Legge regionale 12 settembre 1966, n. 11 - Testo storico

Legge regionale n. 11 del 12 09 1966

Bollettino ufficiale 15 9 1966 n. 0

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1965 N. 24, CONCERNENTE PROVVIDENZE REGIONALI PER LA RIPRESA DELL’INDUSTRIA EDILIZIA, NEL SETTORE DELLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

Art. 1

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17 e 18 della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, concernente "Provvidenze regionali per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare" sono modificati come segue:

- primo) L’ultimo comma dell’articolo 1 è modificato come segue: "In apposite convenzioni, da approvare dalla Giunta Regionale e da stipulare con Istituti di Credito, saranno stabilite le modalità relative al pagamento dei contributi ed alla erogazione di mutui per un complessivo importo annuo non superiore a un miliardo di lire e per la durata di anni cinque".

- secondo) L’ultimo comma dell’articolo 2 è sostituito dai

seguenti quattro commi:

" In deroga a quanto previsto dalle precedenti lettere a) ed f), per le famiglie composte di più di sette membri può essere consentito l’aumento del numero dei vani abitabili e della area utile ad abitazione fino ad una superficie massima di mq 16 per ogni persona in più delle sette. A comporre il nucleo familiare, oltre al capo famiglia ed al coniuge, concorrono i soli parenti ed affini di primo grado conviventi stabilmente e residenti nello stesso Comune.

Per i completamenti, ampliamenti ed ammodernamenti di rilievo di fabbricati già esistenti, potranno, in relazione alle loro caratteristiche costruttive e per una razionale sistemazione del fabbricato stesso, essere autorizzate deroghe al numero massimo dei vani e delle superfici previste alle precedenti lettere a) ed f).

L’autorizzazione alla deroga viene concessa dalla Giunta Regionale su proposta della Commissione di cui all’articolo 12 della legge regionale 30-11-1965 n. 24, sentito il parere dei tecnici preposti all’esame delle domande di concessione di mutuo.

Per un più razionale sfruttamento delle aree destinate alla costruzione di singoli fabbricati, la Giunta Regionale potrà autorizzare la costruzione di vani fino ad una superficie utile non superiore a mq 160 di alloggio".

- terzo) I capoversi delle lettere e), f), g) dell’articolo 3 sono modificati come segue:

- lettera e) - anzianità di lavoro in Valle d’Aosta o anzianità di lavoro con prestazioni di servizio fuori del territorio della Regione, ma con residenza stabile in un Comune della Valle d’Aosta: anni cinque - punti 0; per ogni anno successivo maturato - punti 0,50.

Per i lavoratori subordinati che, per la natura del lavoro cui sono addetti, prestino nell’anno attività lavorativa stagionale, la durata di tale attività stagionale viene aumentata e valutata ad anno intero se non risulti inferiore ad 8 mesi, compresi i periodi di inattività assistiti da indennità di disoccupazione, malattia o infortunio.

- lettera f) - condizione economica della famiglia: per le famiglie aventi un reddito complessivo annuo, al netto della detrazione (di L. 100.000) per il coniuge e di (L. 80.000)

per ogni altro componente la famiglia a carico:

A) Per i lavoratori subordinati

fino a L. 500.000 annue punti 8

da L. 500.001 a L. 700.000 annue punti 6

da L. 700.001 a L. 900.000 annue punti 4

da L. 900.001 a L. 1.100.000 annue punti 2

da L. 1.100.001 a L. 1.400.000 annue punti 0

B) per gli artigiani

fino a L. 280.000 annue punti 8

da L. 280.001 a L. 400.000 annue punti 6

da L. 400.001 a L. 510.000 annue punti 4

da L. 510.001 a L. 630.000 annue punti 2

da L. 630.000 a L. 800.000 annue punti 0

- lettera g) - distanza dell’abitazione (al momento della presentazione della domanda) al luogo di lavoro:

oltre 20 Km. punti 4

da 15 a 20 Km. punti 3

da 10 a 15 Km. punti 2

da 3 a 10 Km. punti 1

fino a 3 Km. punti 0

- quarto) Il capoverso lettera c) dell’articolo 4 è completato con l’aggiunta del seguente comma:

" Per la determinazione del reddito complessivo lordo annuo percepito dai lavoratori subordinati non si tiene conto dei compensi per lavori straordinari, delle indennità di trasferta e di altre indennità, arretrati di stipendi o paghe, compensi e premi a carattere saltuario e non continuativo".

