Legge regionale 27 marzo 1986, n. 7 - Testo storico

Legge regionale n. 8 del 27 03 1986

Bollettino ufficiale 30 04 1986 n. 4, 2° S.S. al n. 10 del 24 04 1986

Rifinanziamento per l'anno 1986 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi in materia di agricoltura, articolo 4, lettera c.

Art. 1

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2, lettera c), è autorizzata la maggiore spesa di lire 1.300.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dall'anno 1986 all'anno 2002.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 1.300.000.000, graverà sul capitolo 31110 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri. Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede:

- per l'anno 1986 mediante riduzione di lire 1.300.000.000 dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 (fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese di investimento) allegato n. 8 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 91 - Settore - 2 Sviluppo economico previsto per il rifinanziamento della LR 6 luglio 1984, n¿ 30, per concorso nel pagamento interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario;

- per gli esercizi 1987- 1988 mediante utilizzo per lire 2.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 2- 2- 2- 01 - Strutture agricole - del bilancio pluriennale 1986- 1988.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) L. 1.300.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 31110 Concorso nel pagamento di interessi su mutui per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario Prime rate

- LR 11 agosto 1975, n. 38

- LR 6 luglio 1984, n. 30, articolo 4, comma 2, lettera c)

- LR 27 marzo 1986, n. 8 L. 1.300.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.