Legge regionale 12 dicembre 1986, n. 67 - Testo storico
Legge regionale n. 67 del 12 12 1986
Bollettino ufficiale 24 12 1986 n. 17, 1° S.S. al n. 31 del 22 12 1986
Autorizzazione di maggiore spesa per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.
1. Per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente " Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio " č autorizzata, limitatamente all'esercizio 1986, la maggiore spesa di Lire 6 miliardi, il cui onere graverą sul capitolo 37510 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1986.
2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di L. 6 miliardi dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sui seguenti interventi previsti all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per l'esercizio 1986:
- costruzione della rete di distribuzione del gas metano per L. 5.050.000.000; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 1.200.000.000
- Esperimento pilota per la realizzazione di una centrale idroelettrica per L. 950.000.000; su detto intervento rimane disponibile la somma di L. 1.050.000.000.
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 6.000.000.000
Variazione in aumento:
Cap. 37510 " Spese per finanziamento del Fondo Regionale di Rotazione per gli impianti di risalita
- LR 12 dicembre 1986, n. 67 " L. 6.000.000.000
La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.