Legge regionale 8 aprile 1986, n. 14 - Testo storico

Legge regionale n. 14 del 08 04 1986

Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986

Modifiche alle leggi regionali 22 gennaio 1980, n. 2 e 9 giugno 1981, n. 28, in attuazione della legge statale 15 gennaio 1986, n. 4: "Disposizioni transitorie nell'attesa della riforma istituzionale delle Unità Sanitarie Locali".

Art. 1

L'articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 è così sostituito:

" Articolo 4 (Assemblea dell'associazione)

L'Assemblea dell'associazione è costituita da 50 componenti ed è formata da consiglieri comunali eletti, per ciascun ambito territoriale di cui al terzo comma del precedente articolo 2, dai consigli comunali compresi in ciascun ambito.

Il numero di componenti spettanti a ciascun ambito territoriale si ottiene dividendo il numero degli abitanti di ogni ambito territoriale per il coefficiente ottenuto dal rapporto tra la popolazione complessiva dell'associazione ed il numero di componenti spettanti all'assemblea, esclusi quelli del Comune di Aosta.

Gli abitanti del Comune di Aosta vanno esclusi dalla determinazione del numero di abitanti dell'ambito territoriale in cui è compreso tale comune e dalla popolazione complessiva dell'associazione. Al Consiglio comunale di Aosta spetta, comunque, l'elezione di 9 componenti dell'assemblea.

A ciascun ambito territoriale spetta comunque l'elezione di almeno un componente dell'assemblea.

I rappresentanti di ciascun ambito territoriale e quelli del Comune di Aosta sono eletti secondo le seguenti modalità:

- ove si elegge un solo rappresentante, l'elezione avviene a maggioranza dei votanti;

- ove si eleggono due rappresentanti, con voto limitato ad uno;

- ove si eleggano tre o più rappresentanti, con voto limitato ai due terzi.

Ai fini della individuazione del numero dei componenti che devono essere eletti per ciascun ambito territoriale, si fa riferimento ai dati della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente rilevati dal servizio regionale elettorale, di vigilanza anagrafica e di cittadinanza ".

Art. 2

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 è così sostituito:

" La perdita della qualifica di consigliere comunale comporta la decadenza dalla nomina di componente dell'assemblea dell'associazione ".

All'ultimo comma del sopracitato articolo le parole " il consiglio comunale " sono sostituite con le seguenti: " l'ambito territoriale ".

Art. 3

Al primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 le parole " ai sensi e per i fini di cui agli articoli 11, secondo comma, e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 " sono abrogate.

Art. 4

L'articolo 15 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, già modificato con legge regionale 9 giugno 1981, n. 28, è così sostituito:

" Articolo 15 (Indennità )

Ai componenti dell'assemblea dell'associazione ed a quelli dei comitati di zona compete rispettivamente, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, una indennità di presenza pari a quella stabilita dalle vigenti leggi statali per i consiglieri comunali di comuni con popolazione corrispondente a quella degli ambiti territoriali di appartenenza.

Al Presidente dell'assemblea generale dell'associazione compete una indennità mensile di carica pari al 40 percento della corrispondente indennità spettante al presidente del comitato di gestione dell'USL.

Al Presidente del comitato di gestione dell'USL è corrisposta una indennità mensile di carica pari e nei limiti di quanto previsto per un sindaco di comune capoluogo di regione dalle disposizioni e dalla tabella A, quarto capoverso, della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

Ai membri del comitato di gestione dell'USL è corrisposta una indennità mensile di carica pari al 50 percento di quella di cui al precedente comma.

In caso di cumulo delle funzioni di componente di comitato di gestione dell'associazione dei comuni con le funzioni di presidente dell'assemblea dell'associazione intercomunale, sindaco o assessore comunale, presidente o componente di direttivo di comunità montana, compete all'interessato, previa opzione scritta dello stesso trasmessa alle amministrazioni competenti, una sola delle indennità di carica fra quelle previste per le cariche cumulate.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano a tutti gli effetti le disposizioni della legge 27 dicembre 1985, n. 816 ".

Art. 5

Il quinto comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1985, n. 18 è così sostituito:

" Al presidente ed ai componenti del collegio dei revisori spetta una indennità mensile di carica pari rispettivamente al 50 percento ed al 40 percento della corrispondente indennità prevista per il presidente del comitato di gestione dell'USL, nonché, se spettante, il rimborso di spese e l'indennità di missione previste per gli organi di gestione dell'USL ".

Art. 6

L'articolo 19, primo comma, della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 è così sostituito:

" Articolo 19 (Organi dell'USL)

Organi dell'USL sono:

- l'assemblea dell'associazione di cui al precedente articolo 4;

- Il Comitato di gestione ed il suo Presidente;

- il collegio dei revisori di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 e successive modificazioni ".

Art. 7

L'articolo 21 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 è così sostituito:

" Articolo 21 (Competenze dell'assemblea)

L'assemblea delibera in materia di:

1) bilancio preventivo, suo assestamento e conto consuntivo;

2) spese che vincolano il bilancio oltre l'anno;

3) convenzioni di cui all'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

4) adozione complessiva della pianta organica del personale in conformità al piano sociosanitario regionale;

5) articolazione dei distretti sanitari di base in conformità al piano socio - sanitario regionale.

L'approvazione anche con modificazioni di detti atti deve intervenire nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione ".

Art. 8

L'articolo 22 della legge regionale 22 gennaio

1980, n. 2 è così sostituito:

" Articolo 22 (Comitato di gestione dell'USL)

Il comitato di gestione dell'USL è composto dal presidente e da sei membri.

Il Presidente e gli altri membri del Comitato di Gestione sono eletti a maggioranza e con separate votazioni, dall'assemblea dell'associazione, anche fuori dal proprio seno, tra cittadini aventi esperienza di amministrazione e direzione, documentata da un curriculum che deve essere depositato, a cura di uno o più gruppi presenti nell'assemblea dell'associazione almeno cinque giorni prima dell'elezione ".

Art. 9

L'articolo 23 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è così sostituito:

" Articolo 23 (Compiti del comitato di gestione dell'USL)

Il Comitato di gestione dell'USL:

a) predispone gli atti di competenza dell'assemblea e li propone alla sua approvazione;

b) predispone la relazione annuale prevista dall'articolo 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) predispone i piani e programmi annuali e pluriennali di attività in conformità al piano socio - sanitario regionale;

d) compie tutti gli atti di amministrazione non espressamente attribuiti dalla legge ad altri organi ".

Art. 10

Il primo comma dell'articolo 25 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, è abrogato.

Art. 11

Alla determinazione del numero di rappresentanti di ciascun ambito territoriale, alle convocazioni per l'elezione dei componenti l'assemblea e per la seduta di insediamento della stessa, nonché alle modalità di votazione, provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Alle elezioni per l'assemblea si procede sulla base di liste presentate in ciascun ambito territoriale e sottoscritte da almeno cinque aventi diritto al voto. Ciascun consigliere comunale può votare una sola lista e manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista votata.

Nella seduta di insediamento l'assemblea nomina il proprio presidente. In via provvisoria la presidenza è assunta dal componente più anziano di età.

Nella seduta di insediamento l'assemblea fissa la data della convocazione per l'elezione del presidente e dei membri del comitato di gestione dell'USL da tenersi non prima di venti giorni dalla data dell'insediamento e, comunque, non oltre trenta giorni da tale termine.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.