Legge regionale 3 luglio 1986, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 03 07 1986

Bollettino ufficiale 21 07 1986 n. 9, 1° S.S. al n. 17 del 14 07 1986

Ulteriore finanziamento della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84 concernente "Finanziamento per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali".

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84, "Finanziamenti per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali" č autorizzata, limitatamente all'anno 1986, la spesa di lire 1.500.000.000.

Art. 2

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 40550 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'articolo precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50150 "Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento)" del bilancio di previsione per l'anno 1986.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.500.000.000

Variazione in aumento

Cap. 40550 Spese per la realizzazione di presidi socio - sanitari distrettuali (legge regionale 2 dicembre 1982, n. 84) L. 1.500.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.