Legge regionale 29 dicembre 1986, n. 76 - Testo storico

Legge regionale n. 76 del 29 12 1986

Bollettino ufficiale 19 01 1987 n. 1, 1° S.S. al n. 1 al 12 01 1987

Finanziamento per il completamento dell'ala nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità) in Comune di Aosta.

Art. 1

1. Per il completamento dell'ala nuova della Casa di Riposo per Anziani (Ospizio di Carità ) in Comune di Aosta è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di Lire 1.300.000.000 (unmiliardo trecentomilioni).

Art. 2

1. La Giunta regionale provvederà all'adozione di provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente Legge graverà sul capitolo 42700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ", a valere sull'intervento, previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 relativo ad interventi per il recupero e la sistemazione di impianti termali, utilizzando l'intera disponibilità residua.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 1.300.000.000

Variazione in aumento

Cap. 42700 la cui denominazione viene così modificata:

" Spese per il completamento della nuova ala della casa di riposo per anziani in Comune di Aosta "

- LR 22 novembre 1984, n. 52

- LR 29 dicembre 1986, n. 76 L. 1.300.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.