- quinto) L’articolo 4 è completato con l’aggiunta del seguente comma finale:

" f) - il lavoratore o l’artigiano che abbia, esso stesso od un membro del proprio nucleo familiare, già fruito di concorsi o contributi dello Stato o di altri Enti e Istituti, di cui alla precedente lettera e), per l’acquisizione o la costruzione di locali di abitazione".

- sesto) Il capoverso lettera b) dell’articolo 10 è completato con l’aggiunta del seguente comma:

"Allorquando l’area sulla quale sorgerà la costruzione o saranno eseguiti i lavori di sistemazione, ampliamento e ammodernamento di fabbricati già esistenti risulti di proprietà del coniuge del richiedente, sarà sufficiente il consenso ad edificare, con autorizzazione all’iscrizione ipotecaria ". In caso di comproprietà fra coniugi sarà sufficiente analogo consenso ad edificare con autorizzazione all’iscrizione ipotecaria.

- settimo) L’articolo 16 è modificato come segue:

"Per la concessione dei contributi di cui all’articolo 1 e per la stipulazione delle convenzioni con gli Istituti di Credito per l’assunzione di mutui di importo pari a 1 miliardo annuo di lire per la durata di 5 anni, è autorizzata a carico della Regione, per l’intera durata dei mutui, la spesa complessiva di lire 4.000.000.000, pari a lire 800.000.000 per ogni piano ventennale di investimento, da ripartire come segue:

per L. 40.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1966 e fino all’esercizio finanziario 1985;

per L. 40.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1967 e fino all’esercizio finanziario 1986;

per L. 40.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1968 e fino all’esercizio finanziario 1987;

per L. 40.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1969 e fino all’esercizio finanziario 1988;

per L. 40.000.000 all’anno, per la durata di 20 anni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1970 e fino all’esercizio finanziario 1989.

Le somme eventualmente non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno, per i primi 5 anni di investimenti, potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre degli anni successivi fino ad esaurimento della spesa complessiva impegnata.

Al finanziamento delle spese per la gestione dei fondi di cui sopra a carico della Regione, in applicazione delle norme dei precedenti e del presente articolo, si provvederà come segue a decorrere dall’anno finanziario 1966 e fino all’anno finanziario 1989:

a) - per l’anno finanziario 1966:

mediante imputazione all’apposito capitolo di spesa 148 del bilancio della Regione ("Contributi per la ripresa dell’industria edilizia, nel settore dell’edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo iniziale di L. 20.000.000 viene aumentato, con la presente legge, a L. 40.000.000 mediante prelievo della somma di L. 20.000.000 dal capitolo 150 del bilancio - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F);

b) - per i successivi anni finanziari: mediante imputazione ai corrispondenti istituendi appositi capitoli di spesa dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari e fino all’anno finanziario 1989.

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione e a rilasciare, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli Istituti di Credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli Istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui".

- ottavo) Il secondo comma dell’articolo 17 è soppresso.

- nono) L’articolo 18 è modificato come segue:

"Con deliberazione della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni integrative eventualmente necessarie per la pratica applicazione delle norme degli articoli precedenti e per la eventuale ripartizione dei fondi di cui alla presente legge in zone territoriali".

Art. 2

Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall’applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l’esercizio 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell’esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall’articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

Art. 3

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.