Regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1 - Testo storico

Regolamento regionale 8 aprile 1986, n. 1

(B.U. 30 04 1986 n. 4)

Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell’edilizia residenziale.

Art. 1

(Settori di intervento)

I finanziamenti agevolati di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, avente per scopo la promozione di iniziative dirette a favorire la ripresa dell’industria edilizia, sono rivolti ai seguenti interventi:

a) acquisto di abitazione, intendendosi per tale l’atto mediante il quale il richiedente il finanziamento acquisisce, anche in concorso con i componenti il nucleo familiare, la proprietà e disponibilità di una unità abitativa necessaria all’uso personale e della sua famiglia;

b) costruzione di abitazione, intendendosi per tale l’insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un nuovo immobile necessario all’uso personale e della sua famiglia;

c) ampliamento di abitazione, intendendosi per tale l’insieme di operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento realizza un aumento della superficie e della volumetria della propria abitazione onde renderla adeguata alle esigenze personali e della sua famiglia.

L’ampliamento si concretizza nell’acquisto e nel successivo adattamento oppure nella costruzione di vani adiacenti all’abitazione posseduta;

d) recupero di abitazione, intendendosi per tale l’insieme delle operazioni mediante le quali il richiedente il finanziamento recupera all’uso abitativo una unità immobiliare.

Gli interventi di recupero, sulla base delle definizioni di cui al Decreto Ministeriale 23 maggio 1984, n. 258, sono classificati nel modo seguente:

1) Recupero primario:

consiste nel recupero della funzionalità e della sicurezza dell’edificio anche per quanto concerne le parti comuni; interessa quindi, in parte o complessivamente, il consolidamento statico delle strutture portanti orizzontali, verticali, fondazioni, scale e coperture.

2) Recupero secondario:

consiste nel recupero della totale agibilità e funzionalità dei singoli alloggi, comprendendo, quindi, opere quali il rifacimento dei sanitari, degli impianti, dei pavimenti, degli infissi e dei rivestimenti, per un preventivo di spesa non inferiore al 40% dell’importo massimo di mutuo di cui all’articolo 7.

3) Recupero globale:

si intende un intervento che comprende l’insieme delle opere previste nel recupero primario e secondario.

L’importo di mutuo per interventi di recupero può comprendere una quota parte relativa all’acquisto dell’immobile stesso. In tal caso, alla domanda va allegata copia autentica dell’atto di acquisto.

Non sono ammissibili a finanziamento interventi di recupero o di ampliamento di abitazioni situate in fabbricati compresi nelle zone A e nelle zone di recupero assimilate individuate nei Piani Regolatori Generali o in strumenti urbanistici analoghi approvati o deliberati dagli Enti competenti.

Art. 2

(Incentivazione

del recupero di immobili)

In relazione alla necessità di pervenire al recupero abitativo di alloggi compresi in immobili degradati, ed in deroga ai requisiti di cui alle lettere c) e d) del primo comma dell’articolo 12, i finanziamenti agevolati per interventi diretti al recupero sono concessi anche se l’abitazione viene utilizzata a fini di locazione.

L’abitazione recuperata deve essere continuativamente destinata all’uso proprio o locata a nuclei familiari residenti in Valle d’Aosta o che vi svolgano attività lavorativa.

Il canone da applicarsi è quello previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e successive modificazioni e integrazioni. Una copia del contratto di locazione, nel caso di cessione di affitto o idonea documentazione rilasciata dal Comune, nel caso di uso proprio, dovrà essere presentata all’Assessorato ai Lavori Pubblici, contestualmente all’erogazione finale del mutuo.

Art. 3

(Ripartizione dei fondi)

La disponibilità finanziaria per la concessione dei mutui agevolati è ripartita per l’anno 1986 come segue:

a) per gli interventi di acquisto, il 50% dello stanziamento;

b) per gli interventi di costruzione, il 30% dello stanziamento;

c) per gli interventi di recupero ed ampliamento, il 20% dello stanziamento.

