Legge regionale 29 dicembre 1986, n. 74 - Testo storico

Legge regionale n. 74 del 29 12 1986

Bollettino ufficiale 19 01 1987 n. 1, 1° S.S. al n. 1 al 12 01 1987

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni.

Art. 1

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1986, un ulteriore contributo di L. 500.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, e successive modificazioni.

Art. 2

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto Consorzio nell'anno 1986, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'articolo 1.

Art. 3

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 500.000.000 per l'anno 1986 graverà sul capitolo 35750 della parte spesa del Bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) ", a valere sull'intervento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 - Interventi finanziari per il risanamento dei centri storici a fini abitativi - sul quale rimane disponibile la minor somma di L. 1.354.000.000.

Art. 4

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986, sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 500.000.000

In aumento

Cap. 35750 la cui denominazione è così variata:

"Contributo al consorzio garanzia fidi tra gli industriali ".

- LR 11 agosto 1976, n. 32

- LR 16 giugno 1978, n. 24

- LR 19 giugno 1984, n. 25

- LR 29 dicembre 1986, n. 74 L. 500.000.000

Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 3 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.