Legge regionale 10 novembre 1966, n. 15 - Testo storico

Legge regionale n. 15 del 10 11 1966

Bollettino ufficiale 15 11 1966 n. 0

SOTTOSCRIZIONE DI CAPITALE AZIONARIO DELLA SpA "PILA", CON SEDE IN AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di capitale azionario della SpA " Pila ", con sede in Aosta, per l’ammontare di spesa di Lire venti milioni, per il finanziamento di spese relative all’attuazione del programma di potenziamento degli impianti funiviari necessari per la valorizzazione turistica della conca di Pila.

Art. 2

La spesa di Lire venti milioni, di cui al precedente articolo 1), sarà finanziata con imputazione al capitolo 137 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1966 (" Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società "), che presenta la necessaria disponibilità.

Art. 3

Alla sottoscrizione del capitale azionario di cui al precedente articolo 1 ed alla approvazione e liquidazione della spesa relativa si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, ai sensi dello Statuto della Società per Azioni " Pila ", della quale la Regione Autonoma della Valle d’Aosta è azionista, e in conformità delle deliberazioni dell’Assemblea degli azionisti e del Consiglio di Amministrazione della Società stessa.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.