Legge regionale 21 ottobre 1986, n. 55 - Testo storico

Legge regionale n. 55 del 21 10 1986

Bollettino ufficiale 28 10 1986 n. 14, 1° S.S. al n. 26 del 27 10 1986

Disposizioni per agevolare il funzionamento delle scuole gestite da istituti ed enti morali.

Art. 1

1. La Regione Valle D'Aosta, nell'ambito dei principi costituzionali del diritto allo studio e della libera scelta educativa da parte dei genitori, riconoscendo la funzione sociale educativa e di concorso alla realizzazione, in armonia con i principi dello Statuto Speciale, del servizio di educazione scolastica svolta da scuole, istituti ed enti morali, concorre al loro funzionamento, con la concessione di contributi a carico del bilancio regionale secondo apposite convenzioni.

2. La concessione dei contributi di cui al precedente comma è subordinata all'osservanza degli orientamenti educativi statali e dei relativi adattamenti alle esigenze locali nonché dei programmi, orari ed ordinamento vigenti nelle corrispondenti scuole della Regione.

Art. 2

1. Le convenzioni di cui all'articolo precedente devono prevedere:

a) l'utilizzo del contributo;

b) i criteri per la determinazione del contributo;

c) l'entità del contributo;

d) le modalità di erogazione del contributo;

e) la disciplina delle assunzioni del personale insegnante;

f) le forme di collaborazione e partecipazione ai compiti e funzioni esercitati dalla Regione;

g) il riconoscimento della parificazione ove previsto.

Art. 3

1. Alla stipula delle convenzioni provvedono l'Assessore alla pubblica istruzione e gli enti o istituti interessati, secondo apposito schema-tipo definito dalla Giunta regionale. Tali convenzioni sono rese esecutive con provvedimento della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istruzione.

2. Agli oneri finanziari conseguenti la stipula delle convenzioni provvede annualmente la Giunta Regionale con propria deliberazione.

Art. 4

1. L'erogazione dei contributi decorre dall'anno scolastico 1986/ 87.

2. A partire dalla data del provvedimento che rende esecutive le convenzioni stipulate ai sensi della presente legge sono revocate le convenzioni precedenti e soppressi relativi finanziamenti.

Art. 5

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600.000.000 per l'anno 1986 ed in annue lire 1.750.000.000 a decorrere dall'esercizio 1987, graverà sul capitolo 45455 (" Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed elementari gestite da associazioni ed istituzioni ") che si istituisce nella parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli anni successivi.

2. Alla copertura della spesa per l'anno 1986 si provvede:

- quanto a lire 525.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 45450 del bilancio della Regione per l'anno 1986, che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a lire 25.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 45460 del bilancio della Regione per l'anno 1986, che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a lire 50.000.000 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) ", a valere sul finanziamento di spese per quota interessi su mutui da contrarre, previsto nell'allegato 8 alla legge regionale 31 dicembre 1985, n, 91. Per la predetta voce resta disponibile il minore importo di lire 704.000.000.

3. Per gli anni 1987/ 88 alla copertura della spesa si provvede mediante utilizzo, per lire 3.500.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.06 del bilancio pluriennale della Regione 1986/ 88.

Art. 6

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in diminuzione

Cap. 45450 " Contributi per la gestione di scuole materne autorizzate " L. 525.000.000

Cap. 45460 " Contributi per la gestione di scuole elementari parificate " L. 25.000.000

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 50.000.000

Totale variazioni in diminuzione L. 600.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 4: promozione sociale

Programma 2.2.4.06 - Istruzione e cultura - Interventi a carattere scolastico.

Classificazione 1.1.1.6.2.2.06.04.07

Cap. 45455 (di nuova istituzione) " Contributi annui per il funzionamento delle scuole materne ed elementari gestite da associazioni ed istituzioni

LR 21 ottobre 1986, n. 55 " L. 600.000.000

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.