Legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90 - Testo vigente

Legge regionale 31 dicembre 1985, n. 90

Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e modificazioni alle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e del pluriennale 1986/1988 (Legge finanziaria per gli esercizi 1986/1988).

(B.U. 21 gennaio 1986, n. 1, 1° S.S. al n. 2 del 20 gennaio 1986)

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE)

Art. 1.

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi nel settore delle opere pubbliche diverse, nonché per gli interventi previsti dalle leggi regionali 11 aprile 1984, n. 6 e 6 agosto 1985, n. 61, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1986, come segue:

a) opere pubbliche diverse in Lire 1.500.000.000 così suddivise:

Cap. 22702 Lire 1.000.000.000

Cap. 22703 Lire 500.000.000

b) edifici di pubblico interesse, in complessive Lire 6.300.000.000, così suddivise:

Cap. 23320 Lire 100.000.000

Cap. 27950 Lire 6.200.000.000

c) opere stradali di interesse regionale, in complessive Lire 41.610.000.000, così suddivise:

Cap. 26000 Lire 28.000.000.000

Cap. 26150 Lire 2.100.000.000

Cap. 26400 Lire 4.410.000.000

Cap. 26450 Lire 3.600.000.000

Cap. 26550 Lire 1.000.000.000

Cap. 26650 Lire 2.500.000.000

d) acquedotti in complessive Lire 4.250.000.000 (Cap. 29500)

e) rete regionale di impianti di depurazione in complessive Lire 7.000.000.000 (Cap. 29800)

f) edifici adibiti ad uso scolastico, in complessive Lire 21.350.000.000, così suddivise:

Cap. 45050 Lire 19.000.000.000

Cap. 45200 Lire 850.000.000

Cap. 45250 Lire 1.500.000.000

Art. 2.

Per la costruzione della nuova ala della casa di riposo per anziani (Ospizio di Carità ) in Comune di Aosta, di cui alle leggi regionali 22 novembre 1984, n. 52 e 30 luglio 1985, n. 53, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 42700).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA)

Art. 3.

Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo I - Provvidenze per la sistemazione di centri abitati - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1986, per Lire 3.000.000.000 (Cap. 25350).

Art. 4.

Il fondo regionale di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia, di cui all'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76, è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1986, per Lire 10.000.000.000 (Cap. 25355).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO, FORESTAZIONE E DIFESA DEI BOSCHI)

Art. 5.

Per la conservazione dell'ambiente agricolo montano di cui al titolo terzo della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 28210).

Art. 6.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 lettera d) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 18.630.000.000, finalizzata:

- quanto a Lire 16.730.000.000 all'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale e di difesa da valanghe, nonché di difesa idrogeologica del suolo, così suddivisa:

Cap. 28250 Lire 6.500.000.000

Cap. 28260 Lire 100.000.000

Cap. 28510 Lire 2.460.000.000

Cap. 28530 Lire 7.670.000.000

- quanto a Lire 1.900.000.000, per la conservazione e l'incremento del patrimonio boschivo e forestale, così suddivisa:

Cap. 28750 Lire 1.300.000.000

Cap. 29180 Lire 600.000.000

Art. 7.

Per gli interventi nel settore della silvicoltura previsti dalle leggi regionali 28 settembre 1951, n. 3 e 20 giugno 1978, n. 41, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 110.000.000 (Cap. 28850).

Art. 8.

Per le indennità di affitto al corpo forestale regionale non fruente di alloggio in caserma di cui alla legge regionale 5 novembre 1981, n. 64, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 70.000.000 (Cap. 29130).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI, RISERVE E BENI AMBIENTALI)

Art. 9.

Per gli interventi per la protezione della natura di cui alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 gennaio 1982, n. 2, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 40.000.000 (Cap. 29350).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E ZOOTECNIA)

Art. 10.

Le autorizzazioni di spesa per gli interventi diversi nel settore dell'agricoltura, nonché per gli interventi previsti dalla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, e dal regolamento CEE del 30 giugno 1981, n. 1944, sono determinate, per l'esercizio finanziario 1986, in complessive Lire 24.860.000.000 così destinate:

a) quanto a Lire 30.000.000 per rimborso contributi unificati in agricoltura (Cap. 31205)

b) quanto a Lire 1.130.000.000 per mezzi tecnici (Cap. 32110)

c) quanto a Lire 17.000.000.000 per opere di miglioramento fondiario (Cap. 32220 per Lire 15.000.000.000; Cap. 32230 per Lire 2.000.000.000)

d) quanto a Lire 3.200.000.000 per incremento delle colture e dei prodotti tipici (Cap. 32650 per Lire 1.900.000.000 e Cap. 32750 per Lire 1.300.000.000)

e) quanto a complessive Lire 3.500.000.000 per zootecnia (Cap. 33840 per Lire 1.300.000.000; Cap. 33870 per Lire 900.000.000 e Cap. 33880 per Lire 1.300.000.000)

Art. 11.

