Legge regionale 7 agosto 1986, n. 41 - Testo storico

Legge regionale n. 41 del 07 08 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986

Rifinanziamento per l'anno 1986 e successivi delle provvidenze in corso mantenute in vigore dall'articolo 47 della LR 6 luglio 1984 n. 30: Interventi regionali in materia di agricoltura.

Art. 1

Per gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 ed erogati ai sensi della LR 9 maggio 1977 n. 26 articolo 8 e successive modificazioni, in considerazione di quanto previsto dall'articolo 47 della LR 6 luglio 1984 n. 30, sono autorizzate le spese di lire 190.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1986 all'anno 2004 e di lire 10.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1986 al 2005.

Art. 2

L'onere di complessive lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri:

- n. 31100 per lire 190.000.000

- n. 31101 (di nuova istituzione) per lire 10.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1986:

- quanto a lire 190.000.000 mediante utilizzo dell'apposito accantonamento iscritto al capitolo 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento) di cui all'allegato n. 8 al bilancio di previsione per l'esercizio corrente:

- quanto a lire 10.000.000 mediante riduzione di pari importo dell'accantonamento relativo al finanziamento della spesa per quota interessi su mutui da contrarre iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti), di cui all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente esercizio, sul quale rimane disponibile la minor somma di lire 854.000.000;

Per gli anni 1987- 1988 mediante impiego per lire 400.000.000 delle somme disponibili al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale 1986- 1988.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti " L. 10.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - Spese di investimento " L. 190.000.000

Totale in diminuzione L. 200.000.000

In aumento

Cap. 31100 " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 - Rate consolidate per provvidenze in corso erogate ai sensi della LR 9 maggio 1977 n. 26 articolo 8 e successive modificazioni abrogate dalla LR 6 luglio 1984 n. 30.

LR 7 agosto 1986, n. 41 L. 190.000.000

Settore 2.2.2. Sviluppo economico.

Programma 2.2.2.01.

Strutture agricole.

Codificazione 2.1.2.4.3.4.10.10.04.

Cap. 31101 (di nuova istituzione) "Concorso nel pagamento di interessi su prestiti per opere di miglioramento fondiario previste dall'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966 n. 910.

- Prime rate per provvidenze in corso erogate ai sensi della LR 9 maggio 1977 n. 26 articolo 8 e successive modificazioni abrogate dalla LR 6 luglio 1984 n. 30. L. 10.000.000

Totale in aumento L. 200.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.