Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 2 - Testo storico

Legge regionale n. 2 del 09 01 1986

Bollettino ufficiale 22 01 1986 n. 2, 2° S.S. al n. 2 del 20 01 1986

Interventi di solidarietą nei confronti della popolazione della Val di Fiemme.

Art. 1

La Regione Valle d'Aosta interviene nelle spese per il ripristino e la ricostruzione delle strutture colpite dall'evento calamitoso verificatosi in Comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985 e per l'assistenza alle famiglie delle vittime, mediante la concessione alla Provincia di Trento di un contributo straordinario di lire 500 milioni.

Art. 2

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 24020 che viene istituito sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti ", sull'importo previsto per la revisione triennale del contratto dei dipendenti regionali, di cui all'allegato n. 8 al bilancio per l'esercizio in corso. In detto intervento rimane disponibile la minor somma di L. 3.815 milioni.

Art. 3

Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti " L. 500.000.000

Variazione in aumento

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 24020 (di nuova istituzione)

" Contributo alla provincia autonoma di Trento per interventi di solidarietą nei confronti della popolazione della Val di Fiemme colpita da evento calamitoso " L. 500.000.000

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.