La ripartizione delle disponibilità per i vari settori di intervento è annualmente disposta dal Consiglio regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Nello stesso provvedimento è definita l’eventuale quota di finanziamento per settore, a favore degli Enti Pubblici territoriali, i quali saranno soggetti alle condizioni di cui alla lettera a) del primo comma dell’articolo 8.

La Giunta regionale ha la facoltà di stornare fondi, nell’ambito delle somme di competenza di un semestre, da un settore di investimento all’altro, in caso di carenza di richieste ammissibili a finanziamento.

Il finanziamento previsto a favore delle cooperative edilizie e le relative modalità saranno definite con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4

(Provvidenze a favore degli emigrati)

Possono ugualmente accedere ai finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 gli emigrati in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per gli emigrati che siano rientrati o rientrino definitivamente dall’estero l’importo massimo di mutuo concedibile è quello previsto dal secondo comma del successivo articolo 7 ed il relativo tasso di interesse agevolato è pari al 30% del tasso di riferimento per l’edilizia residenziale pubblica, stabilito bimestralmente con Decreto del Ministro del Tesoro, vigente al momento della stipula del contratto di mutuo.

Per gli emigrati che rientrino per soggiorni temporanei nella Regione, l’importo massimo di mutuo concedibile è equivalente al 60% dell’ammontare previsto al comma precedente ed il relativo tasso di interesse è fissato nella stessa misura di cui alla lettera b) del primo comma dell’articolo 8.

Art. 5

(Facilitazioni particolari)

Al fine di favorire la proprietà della casa fra le giovani coppie, anche in corso di formazione, i mutui di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, possono essere concessi ai soggetti che non abbiano superato il trentesimo anno di età e siano titolari di reddito proprio a carattere continuativo, anche quando altri componenti il nucleo familiare non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, a condizione che il richiedente si impegni ad occupare personalmente, appena è disponibile, l’alloggio costruito, acquistato o recuperato.

Detta circostanza va documentata attraverso apposita certificazione rilasciata dal Comune sede dell’intervento.

In questi casi la verifica del possesso dei requisiti soggettivi, ivi compreso il reddito, attiene unicamente il richiedente.

Agli stessi fini è concesso, alle coppie che abbiano contratto matrimonio entro un biennio dalla presentazione della domanda di mutuo, un aumento del 10% del punteggio spettante in base alle norme di cui al successivo articolo 15.

Art. 6

(Reddito)

Il limite massimo di reddito riferito al nucleo familiare, per la concessione dei finanziamenti è fissato per il biennio 1985/1986 in Lire 30 milioni. Tale reddito è pari alla somma del reddito imponibile di ciascun componente il nucleo familiare conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Il reddito del nucleo familiare è diminuito di Lire 1.500.000 per ogni figlio e/o familiare effettivamente a carico di un componente del nucleo stesso. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi sono calcolati nella misura del 60% con successiva detrazione dell’aliquota per ogni figlio e/o familiare a carico.

Per la determinazione del reddito annuo complessivo percepito da lavoratori dipendenti, non si tiene conto dei compensi per lavoro straordinario, delle indennità di trasferta, arretrati di stipendio o liquidazioni nonché di compensi e premi a carattere eccezionale e non continuativo.

Il limite di reddito di cui al primo comma sarà oggetto di revisione biennale a decorrere dall’anno 1987, sulla base di quanto previsto al successivo articolo 9.

Art. 7

(Limiti di finanziamento)

a) Per l’acquisto di una abitazione:

Può essere concesso un mutuo di importo pari al 100% del valore accertato, attraverso perizia dell’Amministrazione, e comunque non superiore alla cifra risultante dalla scrittura privata di compravendita e/o dell’atto pubblico di acquisto;

b) Per la costruzione - e il recupero/ampliamento:

L’importo massimo del mutuo concedibile è quello risultante dall’applicazione dei costi convenzionali determinati annualmente con apposito provvedimento della Giunta regionale e non può comunque eccedere il preventivo di spesa prodotto.

L’importo del mutuo non potrà in ogni caso superare il limite massimo di Lire 70.000.000, per l’anno 1986.

