Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 4 - Testo storico

Legge regionale n. 4 del 09 01 1986

Bollettino ufficiale 22 01 1986 n. 2, 2° S.S. al n. 2 del 20 01 1986

Interventi a sostegno dell'occupazione e a favore dei lavoratori in cassa integrazione guadagni.

TITOLO I

Finanziamenti alle imprese per stimolare la domanda di lavoro dipendente

Art. 1

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare, sotto forma di contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, finanziamenti alle imprese che provvedono ad assunzioni di durata indeterminata, in nuovi posti di lavoro economicamente fondati, di disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da oltre un anno o di lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni a zero ore da 24 mesi o disoccupati per riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva.

2. In casi di provata rilevanza sociale, e per i quali ci sia un accordo con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, i finanziamenti possono essere erogati anche in presenza di situazioni diverse da quelle indicate nel precedente comma.

3. I finanziamenti hanno lo scopo di alleggerire i costi di avviamento e di adattamento professionale e sono erogabili anche per assunzioni di durata indeterminata con prestazioni a tempo parziale.

Art. 2

Entità dei contributi

1. L'entità del contributo annuo è determinata come segue:

a) Per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra i 20 e 29 anni

se maschio L. 5.200.000

se femmina L. 6.200.000

b) per ogni assunzione di lavoratore di età compresa tra 30 e 36 anni

se maschio L. 6.800.000

se femmina L. 7.800.000

c) per ogni assunzione di lavoratore di età superiore ai 36 anni

se maschio L. 8.000.000

se femmina L. 9.000.000

2. In caso di assunzione di durata indeterminata, con prestazione a tempo parziale, l'importo del contributo annuo sarà proporzionato alla durata della prestazione.

3. L'importo del contributo annuo di cui al punto c) del comma precedente è maggiorato del 12 percento nel caso di assunzioni di lavoratori licenziati a seguito di riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva, di età non inferiore a 50 anni per i maschi o a 45 anni per le femmine, con assicurazione obbligatoria da lavoro dipendente pari ad almeno 20 anni di contribuzione, senza diritto a pensioni o rendite comunque denominate o ai benefici del pensionamento anticipato.

4. Analoga maggiorazione si applica per le assunzioni di lavoratori invalidi civili o per cause di lavoro, di età non inferiore ai 40 anni, licenziati per i motivi indicati nel comma precedente.

Art. 3

Esclusioni

1. Non sono ammesse a contributo le assunzioni di persone di età inferiore a 20 anni, del coniuge, di parenti o affini entro il 4° grado del titolare dell'impresa o degli amministratori in caso di società nonché quelle legate a modificazioni della ragione sociale.

2. Sono parimenti escluse dal contributo di cui al precedente articolo 2 le assunzioni con ricorso al contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, anche se il rapporto di formazione e lavoro viene convertito nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato o l'assunzione di durata indeterminata avviene entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro.

Art. 4

Assunzione con contratto di formazione e lavoro

1. Per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alle imprese che ne applicano i commi 11 e 12 dell'articolo 3, un contributo annuo in conto capitale, per la durata di due anni, di L. 1.000.000 per ogni lavoratore maschio e di L. 1.500.000 per ogni lavoratore femmina.

Art. 5

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui agli articoli 2 e 4, le imprese devono presentare i progetti all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Le assunzioni devono avvenire nella forma di legge.

3. Lo stato del lavoratore deve essere documentato.

4. Non sono ammesse a beneficiare dei finanziamenti le imprese che hanno effettuato licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei dodici mesi precedenti la presentazione del progetto.

5. Le imprese devono avere la sede legale e fiscale in Valle d'Aosta o essere operanti in Valle d'Aosta da almeno 10 anni.

6. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985/ 1987.

