Legge regionale 22 aprile 1986, n. 17 - Testo storico

Legge regionale n. 17 del 22 04 1986

Bollettino ufficiale 19 05 1986 n. 5, 1° S.S. al n. 11 del 12 05 1986

Concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di fondo.

Art. 1

1. Nell'intento di assicurare una perfetta e costante praticabilità delle piste di sci di fondo la Regione Valle d'Aosta concede contributi per la manutenzione e la gestione delle piste stesse.

2. Gli anzidetti contributi sono altresì finalizzati a consentire un corretto inserimento delle piste di sci di fondo nell'ambiente, attraverso l'esecuzione di interventi di ripristino e rimboschimento delle zone in cui sono stati effettuati rimodellamenti del terreno, nonché di manutenzione periodica dei fabbricati posti a servizio delle piste stesse.

Art. 2

1. I contributi di cui all'articolo 1 possono essere concessi ad aziende o enti che assicurino la manutenzione e la gestione di piste di sci di fondo.

2. I contributi vengono concessi separatamente per:

a) l'acquisto di mezzi battipista;

b) il sostenimento di tutte le restanti spese di gestione e manutenzione delle piste.

3. L'utilizzo delle piste per le quali sono stati concessi i contributi di cui alla presente legge è libero e gratuito.

4. Possono tuttavia essere poste limitazioni o divieti di accesso alle piste per coloro che non sono muniti di sci di fondo o le cui tecniche di sciata rischino di compromettere l'agibilità delle piste stesse.

5. Può inoltre essere richiesto il pagamento dei servizi prestati presso le strutture di supporto della pista, in particolare per l'uso di locali per la sciolinatura, di saune, di impianti igienici, di spogliatoi e simili, anche se tali strutture siano state realizzate con contributo regionale.

Art. 3

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 2 devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali entro il 15 settembre di ogni anno e devono essere corredate di un elenco delle piste di sci di fondo gestite dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni d'innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno 75 giorni durante la successiva stagione invernale.

2. Per le piste di cui venga denunciato o accertato un funzionamento inferiore a 75 giorni, si procede a una proporzionale riduzione della quota relativa di contributo.

3. Di ogni pista o complesso di piste devono essere fornite, in triplice copia:

a) analisi tecnica redatta su appositi moduli predisposti dall'Assessorato;

b) corografia del tracciato in scala 1: 25000;

c) planimetria del tracciato in scala 1: 10000;

d) profilo longitudinale: altezza in scala 1: 4000; lunghezza in scala 1: 20000.

4. L'ottenimento del contributo di cui alla presente legge è in ogni caso subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) pista della lunghezza minima di Km 3;

b) larghezza minima m. 2,50;

c) presenza di almeno due tracce continue distanziate e parallele;

d) tracciato omologato almeno per l'effettuazione di gare zonali.

5. Il requisito di cui al comma precedente, punto c), non è richiesto per i tratti di pista destinati a sciatori che usano passi incompatibili con la presenza delle tracce; in tal caso è peraltro necessario che sia sempre praticabile un altro tracciato sostanzialmente parallelo, riservato a coloro che utilizzano il passo alternato; quando le condizioni del terreno lo consentono, anche tale secondo tracciato deve essere rispondente al requisito della presenza delle due tracce continue.

Art. 4

1. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2, 2° comma, punto a), non può eccedere il 70 percento della spesa.

2. L'ammontare dei contributi di cui all'articolo 2, 2° comma, punto b), è determinato moltiplicando la sommatoria delle lunghezze, espresse in chilometri, dalle piste complessivamente gestite da ciascun richiedente per il valore convenzionale di Lire 500.000.

Art. 5

1. L'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali esamina le domande, ne verifica la documentazione e provvede nel contempo a richiedere il parere dei Comuni e delle Aziende di soggiorno, qualora esistenti, competenti per territorio, i quali devono esprimersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

2. Completata l'istruttoria di cui al precedente comma, le domande non manifestamente inammissibili vengono inoltrate all'esame di una commissione tecnico - consultiva così composta:

a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo, con funzioni di coordinatore;

b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica e tutela del paesaggio;

c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e di difesa del suolo;

d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente naturale e delle foreste;

e) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci specialista nello sci di fondo;

f) un esperto di piste di sci di fondo nominato dall'ASIVA (Associazione sport invernali Valle d'Aosta);

3) Un funzionario dell'Assessorato del turismo svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

4. I commissari di cui alle lettere a), b), c) e d) designano un supplente, destinato a sostituirli in caso di assenza o impedimento; analoga designazione fanno gli enti per i commissari di cui alle lettere e) e f).

5. La commissione è validamente riunita con la presenza della maggioranza dei componenti ed esprime parere con il voto favorevole di almeno tre commissari; in caso di parità di voti, prevale il voto del coordinatore.

