Legge regionale 18 agosto 1966, n. 9 - Testo storico

Legge regionale n. 9 del 18 08 1966

Bollettino ufficiale 31 8 1966 n. 0

PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA ALLA COSTITUENDA SOCIETÀ PER AZIONI "ALPILA", PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLA CONCA DI PILA.

Art. 1

È autorizzata la partecipazione della Regione Autonoma Valle d’Aosta alla costituenda Società per Azioni da denominare "ALPILA", con sede legale a Gressan e sede amministrativa ad Aosta, avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della conca di Pila, in territorio del Comune di Gressan.

La partecipazione della Regione alla predetta costituenda Società sarà regolata dalle norme e condizioni di appositi Atto costitutivo e Statuto sociale da approvare preventivamente dalla Giunta Regionale e dai competenti organi degli altri Enti pubblici, Società private e Istituti Bancari partecipanti alla costituzione della Società stessa.

Art. 2

È autorizzata, altresì, la sottoscrizione, da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, di capitale azionario della costituenda Società per Azioni "ALPILA", fino ad un ammontare di spesa di Lire quaranta milioni da approvare e da finanziare con provvedimenti deliberativi della Giunta Regionale con imputazione al capitolo 137 della Parte SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1966 (Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di Società di funivie e seggiovie locali e di altre Società") e sul corrispondente istituendo capitolo di spesa del bilancio preventivo della Regione per il prossimo anno finanziario 1967.

Art. 3

Alle eventuali successive sottoscrizioni di nuovo capitale azionario della costituenda Società per azioni "ALPILA" e alla approvazione e al finanziamento delle relative spese si provvederà, di volta in volta, con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.