A decorrere dall’anno 1987, il finanziamento massimo concedibile sarà oggetto di revisione biennale, sulla base delle previsioni di cui al successivo articolo 9.

Art. 8

(Tassi di interesse)

Il tasso annuo di interesse, da applicare ai finanziamenti di cui al presente regolamento, è determinato come segue:

a) per i redditi fino a Lire 15.000.000 il tasso annuo, fisso per tutta la durata del mutuo, è pari al 30% del tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per il settore dell’edilizia residenziale nel bimestre precedente a quello in cui viene stipulato il contratto di mutuo, arrotondato al mezzo punto più vicino;

b) per i redditi fino a Lire 22.500.000 il tasso annuo, fisso per tutta la durata del mutuo, è pari a due punti percentuali in più rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui alla precedente lettera a);

c) per i redditi fino a Lire 30.000.000 il tasso annuo, fisso per tutta la durata del mutuo, è pari a quattro punti percentuali in più rispetto a quello determinato secondo i criteri di cui alla precedente lettera a).

Per la determinazione del tasso di interesse a carico del mutuatario, si fa riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda di mutuo.

Art. 9

(Revisioni periodiche)

L’ammontare massimo dei mutui ed i limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8 saranno oggetto di revisione biennale avuto riguardo all’andamento dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatosi nel biennio antecedente la data di adeguamento e riferito al capoluogo di Regione, risultante dal Bollettino mensile di Statistica edito dalla ISTAT.

La revisione avrà luogo all’inizio di ogni biennio a decorrere dal 1° gennaio 1987 e gli importi risultanti dalla rivalutazione di cui al precedente comma saranno applicati con decorrenza dal l° luglio successivo.

Art. 10

(Modalità per l’ammortamento)

I mutui devono essere ammortizzati entro il termine di anni venticinque, mediante la corresponsione di cinquanta semestralità posticipate, sulla base del piano di ammortamento calcolato con le previsioni di cui all’articolo 8 del presente regolamento.

E’ data facoltà al mutuatario di rilasciare delega al proprio datore di lavoro a favore dell’istituto mutuante, per la trattenuta mensile sullo stipendio di un sesto della rata semestrale di ammortamento dovuta, con l’obbligo, da parte del delegato, di versamento entro tre giorni dalla scadenza di ciascun periodo di stipendio.

Art. 11

(Garanzia)

La concessione del mutuo comporterà l’acquisizione di ipoteca, ritenuta congrua da parte dell’Istituto mutuante, sull’immobile oggetto dell’intervento.

Art. 12

(Requisiti soggettivi)

Possono accedere ai mutui agevolati di cui alla legge 28 dicembre 1984, n. 76, i soggetti titolari di reddito, che abbiano compiuto il 18° anno di età, che abbiano la capacità economica di sostenere gli oneri del mutuo e che siano in possesso dei requisiti seguenti:

a) essere cittadini italiani;

b) aver maturato in uno o più Comuni della Regione un periodo di residenza pari ad almeno cinque anni, anche non consecutivi;

c) non essere proprietari essi stessi ed il proprio coniuge nel Comune di residenza e in quello sede dell’intervento, di altra abitazione adeguata alle esigenze del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguata un’abitazione provvista dei servizi igienico-sanitari, igienicamente e staticamente sana e composta da un numero di vani utili pari al numero dei componenti il nucleo familiare. E’ ammessa la proprietà di un’altra abitazione, qualora la stessa non possa essere utilizzata dal richiedente in quanto specifici diritti reali di godimento o quote di comproprietà non inferiori alla metà siano attribuiti ad altri soggetti, ovvero quando l’intervento riguardi abitazioni da recuperare con le finalità di cui al precedente articolo 2;

d) non aver beneficiato, negli ultimi quindici anni, di contributi agevolati per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione, in qualunque forma concessi dallo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico;

e) non aver avuto in assegnazione, con patto di futura vendita o a riscatto, un alloggio realizzato con il contributo dello Stato o di altro Ente pubblico;

f) fruire di un reddito riferito all’intero nucleo familiare, anche in regime di separazione dei beni, non superiore al limite massimo indicato al primo comma del precedente articolo 6.

