Legge regionale 17 marzo 1986, n. 6 - Testo storico

Legge regionale n. 6 del 17 03 1986

Bollettino ufficiale 03 04 1986 n. 3, 1° S.S. al n. 8 del 25 03 1986

Funzionamento dei Gruppi consiliari.

Art. 1

(Finalità della legge)

1. Agli oneri per il funzionamento dei Gruppi consiliari, costituiti in conformità alle norme del Regolamento interno del Consiglio, si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal primo gennaio 1986.

2. Con effetto dal primo gennaio 1986 sono abrogate le leggi regionali 11 novembre 1974, n. 43, 24 gennaio 1979, n. 5 e 11 maggio 1981, n. 25.

Art. 2

(Sede e attrezzature)

1. Ai Gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale, la disponibilità di una sede proporzionata alla loro consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dotare le sedi dei Gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3

(Mezzi a disposizione)

1. I Gruppi consiliari possono avvalersi, per la redazione dei documenti inerenti la loro attività, del personale degli uffici di segreteria della Presidenza del Consiglio assegnato ai Gruppi stessi dall'Ufficio di Presidenza e, per la riproduzione di detti documenti, delle attrezzature esistenti presso gli uffici sopracitati e presso il centro stampa dell'Amministrazione regionale.

2. Ai Gruppi consiliari sono altresì forniti, con onere a carico del bilancio del Consiglio, i necessari oggetti di cancelleria ed il servizio telefonico.

3. I Gruppi consiliari possono inoltre utilizzare gli esistenti servizi di biblioteca e di documentazione.

Art. 4

(Contributi finanziari)

1. I contributi finanziari per gli oneri di funzionamento dei Gruppi consiliari e per le spese di aggiornamento, studio e documentazione, compresa l'acquisizione di consulenze, nonché per l'organizzazione di convegni e conferenze per diffondere le conoscenze sull'attività dei Gruppi stessi e promuovere la partecipazione sulle questioni di competenza del Consiglio regionale, sono erogati a favore dei rispettivi Capi Gruppo nelle seguenti misure fisse mensili:

a) un contributo fisso di L. 1.000.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;

b) un contributo di L. 400.000 per ogni Consigliere iscritto al Gruppo, oltre il primo.

2. L'ammontare dei contributi di cui al presente articolo potrà essere aggiornato ogni due anni, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT nel mese di dicembre, rispetto al mese di dicembre del precedente biennio.

Art. 5

(Rendicontazione)

1. Entro il mese di febbraio di ciascun anno i Capi Gruppo presentano all'Ufficio di Presidenza una nota riepilogativa circa l'utilizzazione dei fondi erogati nell'anno precedente, articolata per categorie e per voci secondo uno schema predisposto dall'Ufficio di Presidenza stesso.

2. Il mancato adempimento della prescrizione di cui al precedente comma comporta l'automatica sospensione del contributo di cui alla presente legge, fino a regolarizzazione avvenuta.

Art. 6

(Finanziamento della spesa)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 260.000.000, graverà sul capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'anno 1986 mediante utilizzo dello stanziamento di lire 140.000.000 già iscritto al capitolo n. 20020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 e prelievo della rimanente somma di lire 120.000.000 dal capitolo n. 50000 " Fondo globale ecc. " con diminuzione di pari importo dell'apposito accantonamento iscritto al settore 1. Spese di funzionamento istituzionale dell'allegato n. 8 al bilancio medesimo;

- per gli anni 1987 e 1988, mediante utilizzo per L. 520.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 1.1.1. Consiglio regionale del bilancio pluriennale 1986/ 1988. A decorrere dall'anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge finanziaria in base all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 7

(Variazioni di bilancio)

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 120.000.000

In aumento

Cap. 20020 la cui denominazione è così modificata: " Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari "

LR 17 marzo 1986, n. 6 L. 120.000.000

Art. 8

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.