Art. 6

Commissione per l'occupazione

1. È istituita presso l'Assessorato regionale dell'industria, la commissione per l'occupazione composta come segue:

- L'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o suo delegato Presidente;

- un rappresentante per ognuna delle organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti firmatarie del protocollo di intesa;

- un rappresentante dell'Associazione Valdostana Industriali;

- un rappresentante dell'Associazione artigiani Valle d'Aosta;

- un rappresentante dell'Unione Artigiani Valdostani;

- un rappresentante dell'Associazione regionale del commercio e del turismo;

- un rappresentante dell'Associazione degli albergatori della Valle d'Aosta;

- un rappresentante della Fédération regionale des coopératives valdôtaines;

- un rappresentante della Lega nazionale delle cooperative e mutue, Comitato Valdostano;

- un rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane - Federazione regionale della Valle d'Aosta;

- Direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

- il responsabile dell'ufficio studi e programmazione della segreteria generale o suo delegato;

- il responsabile del servizio osservatorio economico, lavoro e formazione professionale dell'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti o suo delegato che funge anche da segretario.

2. La Commissione è costituita con decreto dell'Assessore regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

Art. 7

Esame dei progetti

1. La Commissione per l'occupazione di cui al precedente articolo 6 accerta le condizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

Art. 8

Erogazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui all'articolo 2 sono erogati in quattro rate semestrali posticipate, a partire dalla data di assunzione.

2. I finanziamenti di cui all'articolo 4 sono erogati in un'unica soluzione posticipata alla fine di ogni anno.

3. il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello in cui avviene la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato (comma 11, art. 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863) o quello in cui avviene l'assunzione (comma 12, articolo 3, legge 19 dicembre 1984, n. 863).

TITOLO II

Finanziamenti finalizzati a sviluppare il lavoro autonomo e la cooperazione

Capo I

Lavoro Autonomo

Art. 9

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, ad erogare finanziamenti, sotto forma di contributi per le spese di avviamento a disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, a lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da almeno un anno o licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva, che intraprendono un'attività lavorativa autonoma, con esclusione del commercio ambulante e delle libere professioni.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore delle categorie dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 6 giugno 1977, n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi di cui al precedente articolo 9 è pari al 90 percento delle spese ammissibili e non potrà comunque superare l'importo massimo di L. 8.000.000.

2. Durante il primo anno di attività lavorativa autonoma ai lavoratori già in cassa integrazione guadagni è corrisposto un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale.

Art. 11

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative all'acquisto di macchinari, di attrezzatura e di mobilio, all'adattamento e sistemazione dei locali utilizzati per l'attività lavorativa e al pagamento del canone di affitto.

Art. 12

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 10 il lavoratore che intraprende l'attività lavorativa autonoma deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Sono richieste l'iscrizione, se prevista della legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi e la cancellazione dalle liste di collocamento o la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

3. Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per riduzione di personale o cessazione dell'attività produttiva deve essere documentato.

4. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985- 1987.

Art. 13

Esame dei progetti

1. La commissione per l'occupazione di cui al precedente articolo 6 accerta le condizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

Art. 14

Erogazione dei finanziamenti

1. I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento sono erogati all'inizio dell'attività previa documentazione delle spese assunte o sostenute.

2. Il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività lavorativa.

3. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello di iscrizione, se prevista dalla legislazione vigente, negli elenchi, registri o albi o di cancellazione dalle liste di collocamento o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

CAPO II

Cooperazione

Art. 15

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, nel quadro degli interventi a sostegno dell'occupazione, finanziamenti, sotto forma di contributo per le spese di avviamento dell'attività a cooperative di produzione e lavoro o di servizio o agricole, iscritte al registro regionale delle cooperative e loro consorzi e che posseggano i requisiti mutualistici, di nuova costituzione formate per almeno il 40 percento da:

- disoccupati iscritti nelle liste di collocamento;

- lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni;

- lavoratori licenziati per riduzione di personale o per cessazione dell'attività produttiva.

2. I finanziamenti hanno carattere integrativo e sono cumulabili con le provvidenze previste dalla normativa vigente a favore degli enti cooperativi, con esclusione dei benefici di cui alla legge regionale 30 giugno 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi è pari al 90 percento delle spese ammissibili e non potrà comunque superare l'importo massimo di L. 80.000.000.