Per nucleo familiare si intende una famiglia costituita dai coniugi, parenti ed affini fino al 1° grado stabilmente conviventi con il capo famiglia.

Art. 13

(Requisiti delle abitazioni)

1) Abitazioni di nuova costruzione.

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi diretti alla realizzazione di:

a) una abitazione unifamiliare;

b) un alloggio compreso in un edificio bifamiliare, appartenente anche per intero al richiedente, purché la superficie utile abitabile di ogni singolo alloggio non superi i 120 mq.

c) un solo alloggio nell’ambito di un edificio plurifamiliare.

La superficie utile residenziale delle nuove costruzioni, di cui al precedente comma, non può superare i 120 mq., pena la decadenza dai benefici previsti dalla presente legge. Per i nuclei familiari con più di quattro componenti è consentita una maggiorazione della superficie utile pari a 15 mq. per ogni componente eccedente i quattro.

La composizione del nucleo familiare va riferita al momento della presentazione della domanda.

I mutui non possono essere concessi per la costruzione di abitazioni aventi caratteristiche di lusso.

Per superficie utile residenziale si intende quella interna all’alloggio computata al netto delle murature perimetrali e delle tramezzature interne e per superficie non residenziale la cantina, i garages, i locali tecnici e di servizio, i balconi e le soffitte non abitabili.

2) Acquisto di alloggio.

E’ ammissibile a finanziamento l’acquisto di un alloggio di nuova costruzione, ivi incluso un locale autorimessa, della superficie utile abitabile non superiore a mq. 120.

Per alloggio di nuova costruzione si intende tanto una abitazione il cui certificato di abitabilità sia stato rilasciato da non più di tre anni, quanto una abitazione in fase di costruzione.

Per gli alloggi in costruzione il certificato di abitabilità rilasciato dal Comune deve essere inoltrato alla Regione nel termine massimo di due anni dalla data di presentazione del compromesso, pena la decadenza dai benefici di legge.

Il limite alla superficie utile residenziale degli alloggi di cui al primo comma è maggiorato, nel caso di nuclei familiari con più di quattro componenti, di mq. 15 per ogni componente eccedente i quattro.

E’ altresì ammissibile a finanziamento l’acquisto di alloggio non di nuova costruzione, della superficie utile residenziale non superiore a mq. 150. Gli alloggi devono, inoltre, possedere le caratteristiche di adeguatezza indicate nella lettera c) del primo comma dell’articolo 12 ed essere svincolati da eventuali contratti di locazione e quindi resi disponibili inderogabilmente alla stipula del compromesso. In caso di non osservanza di tale disposizione il mutuo viene revocato d’ufficio.

Non possono essere concessi finanziamenti per l’acquisto di abitazioni aventi caratteristiche di lusso o accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

3) Recupero ed ampliamento di abitazioni:

Per gli interventi di recupero, purché provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, non sono posti limiti alla superficie dell’abitazione ammessa a finanziamento. Il mutuo può essere concesso unicamente per interventi di recupero, come definiti dalla lettera d), dell’articolo 1 del presente regolamento.

Sono finanziabili anche, se provvisti della relativa concessione edilizia o autorizzazione comunale, gli interventi che prevedono l’ampliamento e l’eventuale sistemazione dell’abitazione di proprietà del nucleo familiare comunque fino al raggiungimento del limite di superficie globale di 120 mq. per nuclei familiari composti da quattro persone.

Si applica una maggiorazione di mq. 15 per ogni componente il nucleo familiare eccedente i quattro.

I richiedenti possono produrre la domanda per una sola delle specifiche categorie di finanziamento. Gli interventi, le cui concessioni edilizie o autorizzazioni comunali non siano direttamente intestate al mutuatario, possono comunque essere ammessi a finanziamento, purché gli intestatari delle concessioni stesse risultino essere appartenenti allo stesso nucleo familiare del richiedente.

Art. 14

(Limiti di intervento)

Non sono ammissibili a mutuo gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento che abbiano le concessioni edilizie scadute o i cui lavori siano già stati ultimati. La validità della concessione edilizia deve sussistere al momento della presentazione della domanda.

