Legge regionale 5 maggio 1986, n. 21 - Testo vigente

Legge regionale n. 21 del 05 05 1986

Bollettino ufficiale 20 05 1986 n. 6, 1° S.S. al n. 12 del 15 05 1986

Modificazione alle vigenti norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1

1. Nel secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 1978, n. 1 e successive modificazioni, la lettera b) č sostituita dalla seguente: "b) l'assunzione di personale a paga oraria per l'esecuzione di lavori stradali, forestali, agrari, per l'assistenza e il controllo delle manifestazioni culturali e folcloristiche organizzate dalla Regione e, limitatamente ad interventi straordinari e per un periodo comunque non superiore a sette mesi, per l'esecuzione di scavi archeologici e lavori di restauro e manutenzione di monumenti e aree verdi".

2. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.