Legge regionale 24 gennaio 1967, n. 1 - Testo storico

Legge regionale n. 1 del 24 01 1967

Bollettino ufficiale 1 2 1967 n. 1

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL’ANNO FINANZIARIO 1967.

Art. 1

È autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967 fino a quando sia formalmente approvato ed applicabile, con la promulgazione e pubblicazione della relativa legge regionale di approvazione, il bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario stesso e, comunque, non oltre il 31 marzo 1967.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese durante l’esercizio provvisorio non potranno superare mensilmente un dodicesimo dell’importo delle spese stanziate nei vari capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967 predisposto dalla Giunta Regionale, nell’adunanza del 28 dicembre 1966, per la successiva approvazione da parte del Consiglio Regionale.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.