamento delle condizioni che impediscono di far fronte alle spese di cui al comma precedente è affidato al personale specializzato delle competenti Amministrazioni.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, provvede con apposito regolamento a determinare le modalità e le forme di costituzione e di funzionamento del fondo sociale.

TITOLO VI

(NORME FINALI E TRANSITORIE)

Art. 52

(Bandi di concorso già pubblicati)

1. L'assegnazione degli alloggi relativi a bandi di concorso già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad essere disciplinata dal DPR 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le graduatorie formulate ai sensi del citato DPR n. 1035 del 1972 conservano la loro efficacia fino all'approvazione delle graduatorie formulate a norma della presente legge.

Art. 53

(Emanazione dei bandi)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i bandi di concorso di cui all'articolo 9 vengono emanati entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

2. Entro lo stesso termine il Presidente della Giunta regionale provvede alla nomina della commissione di cui all'articolo 14.

Art. 54

(Regolarizzazione dei rapporti locativi)

1. Nei confronti di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge occupano alloggi di edilizia residenziale pubblica procurati a titolo precario da parte di Ente pubblico è disposta l'assegnazione definitiva dell'alloggio in uso.

2. L'assegnazione di cui al comma precedente è subordinata all'accertamento del possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti al precedente articolo 44 e al pagamento anche rateale, di tutti i canoni e le spese dovuti.

Art. 55

(Collocazione nelle fasce di reddito)

1. In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge, la collocazione degli assegnatari nella fascia di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini dell'applicazione del relativo canone di locazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima e comunque compatibilmente con i tempi tecnici necessari all'Ente gestore.

Art. 56

(Accertamento dei redditi)

1. In sede di prima applicazione delle norme di cui al precedente articolo 38 ed ai fini della emissione del preavviso di decadenza, l'accertamento dei redditi deve essere compiuto entro l'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 57

(Variazione dei limiti di reddito)

1. La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno provvede a variare i limiti di reddito di cui all'allegato A), avuto riguardo all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, vericatosi nell'anno precedente.

Art. 58

(Destinazione e modalità d'impiego dei fondi derivanti dalla cosiddetta gestione speciale)

1. La Giunta regionale, nel determinare con proprio provvedimento le quote del canone di cui all'articolo 41, disciplina la destinazione e le modalità di impiego delle risorse finanziarie e delle disponibilità della gestione speciale di cui all'articolo 10 del DPR 30 dicembre 1972, n. 1036 e successive modificazioni.

Art. 59

(Approvazione di modelli - tipo)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo schema - tipo di contratto di locazione degli alloggi al quale dovranno essere adeguati i contratti da stipularsi da parte dell'Ente gestore.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema - tipo del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi e il modulo - tipo della domanda.

Art. 60

(Relazione della Giunta sul primo biennio di vigenza della nuova normativa)

1. Entro il trimestre successivo al primo biennio di vigenza della presente legge, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della nuova normativa.

Art. 61

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate assieme alle altre norme incompatibili con la presente legge, le disposizioni speciali concernenti la riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica per specifiche categorie di cittadini ivi comprese quelle di cui alla legge regionale 11 aprile 1984, n. 7.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 6 marzo 1987.

Allegato A)

Limite di reddito di cui all'articolo 6, lettera e)

ATTO ALLEGATO

Nuclei familiari composti da 1 persona Reddito complessivo 10.800.000

Nuclei familiari composti da 2 persone Reddito complessivo 11.400.000

Nuclei familiari composti da 3 persone Reddito complessivo 12.900.000

Nuclei familiari composti da 4 persone Reddito complessivo 14.100.000

Nuclei familiari composti da 5 persone Reddito complessivo 15.000.000

Nuclei familiari composti da 6 persone Reddito complessivo 15.600.000

Nuclei familiari composti da 7 o più persone Reddito complessivo 15.900.000