Legge regionale 5 gennaio 1987, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 05 01 1987

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e del pluriennale 1987/1989 (legge finanziaria per gli esercizi 1987/ 1989). (Disposizioni in materia di finanza locale)

(B.U. 19 gennaio 1987, n. 1, 1° S.S. al n. 1 del 12 gennaio 1987)

Art. 1

1. La " spesa di riferimento " e le " altre entrate " correnti di tutti i Comuni, consolidate su base regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, sono previste per l'anno 1987 rispettivamente in 81.179 e in 74.936 milioni di Lire.

2. L'ammontare complessivo dei trasferimenti finanziari correnti di cui all'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1986, n. 15, è determinato, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 13.550 milioni (Cap. 22700).

Art. 2

1. Le autorizzazioni di spesa di complessive Lire 388 milioni recate dalle leggi regionali 5 aprile 1973, n. 13 e 10 giugno 1983, n. 47 per interventi a favore delle Comunità Montane, sono sospese per l'esercizio finanziario 1987 (Cap. 22710 per Lire 288 milioni e Cap. 22715 per Lire 100 milioni).

Art. 3

1. I contributi da concedere ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono fissati nell'ambito di una spesa complessiva di Lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1987 (Cap. 22760).

Art. 4

1. L'autorizzazione annua di spesa recata dall'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, per gli interventi atti a favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte dei Comuni di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38, è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, in Lire 410.898.775 (Cap. 22789).

Art. 5

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma primo, della legge regionale 27 giugno 1986, n. 27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 5.000 milioni (Cap. 22870) per l'acquisizione da parte dei Comuni di immobili destinati a:

a) sedi di uffici e servizi pubblici istituzionali di competenza comunale per Lire 2.000 milioni

b) patrimonio immobiliare a scopo abitativo o sociale per Lire 1.000 milioni

c) recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e archeologico, finalizzati ad una promozione culturale e turistica per Lire 1.000 milioni.

d) acquisizione di terreni e alpeggi per favorire lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sportive atte, altresì, a salvaguardare l'equilibrio idrogeologico del territorio per Lire 1.000 milioni.

Art. 6

1. Le quote di competenza degli esercizi 1987 e 1988 del programma triennale 1986/ 1988 del Fondo Regionale Investimenti Occupazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, sono determinate rispettivamente in 12.000 e in 10.000 milioni di Lire (Cap. 22890). 2. È inoltre autorizzato lo stanziamento di Lire 36.000 milioni per l'attuazione del secondo programma triennale 1987/ 1989, di cui Lire 12.000 milioni a carico dell'esercizio 1987 (Cap. 22890).

3. Il termine di presentazione delle richieste di intervento di cui all'articolo 2, comma primo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è fissato al 31 marzo 1987.

(Disposizioni in materia di opere di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque)

Art. 7

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 6 agosto 1985, n. 61, concernente la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 1987, in complessive Lire 9.500 milioni (cap. 22730 per Lire 5.000 milioni e cap. 29800 per Lire 4.500 milioni).

(Disposizioni in materia di edilizia abitativa)

Art. 8

1. L'autorizzazione di spesa relativa al limite d'impegno per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare, recata dall'articolo 22 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103, è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, in Lire 822 milioni (Cap. 25250).

Art. 9

1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo I - Provvidenze per la sistemazione di centri abitati - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1987 per Lire 3.000 milioni (Cap. 25350).

Art. 10

1. Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1987, per Lire 8.000 milioni (Cap. 25355).

(Disposizioni per eventi calamitosi)

Art. 11

1. Ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37, concernente gli interventi in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 3.600 milioni così ripartita:

a) quanto a Lire 500 milioni per gli interventi di cui all'articolo 3 (Cap. 27110 e 27120 per Lire 250 milioni ciascuno);

b) quanto a Lire 100 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1987 al 2001, quale limite di impegno per gli interventi di cui agli articoli 22 e 25 (Cap. 27130);

c) quanto a Lire 3.000 milioni quale dotazione del Fondo di Solidarietà regionale di cui all'articolo 28, comma secondo (Cap. 50790). (Disposizioni in materia di difesa del suolo, forestazione e difesa dei boschi)

Art. 12

1. Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 900 milioni (Cap. 28210).