6. Qualora un commissario svolga qualsiasi funzione o incarico nell'ambito di un ente o azienda richiedente la concessione dei benefici della presente legge, non partecipa all'esame della relativa domanda.

7. La commissione esprime parere su ciascuna delle domande sottoposte e redige un elenco delle piste ritenute idonee ad assicurare una corretta pratica dello sci di fondo e a fornire un adeguato servizio turistico, proponendo altresì le percentuali di intervento per quanto concerne i contributi di cui all'articolo 2, 2° comma, punto a).

8. L'Assessore al turismo, urbanistica e beni culturali sottopone le conclusioni della commissione all'esame della Giunta regionale, che decide in via definitiva con propria deliberazione.

Art. 6

1. L'erogazione dei contributi di cui all'art. 2, 2° comma, punto a), avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione delle fatture comprovanti l'acquisto del mezzo oggetto del contributo.

2. L'erogazione di contributi di cui all'art. 2, 2° comma, punto b), avviene ratealmente secondo le seguenti modalità:

60 percento all'inizio della stagione invernale e comunque non oltre il 31 dicembre dell'esercizio in corso;

40 percento entro la fine della stagione invernale e comunque non oltre il 30 aprile dell'esercizio successivo.

3. L'erogazione dei contributi può essere sospesa in qualsiasi momento nel caso in cui gli accertamenti eseguiti a cura dell'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali in ordine al normale funzionamento e all'effettiva e regolare praticabilità e battitura delle piste, anche sotto il profilo della sicurezza e del mantenimento di una efficiente segnaletica, diano risultato negativo.

4. La segnaletica deve essere conforme alle prescrizioni all'uopo emanate dall'Assessorato regionale del turismo, urbanistica e beni culturali.

Art. 7

1. In sede di prima applicazione della presente legge, per quanto concerne le domande di contributo relative alla stagione invernale 1985/1986, il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 è prorogato al 10° giorno successivo all'entrata in vigore della legge stessa e non si applicano i termini di cui al secondo comma dell'articolo 6.

2. Limitatamente alle stagioni invernali 1985/ 1986, 1986/ 1987 e 1987/ 1988 la concessione dei contributi non è vincolata al possesso del requisito di cui all'articolo 3, quarto comma, lettera d, ma occorre che il tracciato delle piste per le quali i contributi sono richiesti possegga i requisiti per essere considerato omologabile, sulla base di specifico parere della Commissione di cui all'articolo 5, secondo comma.

Art. 8

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 2 comma secondo è autorizzata per l'anno 1986 la spesa di Lire 800.000.000 che graverà come indicato al successivo articolo 9 sui capitoli 37506, 37507, 37508 e 37509, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso; alla relativa copertura si provvede:

- quanto a Lire 300.000.000 mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) sull'intervento iscritto all'allegato n. 8 del bilancio stesso - Settore 3 - Oneri non ripartibili - relativo alla quota interessi su mutui da contrarre; su detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 12.969.000.000;

- quanto a Lire 500.000.000 mediante prelievo di pari somma dal capitolo n. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " - (Allegato 8 - Settore 2: sviluppo economico) del bilancio di previsione medesimo.

2. A decorrere dall'anno 1987 la determinazione della spesa di cui al comma precedente è disposta dalla legge finanziaria prevista dall'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

3. La spesa annua complessiva di cui al primo e secondo comma potrà essere diversamente ripartita tra i capitoli sopracitati con provvedimento di variazione di bilancio in relazione alle accertate necessità inerenti all'applicazione della presente legge.

Art. 9

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 300.000.000

Cap. 50100 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese correnti) " L. 500.000.000

Totale in diminuzione L. 800.000.000

In aumento

Settore 2: Sviluppo economico

Programma 2.2.2.12.: Interventi promozionali per il turismo

Codificazione: 2.1.2.3.8.3.10.24.09.

Cap. 37506 (di nuova istituzione) " Contributi ad enti per l'acquisto di mezzi battipista

- LR 22 aprile 1986, n. 17 articolo 2 " L. 150.000.000

Codificazione: 2.1.1.5.8.2.10.24.09.

Cap. 37507 (di nuova istituzione) " Contributi ad enti per spese di gestione e di manutenzione di piste di sci di fondo

- LR 22 aprile 1986, n. 17 articolo 2 " L. 550.000.000

Codificazione: 2.1.2.4.3.3.10.24.09.

Cap. 37508 (di nuova istituzione) " Contributi ad aziende per l'acquisto di mezzi battipista

- LR 22 aprile 1986, n. 17 articolo 2 " L. 50.000.000

Codificazione: 2.1.1.6.3.2.10.24.09.

Cap. 37509 (di nuova istituzione) " Contributi ad aziende per spese di gestione e di manutenzione di piste di sci di fondo

- LR 22 aprile 1986, n. 17 articolo 2 " L. 50.000.000

Totale in aumento L. 800.000.000

Art. 10

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.