Per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi tra gli agricoltori di cui all'art. 4 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di Lire 350.000.000 (Cap. 31405).

Art. 12.

Per l'applicazione della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 67, concernente la concessione di contributi straordinari integrativi per il miglioramento delle infrastrutture finanziate ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/78 del Consiglio del 25 luglio 1978, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 1.500.000.000 (Cap. 32355).

Art. 13.

Per le attività sperimentali, dimostrative e divulgative effettuate dal Servizio di assistenza tecnico - economico - sociale per l'agricoltura ( SATES) di cui alla legge regionale 15 aprile 1973, n. 15, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 800.000.000 (Cap. 33450 per Lire 200.000.000 e Cap. 33455 per Lire 600.000.000).

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa di Lire 250.000.000 per la profilassi e la cura delle malattie degli animali recata dalla legge regionale 3 marzo 1983, n. 6, già sospesa dall'articolo 6 della legge regionale 18 gennaio 1984, n. 2, è ripristinata per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 33710).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COOPERAZIONE)

Art. 15.

Il fondo regionale di rotazione per la cooperazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1986, per Lire 500.000.000 (Cap. 35600).

Art. 16.

Per gli interventi previsti dagli artt. 19, 20 e 22 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 8.500.000.000 così suddivisa:

Cap. 35712 Lire 7.000.000.000

Cap. 35713 Lire 1.500.000.000

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDUSTRIA)

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa di Lire 800.000.000 recata dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fra gli industriali, è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 300.000.000 (Cap. 35750).

Art. 18.

Il fondo di dotazione di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (*) concernente la costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico, è rifinanziato, per l'esercizio 1986, per Lire 20.000.000.000 (Cap. 36400).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO)

Art. 19.

L'autorizzazione di spesa di L. 1.000.000.000 recata dalla legge regionale 9 giugno 1981, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi per l'incremento ed il miglioramento delle imprese artigiane, è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 300.000.000 da destinare esclusivamente alla concessione di contributi per investimenti di cui all'articolo 1 della legge regionale medesima, come modificato dalla legge regionale 6 agosto 1985, n. 60 (Cap. 36550).

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di Lire 200.000.000 recata dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 300.000.000 (Cap. 36600).

Art. 21.

Il fondo regionale di rotazione per l'artigianato di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio 1986, per Lire 500.000.000 (Cap. 36650).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO)

Art. 22.

L'autorizzazione di spesa di Lire 228.000.000 recata dalla legge regionale 29 novembre 1978, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali è revocata a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 (Cap. 36850).

Art. 23.

L'autorizzazione di spesa di Lire 300.000.000 recata dalla legge regionale 19 giugno 1984, n. 25 per la concessione di contributi al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 250.000.000 (Cap. 36900).

Art. 24.

Il fondo regionale di rotazione per il commercio di cui alla legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio 1986, per Lire 2.000.000.000 (Cap. 36950).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO)

Art. 25.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 lettera q) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, finalizzati alla promozione del turismo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 9.570.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 6.110.000.000, per spese di pubblicità, azioni promozionali e manifestazioni atte a migliorare l'offerta turistica, così suddivisa:

Cap. 37100 Lire 3.700.000.000

Cap. 37150 Lire 800.000.000

Cap. 37160 Lire 550.000.000

Cap. 37170 Lire 1.060.000.000

b) quanto a Lire 3.460.000.000 per finanziamento di attività nel settore del turismo e del tempo libero, così suddivisa:

Cap. 22841 Lire 300.000.000

Cap. 37200 Lire 1.500.000.000

Cap. 37220 Lire 1.660.000.000

Art. 26.

Per gli interventi di cui agli artt. 5 e 18 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento delle guide ed aspiranti guide alpine, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di complessive Lire 45.000.000 così suddivisa:

Cap 37250 Lire 20.000.000

Cap. 37310 Lire 10.000.000

Cap. 37400 Lire 15.000.000

Art. 27.

Per gli interventi per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico di cui alla legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di complessive Lire 1.300.000.000 (Cap. 37350 per Lire 1.000.000.000 e Cap. 37360 per Lire 300.000.000).

Art. 28.

Per gli interventi a favore dell'Associazione valdostana maestri di sci di cui all'articolo 23 della legge regionale 21 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 20.000.000 (Cap. 37450).

Art. 29.

L'autorizzazione di spesa di complessive Lire 300.000.000 recata dalle leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40 per la sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società, è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 700.000.000 (Cap. 37500).

Art. 30.