Art. 13

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.700 milioni recata dalla legge regionale 4 maggio 1984, n. 13, concernente la concessione dell'indennità compensativa agli imprenditori e conduttori di aziende agricole, è revocata a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 (Cap. 28220).

Art. 14

1. L'autorizzazione di spesa di complessive Lire 3.000 milioni recata per gli anni 1987 e 1988 dalla legge regionale 19 agosto 1984, n. 45, concernente norme per la difesa dei boschi dagli incendi, è determinata in Lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1987 e 1988 (Cap. 28900).

Art. 15

1. Per le indennità di affitto al Corpo Forestale Regionale non fruente di alloggio in caserma, di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 74 milioni (Cap. 29130). (Disposizioni in materia di agricoltura e zootecnia)

Art. 16

1. Le autorizzazioni di spesa per i seguenti interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 e dal regolamento CEE n. 1944 del 30 giugno 1981, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1987, in complessive Lire 23.490 milioni:

a) rimborso contributi agricoli unificati per Lire 240 milioni (Cap. 31205);

b) mezzi tecnici per Lire 1.500 milioni (Cap. 32110);

c) opere di miglioramento fondiario per Lire 17.000 milioni (Cap. 32220 per Lire 15.000 milioni e Cap. 32230 per Lire 2.000 milioni);

d) incremento delle colture e dei prodotti tipici per Lire 1.250 milioni (Cap. 32650);

e) zootecnia per complessive Lire 3.500 milioni (Cap. 33840 per Lire 300 milioni; Cap.

33870 per Lire 1.000 milioni e Cap. 33880 per Lire 2.200 milioni).

Art. 17

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori di cui all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 455 milioni (Cap. 31405).

Art. 18

1. Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1985, n. 71 concernente contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 70 milioni (Cap. 32600).

Art. 19

1. Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale per l'agricoltura ( SATES) di cui alla legge regionale 5 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 1.590 milioni (Cap. 33450 per Lire 250 milioni e Cap. 33455 per Lire 1.340 milioni).

Art. 20

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma secondo, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 49, concernente l'applicazione del regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, la spesa per l'esercizio finanziario 1987 è determinata in complessive Lire 2.725 milioni così suddivisa:

Cap. 34905 Lire 100 milioni

Cap. 34910 Lire 150 milioni

Cap. 34920 Lire 65 milioni

Cap. 34925 Lire 50 milioni

Cap. 34930 Lire 10 milioni

Cap. 34935 Lire 150 milioni

Cap. 34940 Lire 200 milioni

Cap. 34945 Lire 2.000 milioni

(Disposizioni in materia di cooperazione)

Art. 21

1. Per gli interventi nel settore della cooperazione in agricoltura previsti dagli articoli 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 6.300 milioni così suddivisa:

Cap. 35712 Lire 4.000 milioni

Cap. 35713 Lire 2.300 milioni

(Disposizioni in materia di industria)

Art. 22

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 1.600 milioni (Cap. 36000).

Art. 23

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, concernente interventi atti a favorire il traffico commerciale diretto all'Autoporto di Pollein, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la maggiore spesa di Lire 350 milioni (Cap. 36470).

Art. 24

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma primo, della legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 come modificata ed integrata dalla legge regionale 11 giugno 1986, n. 25, concernente interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni, la relativa autorizzazione di spesa di Lire 3.000 milioni è ripartita per l'esercizio finanziario 1987 come segue:

Cap. 22704 Lire 700 milioni

Cap. 35602 Lire 300 milioni

Cap. 36475 Lire 1.000 milioni

Cap. 36477 Lire 300 milioni

Cap. 36705 Lire 700 milioni (Disposizioni in materia di artigianato)

Art. 25

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 550 milioni (Cap. 36670).

Art. 26

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.500 milioni recata dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 50 concernente azioni finalizzate a qualificare l'apprendistato artigiano è ripartita per l'esercizio finanziario 1987 nel modo seguente:

Cap. 36710 Lire 250 milioni

Cap. 36715 Lire 1.100 milioni

Cap. 36720 Lire 50 milioni

Cap. 36725 (di nuova istituzione) Lire 100 milioni

Art. 27

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 20 milioni recata dalla legge regionale 20 maggio 1986, n. 24, concernente la nuova disciplina dell'artigianato, è elevata, per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 10 milioni (Cap. 36755).