2. Ai soci lavoratori già collocati in cassa integrazione guadagni è corrisposto durante il primo anno di attività della cooperativa un sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale.

Art. 17

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese relative alla costituzione della cooperativa, alla predisposizione dei progetti, all'acquisizione di impianti, macchinari ed attrezzature, all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attività produttiva, all'acquisto di materie prime e al pagamento di canoni di affitto.

2. Le spese devono essere sostenute durante i primi due anni di attività della cooperativa.

Art. 18

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 16 della cooperativa deve presentare il relativo progetto all'Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti, documentando il momento dell'inizio dell'attività.

2. Il progetto deve indicare gli obiettivi produttivi ed occupazionali e contenere il piano dei flussi finanziari.

3. L'inizio dell'attività è altresì documentato dalla iscrizione nel registro regionale delle cooperative.

4. È condizione per ottenere il sussidio equivalente all'importo massimo dell'integrazione salariale la risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

5. Lo stato di disoccupato o di lavoratore collocato in cassa integrazione guadagni o licenziato per riduzione di personale o cessazione dell'attività deve essere documentato.

6. La validità dei progetti è limitata al triennio 1985-1987.

Art. 19

Esame dei progetti

1. La commissione per l'occupazione di cui al precedente articolo 6 accerta le condizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

Art. 20

Erogazione dei finanziamenti

1. I contributi a titolo di rimborso delle spese per l'avviamento dell'attività sono erogati previa documentazione delle spese assunte o sostenute.

2. Il sussidio di cui al secondo comma dell'articolo 16 viene erogato in due rate semestrali a far data dall'inizio dell'attività.

3. Il giorno di inizio del computo della decorrenza dell'anno è quello di cancellazione dalle liste di collocamento o di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente del socio lavoratore.

TITOLO III

Finanziamenti agli enti locali per l'attuazione di opere e di servizio socialmente utili

Art. 21

Finalità

1. I finanziamenti previsti dal presente titolo si propongono di favorire opportunità per i lavoratori in cassa integrazione guadagni a zero ore di svolgere attività lavorativa partecipando temporaneamente all'attuazione di opere e servizi socialmente utili.

Art. 22

Natura dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, in relazione agli obiettivi indicati nel precedente articolo 21, finanziamenti ai Comuni e alle Comunità montane sotto forma di contributi a titolo di rimborso spese per l'attuazione di progetti di opere e di servizi socialmente utili. 2. Sono principalmente considerate socialmente utili le attività attinenti i seguenti campi:

- ecologico, manutenzione e/ o sistemazione di sentieri di montagna, costruzione e/ o manutenzione di aree verdi attrezzate e/ o di interesse turistico;

- iniziative di carattere culturale;

- lavori amministrativi eccezionali;

- servizi alle persone, alle famiglie e alle comunità, di carattere eccezionale e non previsti da specifiche leggi in materia socio-assistenziale;

- servizi di protezione civile.

Art. 23

Entità dei contributi

1. L'ammontare dei contributi è determinato in relazione alle spese per l'organizzazione dell'attività, per il vitto ed il trasporto dei lavoratori.

2. Sono altresì rimborsate ai comuni ed alle comunità montane le spese assunte per l'applicazione dell'articolo 1 bis legge 24 luglio 1981, n. 390 e dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18.

3. Il rimborso è stabilito nella misura del 100 percento.

Art. 24

Presentazione dei progetti

1. Per ottenere il rimborso delle spese di cui all'articolo 23 i comuni e le comunità montane devono presentare il progetto approvato dai propri organi deliberanti all'Assessorato regionale dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti.

2. Il progetto deve indicare il programma di attività, il numero dei lavoratori che si intende utilizzare, i tempi di realizzazione e l'ammontare delle spese.

Art. 25

Esame dei progetti

1. La Commissione per l'occupazione di cui all'articolo 6 accerta le condizioni di ammissibilità dei progetti e formula proposte per la Giunta regionale.

