Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 7 del 29 01 1987

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni concernente: protezione della flora alpina.

(B.U. 27 febbraio 1987, n. 4, 1° S.S. al n. 4 del 25 febbraio 1987)

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni č autorizzata l'ulteriore spesa di L. 50.000.000 per l'anno 1986, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986.

Art. 2

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2.2.2. - Interventi finanziari per il risanamento dei centri storici a fini abitativi - del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 304.000.000.

Art. 3

Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "L. 50.000.000

In aumento:

Cap. 29350 " Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura"

- L.R. 31 marzo 1977, n. 17

- L.R. 25 maggio 1985, n. 36

- L.R. 29 gennaio 1987, n. 7

L. 50.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.