Per interventi di acquisto, l’atto pubblico di compravendita non deve essere stato stipulato da oltre un anno dalla data di presentazione della domanda.

Art. 15

(Punteggi e graduatorie)

Le graduatorie per la concessione dei mutui di cui all’articolo 1 saranno formulate con l’attribuzione dei punteggi sottoelencati:

1) richiedenti che occupino da almeno un anno:

a) abitazioni improprie quali baracche, cantine, seminterrati o immobili gravemente insalubri oppure pericolanti punti 5

b) abitazioni sprovviste di servizi igienici interni e/o carenti igienicamente punti 3

c) abitazioni in condizioni di sovraffollamento:

1) da 1,5 a 2 persone a vano punti 1,5

2) oltre 2 persone a vano punti 3

d) abitazioni in condizioni di coabitazione stabile con altro nucleo familiare

punti 3

L’attribuzione dei punteggi è riconosciuta dietro presentazione di un certificato rilasciato dall’Ufficiale Sanitario del Comune.

2) Richiedenti sottoposti a provvedimento di sfratto, notificato da non oltre un anno, divenuto esecutivo e non dovuto a morosità o ad altri inadempimenti contrattuali

punti 3,5

3) Anzianità di residenza anagrafica o in alternativa di attività lavorativa in Valle d’Aosta:

- fino ad anni 5 punti 0

- per ogni anno successivo maturato, con un massimo di punti 10

punti 0,40

4) Composizione del nucleo familiare:

-fino a tre persone punti 0

- 4 persone punti 0,5

- 5 persone punti 1

- oltre le 5 persone punti 1,5

5) Presenza di un invalido:

- fino al 49% punti 0,5

- dal 50% al 79% punti 1,5

- dall’80% al 100% punti 3

La percentuale di invalidità dovrà essere comprovata attraverso documentazione rilasciata dalle competenti commissioni mediche.

6) Distanza tra l’abitazione oggetto dell’intervento di finanziamento e la sede di lavoro:

- fino a 6 Km. punti 0

- da 6,100 a 15 Km. punti 1

- da 15,100 a 26 Km. punti 2

- oltre i 26 punti 3

7) Acquisto dell’alloggio occupato stabilmente, da almeno due anni, dal richiedente in regime di locazione

punti 3,50

8) Reddito nucleo familiare

- fino a 15 milioni punti 2

- da 15 a 22,5 milioni punti 1

- oltre 22,5 milioni punti 0

La documentazione ed i certificati attestanti i punteggi devono essere prodotti contemporaneamente alla presentazione della domanda.

Per l’attribuzione dei punteggi si considereranno le condizioni possedute al momento della presentazione della domanda.

Art. 16

(Obblighi e sanzioni)

Il proprietario dell’alloggio acquistato, costruito o ampliato con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può cederlo in locazione, neppure parzialmente, prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta l’elevazione del tasso d’interesse annuo al tasso di riferimento fissato con Decreto del Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

L’elevazione del tasso di interesse decorre dalla data della deliberazione della Giunta regionale che accerta l’avvenuta trasgressione.

La trasgressione alle previsioni di cui al secondo comma dell’articolo 2, se compiuta prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la risoluzione del contratto stesso con la restituzione del capitale residuo, maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

Art. 17

(Obblighi e sanzioni per l’alienazione)

Il proprietario dell’alloggio costruito, acquistato, recuperato od ampliato con i finanziamenti di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, non può alienarlo prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo.

La trasgressione al divieto di cui al comma precedente comporta la risoluzione del contratto di mutuo, con la restituzione immediata del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell’ammortamento a quella di risoluzione del contratto.

L’alienazione dell’alloggio effettuata dopo il decimo anno comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione immediata del capitale residuo, maggiorato degli eventuali interessi maturati alla data dell’estinzione anticipata. Tali disposizioni non si applicano ai lavoratori, dipendenti pubblici, trasferiti d’ufficio in altre Regioni, purché l’alienazione avvenga a favore di soggetti aventi i requisiti previsti dall’articolo 12, che accettino di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni stabilite dalla Convenzione stipulata con l’Istituto mutuante.

