Legge regionale 3 luglio 1986, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 03 07 1986

Bollettino ufficiale 21 07 1986 n. 9, 1° S.S. al n. 17 del 14 07 1986

Contributo straordinario al Comune di Aosta per l'esecuzione di studi diretti al recupero urbanistico - edilizio della cittą di Aosta.

Art. 1

1. Č approvata la concessione di un contributo straordinario di Lire 1 miliardo a favore del Comune di Aosta per l'esecuzione, mediante l'affidamento di incarichi professionali, di rilievi, studi e progetti, quali specificati nel secondo comma, diretti ad attivare il recupero urbanistico ed edilizio della cittą di Aosta, con particolare riferimento al centro storico.

2. Sono finanziabili con il contributo di cui al primo comma:

a) la formazione di una variante generale al vigente piano regolatore generale comunale;

b) la formazione di piani urbanistici di dettaglio, di cui all'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11, concernente la disciplina dell'edificabilitą dei suoli e ulteriori norme in materia urbanistica, riguardanti ambiti del centro storico;

c) il rilievo del centro storico;

d) la costituzione e il funzionamento di un organismo, tecnico - operativo, di supporto all'ufficio tecnico comunale, con il compito di coordinare le attivitą di cui alle lettere a), b), c), precedenti;

e) l'acquisizione di consulenze nelle materie urbanistica e giuridica.

3. Ai fini della presente legge il centro storico della cittą di Aosta č costituito dalle zone omogenee A1, A2, A3, A4 del vigente piano regolatore generale.

4. Il Comune di Aosta definisce d'intesa con la Regione:

a) i contenuti della variante generale al vigente piano regolatore generale comunale;

b) i perimetri e i contenuti dei piani urbanistici di dettaglio di ambiti del centro storico;

c) i criteri per l'esecuzione del rilievo del centro storico.

5. Ai fini dell'intesa, di cui al quarto comma, le proposte del Comune di Aosta sono inviate per l'esame della Giunta regionale, che esprime il suo parere e lo comunica al Comune.

Art. 2

1. Il contributo di cui al primo comma dell'articolo 1 č erogato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, urbanistica e beni culturali, previa richiesta del sindaco di Aosta.

Art. 3

(Finanziamento)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto in Lire 1.000.000.000 per l'anno 1986 graverą sul capitolo n. 22787 che viene istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 (fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti) a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio per il corrente esercizio relativo al finanziamento della spesa per quota interessi su mutui da contrarre.

3. Su detto intervento rimane disponibile la minor somma di Lire 814.000.000.

Art. 4

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - Spese correnti " L. 1.000.000.000

Variazione in aumento

Settore 2.1. Interventi a carattere generale

Programma 2.1.1. Finanza locale

Codificazione 2.1.2.3.2.3.08.27.09

Cap. 22787 ( di nuova istituzione) " Contributo straordinario al Comune di Aosta per l'esecuzione di studi diretti al recupero urbanistico - edilizio della cittą

- LR 3 luglio 1986, n. 31 " L. 1.000.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.