Legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 30 07 1986

Bollettino ufficiale 15 09 1986 n. 11, 1° S.S. al n. 22 del 10 09 1986

Istituto regionale Bartolomeo Gervasone.

Art. 1

Il convitto regionale istituito in Comune di Châtillon con legge regionale 26 giugno 1972, n. 11 assume la denominazione di " Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone ".

L'istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

Il suo funzionamento è disciplinato con apposito statuto, da approvare con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.

Art. 2

L'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone è retto da un consiglio d'amministrazione nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale; tale consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Il Consiglio d'amministrazione è composto da:

a) un presidente, esterno agli organi regionali, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale della Pubblica Istruzione;

b) un funzionario dell'Assessorato regionale delle Finanze, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delle Finanze;

c) un rappresentante dell'Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della Sanità ed Assistenza Sociale, tra gli operatori professionali del servizio socio-sanitario regionale.

Il Direttore dell'Istituto interviene alle riunioni del consiglio d'amministrazione con funzioni consultive, senza diritto di voto.

Art. 3

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione è il legale rappresentante dell'Istituto ed è responsabile delle funzioni esecutive.

Il consiglio d'amministrazione elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Art. 4

Il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per tre anni.

I componenti del collegio sono designati come segue:

a) un revisore ufficiale dei conti effettivo e uno supplente, con funzioni di presidente, dalla Giunta regionale;

b) un componente effettivo ed uno supplente dall'Assessore regionale della Pubblica istruzione;

c) un componente effettivo ed uno supplente dall'Assessore regionale delle Finanze.

Art. 5

Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato ai sensi della legge regionale 15 maggio 1978, n. 11 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 6

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del consiglio d'amministrazione, il Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, procede allo scioglimento dell'organo e nomina in sua vece un commissario, che curerà la gestione dell'Istituto sino alla costituzione del nuovo consiglio d'amministrazione.

Il nuovo consiglio d'amministrazione dovrà essere costituito entro sei mesi dalla nomina del commissario.

Art. 7

Il personale indicato nella tabella organica relativa al convitto regionale di Châtillon, di cui all'allegato A alla legge regionale 21 maggio 1985, n. 35, presta servizio, alle dipendenze del Direttore, presso l'Istituto Regionale Bartolomeo Gervasone per l'espletamento dei relativi compiti, ferma restando ogni altra disposizione vigente in materia di stato giuridico e di trattamento economico.

La direzione dell'Istituto è affidata dal relativo consiglio d'amministrazione a persona particolarmente competente, previo assenso della Giunta regionale.

Art. 8

Per lo svolgimento delle attività proprie dell'Istituto, allo stesso è assegnato in uso il materiale già a disposizione del convitto regionale ed è assicurato, da parte della Regione, l'uso gratuito dei locali concessi in uso.

La Regione provvede a proprio carico alla manutenzione straordinaria dei locali concessi in uso.

Art. 9

Per la gestione dell'Istituto " Bartolomeo Gervasone " è assegnato dalla Regione un contributo annuo di gestione stabilito, per il triennio 1986/ 1988, in Lire 45.000.000 annue.

L'onere di cui al precedente comma fa carico all'istituendo capitolo 43870 del bilancio della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei successivi bilanci.

L'entità del finanziamento sarà determinata annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo all'anno precedente; i maggiori oneri saranno iscritti al competente capitolo con la legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 10

Alla copertura dell'onere annuo di Lire 45.000.000 si provvede, per l'anno 1986, mediante accertamento di maggior entrata al capitolo 300 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

Per gli anni 1987 e 1988, all'onere valutato in Lire 90.000.000 si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili del programma 3.2. - altri oneri non ripartibili - del bilancio pluriennale 1986/ 1988 della Regione.

Art. 11

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da Gioco di Saint - Vincent. L. 45.000.000

Parte Spesa

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.02: Istruzione e cultura - Funzionamento scuole (Acquisto di beni e servizi)

Cap. 43870 (di nuova istituzione)

Codificazione 1.1.1.6.2.2.0.6.04.07.

Contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto Gervasone.

LR 30 luglio 1986, n. 36 L. 45.000.000

Art. 12

Sono abrogate le disposizioni comunque incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.