Art. 18

(Restituzione anticipata)

Il mutuatario potrà estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione stipulata con l’Istituto mutuante, dopo dieci anni dalla data di stipulazione del contratto, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell’importo degli eventuali interessi maturati alla data della estinzione anticipata.

L’estinzione totale anticipata, effettuata prima che siano decorsi dieci anni dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza degli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del Tesoro per gli interventi nel settore dell’edilizia, in vigore alla data di erogazione del finanziamento, e quelli corrisposti dalla data di inizio dell’ammortamento a quella dell’estinzione anticipata.

Gli oneri fiscali e le spese di istruttoria sono a carico del mutuatario.

Art. 19

(Erogazione del mutuo)

a) Nel caso di costruzione, l’erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

- il 30% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca;

- il 60% per quote successive, dietro presentazione di formali stati d’avanzamento lavori;

- il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori vidimato a cura del Comune interessato.

b) Nel caso di acquisto di alloggio, l’erogazione del mutuo è prevista in un’unica soluzione, ferma restando la piena disponibilità dell’alloggio, successivamente al perfezionamento del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca, subordinata all’atto di acquisto.

c) Nel caso di recupero o ampliamento l’erogazione del mutuo è prevista secondo le seguenti modalità:

- il 40% dopo la stipulazione del contratto di mutuo e ad avvenuta acquisizione dell’ipoteca;

- il 50% per quote successive, dietro presentazione di formali stati d’avanzamento lavori;

- il 10% alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori vidimato dal Comune interessato.

Per gli interventi di cui alle lettere a) e c), durante il corso dei lavori e fino all’ultimazione degli stessi, che deve aver luogo non oltre i 48 mesi dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono a carico dei mutuatari le sole quote degli interessi a tasso agevolato sulle somme erogate in tale periodo.

Il mancato rispetto del limite di tempo di cui sopra, comporta la revoca del mutuo e la restituzione delle eventuali somme erogate dalla stipula del contratto di mutuo.

Art. 20

(Procedura)

La domanda per ottenere la concessione del finanziamento previsto dall’articolo 1, indirizzata al Presidente della Giunta regionale, deve essere recapitata all’Assessorato regionale ai Lavori Pubblici entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno. Nel caso che il termine di scadenza previsto coincida con giorni festivi o prefestivi, lo stesso è prorogato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

La Commissione preposta all’esame delle domande e al controllo delle condizioni sia soggettive che oggettive di cui agli articoli precedenti, provvede alla formulazione delle graduatorie entro trenta giorni dalle date di scadenza previste nel precedente comma, utilizzando per ciascun periodo la metà delle disponibilità annuali con il trasferimento dei fondi eventualmente non utilizzati ai finanziamenti di competenza del successivo periodo.

Le domande ammesse a graduatoria, ma non finanziate, saranno riprese in considerazione nella graduatoria successiva, previa istanza dell’interessato ed eventuale aggiornamento della documentazione. Per le domande trasferite alla graduatoria successiva è prevista una maggiorazione del punteggio acquisito pari al 10% (diecipercento).

Art. 21

(Documentazione)

Le domande per ottenere la concessione del finanziamento, redatte su apposito modulo, devono essere corredate dalla sottoelencata documentazione a carattere generale:

a) dichiarazione concernente i dati occorrenti per la determinazione del punteggio di cui all’articolo 15 da compilarsi in ogni sua parte;

b) documentazione come sotto specificata:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato storico di residenza;

3) certificato situazione di famiglia;

4) dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio attestante il reddito complessivo del nucleo familiare corredata dalle fotocopie dei modelli 101, 102 o 740;

5) dichiarazione sostitutiva d’atto notorio attestante le condizioni di cui alle lettere c), d), e) dell’articolo 12;

6) ogni altra dichiarazione autentica, da presentarsi nell’interesse del richiedente, per ottenere l’attribuzione dei punteggi previsti dagli articoli 5 e 15.

