Legge regionale 27 marzo 1986, n. 8 - Testo storico
Legge regionale n. 8 del 27 03 1986
Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986
Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, articolo 4, lettera c.
Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2, lettera c), è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.300.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1986 all'anno 2002.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 1.300.000.000, graverà sul capitolo 31110 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:
- per l'anno 1986 mediante riduzione di lire 1.300.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91 - Settore - 2 Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della LR 6 luglio 1984, n¿ 30, per concorso nel pagamento interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;
- per gli esercizi 1987- 1988 mediante utilizzo per lire 2.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2- 2- 2- 01 - Strutture agricole - del bilancio pluriennale 1986- 1988.
Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte spesa
Variazioni in diminuzione:
Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.300.000.000
Variazioni in aumento:
Cap. 31110 Concorso nel pagamento di interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario Prime rate
- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2, lettera c)
- LR 27 marzo 1986, n. 8 L. 1.300.000.000
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.