(Disposizioni in materia di commercio)

Art. 28

1. Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti di cui alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 700 milioni (Cap. 36900).

Art. 29

1. Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio 1987, per Lire 5.000 milioni (Cap. 36950).

(Disposizioni in materia di turismo)

Art. 30

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 700 milioni recata dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 16, concernente il recupero e la valorizzazione di sentieri di montagna ai fini dello sviluppo del turismo escursionistico, è ridotta, per l'esercizio finanziario 1987, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, di Lire 200 milioni

(Cap. 37175).

Art. 31

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 4.000 milioni recata dalla legge regionale 6 agosto 1986, n. 38, concernente la costruzione dell'impianto funiviario Chardonney - Laris in Comune di Champorcher, è rinviata per Lire 1.000 milioni all'esercizio finanziario 1988.

2. Per l'esercizio finanziario 1987 è, pertanto, autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 3.000 milioni per le finalità della legge medesima (Cap. 37502).

Art. 32

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma terzo, della legge regionale 7 agosto 1986, n. 42, concernente la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 1.500 milioni (Cap. 37504).

Art. 33

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma secondo, della legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, concernente interventi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo, la spesa per l'esercizio finanziario 1987 è determinata in complessive Lire 800 milioni, così suddivisa:

Cap. 37506 Lire 500 milioni

Cap. 37507 Lire 200 milioni

Cap. 37508 Lire 50 milioni

Cap. 37509 Lire 50 milioni

Art. 34

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 5.000 milioni recata dall'articolo 31 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, concernente il rifinanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita e di connesse strutture di servizio di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 e successive integrazioni e modificazioni, è ulteriormente incrementata per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 2.000 milioni (Cap. 37510).

Art. 35

1. La spesa per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive è determinata, per l'esercizio finanziario 1987, ai sensi dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 7 agosto 1986, n. 45, in Lire 5.600 milioni (Cap. 22845 per Lire 600 milioni e Cap. 37575 per Lire 5.000 milioni).

(Disposizioni in materia di attività alberghiere)

Art. 36

1. Il contributo da concedere al Consorzio garanzia fidi fra gli albergatori di cui alla legge regionale 1o giugno 1984, n. 19 è determinato, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 345 milioni (Cap. 37850).

Art. 37

1. Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II - Provvidenze per il turismo - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1987, per Lire 6.000 milioni (Cap. 37900).

(Disposizioni in materia di trasporti)

Art. 38

1. Per gli interventi previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64, concernente le provvidenze in favore dei portatori di handicaps e delle persone anziane fruenti dei servizi di trasporto pubblico, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 100 milioni (Cap. 38025).

Art. 39

1. Per il ripristino del collegamento funiviario Aosta - Pila e del relativo collegamento funiviario urbano della frazione Pila in Comune di Gressan, di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, l'ulteriore spesa di complessive Lire 7.000 milioni (Cap. 38093).

Art. 40

1. La quota di spesa in Lire 3.000 milioni recata per l'esercizio finanziario 1987 dalla legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90, per la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne - Charemoz, di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, è rinviata per Lire 2.000 milioni all'anno 1988.

2. Per l'esercizio 1987 è, pertanto, autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 1.000 milioni

(Cap. 38095).

(Disposizioni in materia socio - sanitaria)

Art. 41

1. Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 2.000 milioni (Cap. 39410).

Art. 42

1. Per l'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 85, concernente la realizzazione di presidi poli - distrettuali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 1.500 milioni (Cap. 40250).

Art. 43

1. Per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali, di cui alla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 500 milioni (Cap. 40550).

(Disposizioni in materia socio - assistenziale)

Art. 44

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 1.200 milioni recata dalla legge regionale 7 maggio 1985, n. 26 a favore degli asili - nido è ridotta, per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 200 milioni.

