Legge regionale 14 agosto 1986, n. 48 - Testo storico

Legge regionale n. 48 del 14 08 1986

Bollettino ufficiale 29 09 1986 n. 12, 1° S.S. al n. 23 del 25 09 1986

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno 1986, ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68

Art. 1

Allo stato di previsione dei residui della Parte Entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella A allegata alla presente legge:

in aumento L. 170.906.861.186

in diminuzione L. 78.655.728.823

differenza L. - 92.251.132.363

Art. 2

Allo stato di previsione dei residui della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni in aumento e in diminuzione, quali risultano dalla tabella B allegata alla presente legge:

in aumento L. 110.286.716.120

in diminuzione L. 124.905.665.812

differenza L. - 14.618.949.692

Art. 3

Lo stato di previsione della competenza del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 viene modificato per effetto delle variazioni analiticamente riportate nei successivi articoli n. 4, 5 e 6 come segue:

Parte Entrata

in aumento L. 90.669.627.880

Parte Spesa

in diminuzione L. 4.316.667.150

in aumento L. 94.986.295.030

Art. 4

Sono approvate le seguenti variazioni in aumento ai sottoindicati capitoli della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986:

Cap. 00010 " Avanzo di amministrazione L. 89.223.627.880

Cap. 11150 " Contrazione di mutui per spese di investimento " L. 1.446.000.000

Totale in aumento L. 90.669.627.880

Art. 5

Per l'iscrizione di fondi relativi a trasferimenti dello Stato già previsti nel bilancio per l'esercizio 1985 e non impegnati, sono approvate le variazioni in aumento per complessive Lire 4.920.079.525 dei capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1986, quali risultano analiticamente dalla tabella C allegata alla presente legge.

Art. 6

Sono approvate le seguenti variazioni ai capitoli della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986, quali risultano analiticamente dalle sottoindicate tabelle allegate alla presente legge con l'istituzione dei nuovi capitoli n. 22730 e 40400 in diminuzione (tabella D1) L. 4.316.667.150 in aumento (tabella D2) L. 90.066.215.505

Art. 7

L'accantonamento iscritto all'allegato n. 8 " Elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali " al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986, relativo al Settore 1: Assetto del territorio e tutela dell'ambiente " Interventi finanziari per il risanamento dei centri storici a fini abitativi " è incrementato di Lire 1.500.000.000 ".

Art. 8

Il conto dei residui del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986, a seguito delle variazioni approvate con la presente legge, viene così determinato:

Entrata L. 486.590.132.363

Spesa L. 326.720.050.308

Il conto della competenza del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 pareggia nella risultanza di Lire 1.311.986.226.525, per effetto delle seguenti variazioni:

Lire 90.669.627.880 variazioni approvate con la presente legge

Lire 27.816.598.645 per iscrizioni di assegnazioni statali e variazioni relative a capitoli delle contabilità speciali ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91 e dell'articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 9

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TITOLO DEDOTTO

Variazioni al bilancio di previsione 1986 della

Regione Valle d'Aosta.