2. L'utilizzazione dei lavoratori avviene previo parere della commissione regionale per l'impiego di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Art. 26

Erogazione dei finanziamenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere anticipazioni fino ad un massimo del 50 percento della spesa prevista dal progetto.

2. Il saldo sarà effettuato su presentazione del rendiconto finale e della relazione conclusiva sui risultati conseguiti.

TITOLO IV

Norme finali e disposizioni finanziarie

Art. 27

Comitati e consulenze

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire Comitati tecnici ed ad affidare incarichi di consulenza, regolati da apposite convenzioni, per ricerche, rilevazioni, predisposizione di progetti di fattibilità, attività promozionali e di orientamento connesse con l'attuazione della presente legge e per la elaborazione di progetti a sostegno dell'occupazione.

Art. 28

Norma finanziaria

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in L. 2.000.000.000 per l'anno 1985 e in annue L. 3.000.000.000 per gli anni 1986 e 1987, graverà sui seguenti capitoli di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci

cap. n. 22704 per L. 100.000.000 nell'anno 1985

cap. 35602 per L. 200.000.000 nell'anno 1985

cap. n. 36475 per L. 1.250.000.000 nell'anno 1985

cap. n. 36477 per L. 50.000.000 nell'anno 1985

cap. n. 36705 per L. 400.000.000 nell'anno 1985

per gli anni 1986 e 1987 alla ripartizione dell'onere annuo di L. 3.000.000.000 fra i singoli capitoli si provvederà con la legge finanziaria in base all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1985 mediante l'accertato incremento delle entrate derivanti dalla tassa di concessione della Casa da gioco di Saint - Vincent per L. 1.000.000.000, nonché delle entrate erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 per L. 1.000.000.000

- per gli esercizi 1986 e 1987 mediante utilizzo per L. 6.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2: altri oneri non ripartibili del bilancio pluriennale 1985/ 1987.

Art. 29

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazioni in aumento:

Cap. 300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint - Vincent " L. 1.000.000.000

Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690

01 Imposta sul valore aggiunto.

02 Imposta di registro

03 Imposta di bollo

04 Imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA.

05 Imposte ipotecarie

06 Tasse su concessioni governative.

07 Tasse di pubblico insegnamento

08 Tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 1.000.000.000

Totale in aumento L. 2.000.000.000

Parte spesa

Variazioni in aumento

2.1 Interventi a carattere generale

2.1.1. Finanza locale.

Cap. 22704 (di nuova istituzione)

" Contributi ai Comuni e alle Comunità Montane per l'attuazione di opere e di servizi socialmente utili finalizzati al sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo III artt. 21 e 22 L. 100.000.000

Settore 2.2.2. Sviluppo economico.

Programma 2.2.2.08 Interventi a favore della cooperazione.

Cap. 35602 (di nuova istituzione)

" Contributi a cooperative di produzione e lavoro o di servizio, di nuova costituzione, nelle spese di avviamento dell'attività, finalizzati al sostegno dell'occupazione.

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo II articolo 15 L. 200.000.000

Programma 2.2.2.09 Interventi promozionali per l'industria.

Cap. 36475 (di nuova istituzione) " Contributi ad imprese per interventi a sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo I artt. 1 e 4 L. 1.250.000.000

Cap. 36477 (di nuova istituzione)

" Spese per incarichi di consulenza per ricerche, rilevazioni, predisposizione dei progetti, attività promozionali e di orientamento a sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo IV articolo 27 L. 50.000.000

Programma 2.2.2.10 Interventi promozionali per l'artigianato.

Cap. 36705 (di nuova istituzione)

" Contributi nelle spese di avviamento dell'attività lavorativa autonoma, finalizzati al sostegno dell'occupazione

LR 9 gennaio 1986, n. 4 Titolo II articolo 9 L. 400.000.00

Totale in aumento L. 2.000.000.000

A seguito delle variazioni apportate con il precedente articolo 29, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 pareggia nell'importo complessivo di L. 1.099.242.118.490.

Art. 30

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto regionale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.