2. È pertanto autorizzata l'iscrizione della somma di Lire 1.000 milioni interamente destinata alle spese di gestione (Cap. 22807).

Art. 45

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 9 per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, di Lire 10 milioni annue

(Cap. 41350).

Art. 46

1. Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 71, concernente interventi per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili ed handicappate, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 2.000 milioni (Cap. 22832 e Cap. 42560 per Lire 1.000 milioni ciascuno).

Art. 47

1. Per la gestione del " Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo Centre Valdotain de Sejour de Sanremo " di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 500 milioni (Cap. 42600 per Lire 420 milioni, Cap. 42605 per Lire 60 milioni e Cap. 42606 per Lire 20 milioni).

(Disposizioni in materia di istruzione)

Art. 48

1. Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985, n. 54, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, la maggiore spesa annua di Lire 200 milioni (Cap. 43600).

Art. 49

1. Per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento professionale e culturale del personale direttivo e docente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 562 milioni (cap. 44200 per Lire 370 milioni e Cap. 44700 per Lire 192 milioni). (Disposizioni in materia di attività culturali e scientifiche)

Art. 50

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 4.220 milioni destinate:

a) quanto a Lire 1.450 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);

b) quanto a Lire 110 milioni per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (Cap. 46150);

c) quanto a Lire 450 milioni per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (Cap. 46200);

d) quanto a Lire 460 milioni per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);

e) quanto a Lire 1.750 milioni per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (Cap. 46350 per Lire 850 milioni e Cap. 46360 per Lire 900 milioni).

Art. 51

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 100 milioni recata dalla legge regionale 17 marzo 1986, n. 5, concernente l'attività delle bande musicali e l'attuazione di corsi di orientamento musicale, è elevata, per l'esercizio finanziario 1987, di Lire 20 milioni (Cap. 46270).

Art. 52

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma terzo, della legge regionale 25 agosto 1980, n. 43, concernente l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, la relativa spesa è determinata, per l'esercizio finanziario 1987, in Lire 500 milioni (Cap. 46420 di nuova istituzione). (Disposizioni in materia di musei - beni culturali ed ambientali)

Art. 53

1. Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la maggiore spesa di Lire 300 milioni (cap. 46900). (Disposizioni in materia di promozione culturale, sportiva e sociale)

Art. 54

1. Per l'applicazione dell'articolo 9, comma secondo, della legge regionale 11 agosto 1981. n. 53, come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'ulteriore finanziamento della Federazione sports popolari valdostani, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di Lire 30 milioni (Cap. 47505).

(Disposizioni in materia di formazione professionale)

Art. 55

1. Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, la spesa di complessive Lire 12.982 milioni per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

Cap. 49000 Lire 4.972 milioni

Cap. 49010 Lire 8.010 milioni

(Disposizioni diverse)

Art. 56

1. L'autorizzazione di spesa di Lire 70 milioni recata dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, relativa alla realizzazione del sistema informativo regionale, è sospesa per l'esercizio finanziario 1987 (Cap. 23750).

Art. 57

1. Per iniziative nel settore della protezione civile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1987, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70, la spesa di Lire 158 milioni (Cap. 23944).

Art. 58

1. L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 80, concernente il finanziamento delle attività previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, istitutiva dell'ufficio regionale della protezione civile, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, di Lire 117 milioni annue (Cap. 23945). (Modificazione della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 concernente l'istituzione del fondo regionale investimenti occupazione - FRIO).

Art. 59

1. Dopo il comma quarto dell'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 è aggiunto il seguente quinto comma:

" 5. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, è autorizzata a disporre, contestualmente alla deliberazione di cui all'articolo 4 e su proposte dell'Assessore alle Finanze, il trasferimento delle disponibilità finanziarie iscritte al capitolo n. 22890 in favore di pertinenti capitoli appositamente istituiti in relazione al programma di intervento approvato dalla Giunta stessa ". (Disposizioni finanziarie)

Art. 60

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 201.222.696.325 nel triennio 1987/ 1989, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1987/ 1989, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato A.

(Dichiarazione di urgenza)

Art. 61

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA A

Prospetto dimostrativo della distribuzione temporale degli oneri derivanti dalla presente legge e dei mezzi di copertura