Legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 - Testo storico

Legge regionale n. 77 del 30 12 1986

Bollettino ufficiale 19 01 1987 n. 1, 1° S.S. al n. 1 al 12 01 1987

Interventi regionali per favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione Valle d'Aosta concede agli enti aventi facoltà di accedere al credito agevolato della Cassa Depositi e Prestiti, individuati dalla legislazione statale, contributi sulle rate di ammortamento in base alle norme stabilite dai successivi articoli.

Art. 2

(Limiti di intervento)

1. I contributi regionali, calcolati sulle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, non potranno superare i limiti percentuali sottoelencati:

a) acquedotti, fognature e depuratori 90 percento

b) edifici scolastici e palestre per le scuole dell'obbligo 85 percento

c) strade, parcheggi e illuminazione pubblica 75 percento

d) edifici pubblici 70 percento

e) edifici per anziani 90 percento

f) scuole materne 100 percento

g) altre opere 80 percento

Art. 3

(Divieto di cumulo)

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono in alcun caso, per le medesime opere cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali.

Art. 4

(Atti istruttori per l'adesione di massima)

1. Le domande di ammissione a contributo regionale vanno presentate all'Assessore alle Finanze, non oltre la data di comunicazione della concessione definitiva del prestito da parte della Cassa Depositi e Prestiti, corredate dai seguenti documenti:

a) progetto dell'opera da eseguire con l'indicazione del costo di realizzazione;

b) relazione sulle finalità dell'opera;

c) indicazione dei mezzi di bilancio a copertura della quota di spesa a carico dell'ente;

d) dichiarazione del legale rappresentante dell'ente di non aver usufruito, o di impegno a non usufruire, per le medesime opere, di altri contributi o provvidenze regionali.

2. L'Assessore alle Finanze, ottenuto il preventivo riconoscimento di effettiva necessità di esecuzione dell'opera da parte degli Assessori competenti per materia, presenterà alla Giunta l'elenco dei lavori ammissibili a contributo.

3. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, stabilirà le opere da ammettere a contributo ed i limiti d'intervento, demandando alla Giunta regionale l'adozione di ogni successivo provvedimento.

4. L'accoglimento, in via preliminare, della domanda di contributo da parte del Consiglio regionale verrà comunicato agli enti richiedenti dall'Assessore alle Finanze. L'adesione di massima, tuttavia, non costituisce impegno della Regione alla concessione del relativo finanziamento.

Art. 5

(Procedura di concessione)

1. Per la formale concessione dei contributi sulla base dell'adesione di massima, l'Assessorato alle Finanze dovrà acquisire la dimostrazione che la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso il mutuo richiesto ed accertate l'entità degli oneri di ammortamento effettivamente a carico degli enti richiedenti.

2. L'Assessore alle Finanze, ad istruttoria ultimata, sottoporrà all'approvazione della Giunta regionale la concessione definitiva dei contributi e la quantificazione della relativa spesa.

Art. 6

(Erogazione dei contributi)

1. I contributi regionali saranno erogati agli enti in rate aventi la stessa cadenza del piano di ammortamento.

2. I contributi deliberati dalla Giunta regionale costituiscono limite d'impegno per il bilancio della Regione per tutta la durata del mutuo.

Art. 7

(Decadenza)

1. I contributi regionali saranno revocati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle Finanze, in caso di alienazione, da parte dell'ente mutuatario, dell'immobile costruito o acquisito con il finanziamento della Cassa Depositi e Prestiti, in caso di rinuncia o di revoca. Saranno inoltre revocati in caso di comprovata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. La verifica delle cause di decadenza è demandata all'Assessorato delle Finanze.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono ammissibili a contributo le opere precedentemente escluse dalle voci di cui all'art. 2 della legge regionale n. 38 del 25 agosto 1980 per le quali la Cassa Depositi e Prestiti ha concesso in via definitiva il finanziamento e il cui ammortamento decorre dal 1986.

Art. 9

(Abrogazione)

1. È abrogata la legge regionale 25 agosto 1980, n. 38.

2. Le provvidenze attualmente in corso ai sensi della normativa abrogata, che comportano limiti di impegno con scadenza successiva all'entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere erogate e i relativi oneri graveranno sull'autorizzazione di spesa già iscritta in base alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 e successive integrazioni al capitolo 22789 del bilancio di previsione per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci, la cui denominazione viene così modificata:

" Contributi a Comuni sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della legge regionale 25 agosto 1980, n. 38 abrogata dalla legge regionale 30 dicembre 1986, n. 77 ".

3. A decorrere dall'anno 1987 gli oneri necessari saranno iscritti, in relazione alla proiezione dei piani di ammortamento sui futuri bilanci, con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono previsti per l'esercizio 1987 in L. 900.000.000 e graveranno sul capitolo che verrà all'uopo istituito recante la seguente denominazione " Contributi agli enti locali sulle rate di ammortamento di mutui passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti - LR 30 dicembre 1986, n. 77; a decorrere dall'anno 1988 saranno determinati con la legge finanziaria di cui all'art. 19 della LR 7 dicembre 1979, n. 68.

2. Al finanziamento degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo per L. 900.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2 " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986/ 1988.

3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 6 della presente legge i conseguenti oneri saranno annualmente iscritti, a decorrere dall'anno 1988, con la legge di approvazione dei relativi bilanci per l'importo risultante dalla proiezione degli impegni assunti.

Art. 11

(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.