Legge regionale 15 gennaio 1987, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 15 01 1987

Interventi finanziari della Regione per il funzionamento di case di riposo gestite da istituzioni private e da enti morali.

(B.U. 16 febbraio 1987, n. 3, 1° S.S. al n. 3 del 10 febbraio 1987)

Art. 1

1. Per un periodo di anni tre, sulla base di apposite convenzioni, sono concessi contributi annui alle istituzioni private e agli enti morali che gestiscono case di riposo per anziani ed inabili, operanti in Valle d'Aosta e regolarmente funzionanti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi afferiscono sia alle spese di gestione sia a quelle in conto capitale per l'adeguamento delle attrezzature e per la manutenzione straordinaria degli immobili.

3. Le convenzioni tra la Regione e le istituzioni private e gli enti morali sono approvate dal Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sicurezza sociale e devono prevedere:

a) l'adozione di standards assistenziali;

b) l'indicazione delle modalitą di ammissione e di dimissione degli ospiti;

c) l'indicazione del contratto con cui č regolamentato il rapporto di lavoro del personale dipendente;

d) le forme di partecipazione alle spese di ospitalitą da parte degli assistiti e loro familiari;

e) le forme di controllo da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 2

1. I contributi previsti dal secondo comma dell'articolo 1 sono stabiliti annualmente dalla Giunta regionale, sulla base di programmi assistenziali ed economici.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 400.000.000 per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 graverą sui capitoli 42705 e 42706, che si istituiscono nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli degli anni 1987 e 1988.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per l'anno 1986, con prelievo di lire 400 milioni dal capitolo 50000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) "; per gli anni 1987 e 1988 mediante utilizzo per lire 800.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.3.04 - Servizi Sociali - del bilancio pluriennale regionale 1986- 1988.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 400.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.2.3. - Sicurezza Sociale

Programma 2.2.3.04 - Servizi Sociali

Cap. 42705 (di nuova istituzione)

(Codificazione: 1.1.1.6.2.2.08.07.08) Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di gestione di case di riposo, convenzionate, per anziani ed inabili.

LR 15 gennaio 1987, n. 3 articolo 1 comma 1 e 2 L. 350.000.000

Cap. 42706 (di nuova istituzione) (Codificazione: 2.1.2.4.2.3.08.07.08) Contributi alle istituzioni private ed agli enti morali nelle spese di adeguamento delle attrezzature e di manutenzione straordinaria di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili.

LR 15 gennaio 1987, n. 3 articolo 1 comma 1 e 2 L. 50.000.000

Art. 5

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.