Legge regionale 29 gennaio 1987, n. 7 - Testo storico
Legge regionale n. 7 del 29 01 1987
Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni concernente: protezione della flora alpina.
(B.U. 27 febbraio 1987, n. 4, 1° S.S. al n. 4 del 25 febbraio 1987)
Per l'applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17 e successive modificazioni č autorizzata l'ulteriore spesa di L. 50.000.000 per l'anno 1986, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986.
Alla copertura del relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 - Settore 2.2.2. - Interventi finanziari per il risanamento dei centri storici a fini abitativi - del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.
Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 304.000.000.
Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
In diminuzione:
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) "L. 50.000.000
In aumento:
Cap. 29350 " Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura"
L. 50.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.