Regolamento regionale 1° dicembre 1986, n. 2 - Testo storico

Regolamento regionale 1 dicembre 1986, n. 2

Prime norme regolamentari per l'applicazione dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85: "Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali".

Bollettino ufficiale 19 12 1986 n. 16, 1° S.S. al n. 30 del 17 12 1986

Art. 1

1. I privati i quali, pur non essendo tenuti all'osservanza delle norme di cui al D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384 o di altre norme in materia di edilizia, che costruiscano o ristrutturino alloggi di abitazione o che provvedano al loro adattamento in conformità alle predette norme, possono ottenere le agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85, per i maggiori costi da sostenere.

2. Sono ammesse al beneficio delle agevolazioni finanziarie, le installazioni di ascensori che abbiano dimensioni minime di 0,90 m. di larghezza x 1,30 m. di lunghezza.

3. La relativa domanda deve essere presentata in carta semplice, all'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

4. La domanda deve essere corredata da un progetto delle opere da realizzare, rivolte all'eliminazione delle barriere architettoniche e da un preventivo delle spese da sostenere al riguardo.

5. La domanda deve essere esaminata dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla presentazione.

Art. 2

1. La Giunta regionale, con proprio atto, assegna al richiedente una somma sino ad un massimo di sessanta per cento dei maggiori costi da sostenere, previo parere obbligatorio di un comitato formato da un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, da un tecnico dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e da un esperto estraneo all'Amministrazione regionale; il comitato è istituito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Qualora un alloggio sia di proprietà o destinato ad un portatore di handicap il contributo di cui sopra è aumentato del 20%.

3. Lo stato di inabilità del richiedente, comprovante gravi difficoltà di deambulazione, deve essere attestato da un certificato rilasciato da una delle commissioni, costituite presso enti pubblici, preposte all'accertamento ai sensi della vigente legislazione.

4. Alla liquidazione della somma assegnata si provvede, con atti della Giunta regionale, secondo le seguenti modalità:

a) il 50% alla comunicazione della data di inizio dei lavori;

b) saldo, ad avvenuta esecuzione delle opere, acquisita la documentazione dei maggiori costi sostenuti e previ accertamenti eseguiti dall'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici.

Art. 3

1. E' ammessa la concessione delle agevolazioni finanziarie, di cui al presente regolamento, per lavori effettuati anteriormente alla data di presentazione della domanda, a condizione che l'istanza sia presentata entro un anno dalla conclusione dei lavori.

Art. 4

1. La Giunta regionale è autorizzata ad assegnare in uso gratuito ed installare sistemi (pedane mobili, montacarichi, carrozzelle adatte al superamento di brevi rampe di scale, ecc.) per l'accesso ad alloggi utilizzati da portatori di handicap.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.