Per gli interventi di nuova costruzione o di recupero e/o di ampliamento si richiedono, inoltre, in duplice copia:

1) certificazione autentica attestante la proprietà dell’area o del fabbricato da sistemare e/o da ampliare;

2) progetto autenticato, conforme a quello approvato dal Comune, completo di tutti gli elaborati tecnici, con allegato computo metrico estimativo;

3) concessione edilizia ed eventuale concessione di variante autenticata;

4) eventuale dichiarazione che il proprietario dell’immobile oggetto di intervento di recupero intende avvalersi delle norme e dei vincoli di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

L’area (nel caso di nuova costruzione) o l’abitazione (nel caso di recupero e ampliamento) possono appartenere oltre che al beneficiario anche al coniuge, ai parenti ed affini di l° grado purché appartenenti allo stesso nucleo familiare. In tal caso il richiedente dovrà provare che i proprietari o titolari dei redditi reali, consentono l’esecuzione dei lavori e che interverranno a prestare le garanzie necessarie.

Per chi intende acquistare un alloggio si richiedono inoltre in duplice copia:

1) compromesso di vendita in carta da bollo con l’indicazione, tra l’altro, dei dati catastali e del prezzo di acquisto che verrà poi indicato nell’atto pubblico. Tale documento deve essere presentato, pena la decadenza, entro e non oltre venti giorni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento;

2) planimetrie dell’alloggio da acquistare;

3) certificato di abitabilità o certificato di ultimazione lavori.

Per gli alloggi in fase di costruzione, si richiede una dichiarazione dell’Impresa costruttrice attestante lo stato d’avanzamento lavori, l’ubicazione del fabbricato e gli estremi della concessione edilizia.

L’immobile oggetto di acquisto potrà appartenere oltre che al beneficiario anche al coniuge, ai parenti ed affini di l° grado purché appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Art. 22

(Istituzione della Commissione)

Per l’esame delle domande di mutuo e la formulazione delle relative graduatorie è istituita, presso l’Amministrazione regionale, una Commissione, di cui fanno parte:

- l’Assessore ai Lavori Pubblici o un suo delegato;

- l’Assessore alle Finanze o un suo delegato;

- un Consigliere regionale di maggioranza;

- un Consigliere regionale di minoranza;

- un esperto di tecnica bancaria nel settore mutui fondiari;

La Commissione è presieduta dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici o, in sua assenza, dall’Assessore regionale alle Finanze.

Le funzioni di relatore e di segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da funzionari dell’Ufficio Edilizia Residenziale Pubblica dell’Assessorato ai Lavori Pubblici.

Assiste alle sedute della Commissione un funzionario dell’Ufficio Credito dell’Assessorato alle Finanze. Le sedute della Commissione sono valide quando interviene la maggioranza dei suoi membri.

Art. 23

(Ricorsi)

Le graduatorie nonché le revoche sono pubblicate, per il periodo di 15 giorni, all’Albo Pretorio dell’Amministrazione regionale.

Entro i 10 giorni successivi alla data di scadenza della pubblicazione gli interessati possono ricorrere avverso le graduatorie e le revoche alla Giunta regionale che, sentita la Commissione regionale, delibera la concessione dei mutui determinandone l’importo.

Art. 24

(Norme transitorie e finali)

Tutti i mutui già deliberati dalla Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, i cui contratti non sono ancora stati stipulati alla data di entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, verranno regolati alle condizioni di tasso determinate nel precedente articolo 8 del presente regolamento, mentre ai mutui con contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si applicheranno le condizioni di tasso di cui al precedente articolo 8 a decorrere dalla rata di ammortamento o preammortamento scadente il primo luglio 1986.

Agli effetti della verifica dei requisiti soggettivi, limitatamente alle domande presentate nell’anno 1986, antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento, trovano applicazione le norme del regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1 "Norme generali per la concessione di finanziamenti ad interesse agevolato a favore di privati nel settore dell’edilizia residenziale".

Dall’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il regolamento regionale 22 aprile 1985, n. 1 e il regolamento regionale 18 luglio 1985, n. 3.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.