Per la concessione di contributi per la manutenzione e la gestione di piste per lo sci di discesa di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 83 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di Lire 3.300.000.000 (Cap. 37505).

Art. 31.

Il fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita di cui alla legge regionale 15 luglio 1985, n. 46 è rifinanziato, per il biennio 1986/1987 per Lire 12.000.000.000 di cui Lire 7.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1986 (Cap. 37510).

Art. 32.

Per la realizzazione di infrastrutture ricreativo sportive di interesse turistico di cui alla legge regionale 14 luglio 1982, n. 24 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 2.500.000.000 (Cap. 37575).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ALBERGHIERE)

Art. 33.

Il fondo regionale di rotazione di cui al Capo II - Provvidenze per il turismo - della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni è rifinanziato, per l'esercizio finanziario 1986, per Lire 5.000.000.000 (Cap. 37900).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI)

Art. 34.

Per gli interventi a favore di portatori di handicaps e delle persone anziane sui servizi di trasporto pubblico previsti dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 64 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 28025).

Art. 35.

La quota di spesa di Lire 3.000.000.000 recata per l'esercizio finanziario 1986 dalla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, concernente la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne - Charemoz, è rinviata all'anno 1987 (Cap. 38095).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA SOCIO-SANITARIA)

Art. 36.

Per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive di cui alla legge regionale 23 novembre 1984, n. 62, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di Lire 2.000.000.000 (Cap. 39410).

Art. 37.

L'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 9 per la corresponsione di un assegno integrativo di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane ed alle lavoratrici esercenti attività commerciali, è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 10.000.000 (Cap. 41350).

Art. 38.

Per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps, l'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 225.000.000 (Cap. 22828 per Lire 155.000.000 e Cap. 41660 per Lire 70.000.000).

Art. 39.

L'autorizzazione di spesa di Lire 50.000.000 recata dalla legge regionale 3 gennaio 1977, n. 2, concernente finanziamenti a favore di centri di lavoro protetto per mutilati ed invalidi civili, è revocata a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 (Cap. 41800).

Art. 40.

Per la gestione del " Centro Valdostano di Soggiorno di Sanremo - Centre Valdotain de Sejour de Sanremo " di cui alla legge regionale 28 dicembre 1984, n. 81, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 500.000.000 (Cap. 42600).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE)

Art. 41.

Per il funzionamento e l'attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 30 luglio 1985, n. 54, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 100.000.000 (Cap. 43600).

Art. 42.

Per favorire il diritto allo studio e l'aggiornamento professionale e culturale del personale direttivo e docente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 1.335.000.000, così suddivisa:

Cap. 44200 Lire 315.000.000

Cap. 44400 Lire 350.000.000

Cap. 44450 Lire 300.000.000

Cap. 44700 Lire 370.000.000

Art. 43.

L'autorizzazione di spesa di Lire 5.000.000 recata dalla legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3 per la frequenza a corsi di perfezionamento della lingua francese, è revocata a decorrere dall'esercizio finanziario 1986 (Cap. 44750).

Art. 44.

Per interventi a carattere scolastico è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 1.860.000.000, destinata:

a) quanto a Lire 1.200.000.000 per la gestione di scuole materne autorizzate (Cap. 45450);

b) quanto a Lire 230.000.000 per la gestione di scuole elementari parificate (Cap. 45460);

c) quanto a Lire 130.000.000 per la gestione di scuole secondarie legalmente riconosciute e convenzionate (Cap. 45470);

d) quanto a Lire 300.000.000 per la gestione e funzionamento di altre iniziative scolastiche ivi compresi i corsi per lavoratori e studenti lavoratori (Cap. 45475).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BIBLIOTECHE)

Art. 45.

Per interventi a favore dei sistemi bibliotecari di cui agli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di complessive Lire 370.000.000, così suddivisa:

Cap. 22862 Lire 50.000.000

Cap. 22864 Lire 50.000.000

Cap. 45800 Lire 270.000.000

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' CULTURALI E SCIENTIFICHE)

Art. 46.

E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 2.500.000.000 destinata:

a) quanto a Lire 640.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche scolastiche (Cap. 46100);

b) quanto a Lire 170.000.000 per sperimentazioni e ricerche educative nelle scuole (Cap. 46150);

c) quanto a Lire 430.000.000 per l'acquisto e stampa di monografie di carattere culturale (Cap. 46200);

d) quanto a Lire 360.000.000 per interventi a favore di istituzioni ed associazioni culturali ed educative nonché per manifestazioni culturali e scientifiche (Cap. 46250);

e) quanto a Lire 900.000.000 per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche (Cap. 46350 per Lire 300.000.000 e Cap. 46360 per Lire 600.000.000).

Art. 47.

Per il funzionamento delle associazioni culturali di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 75.000.000 (Cap. 46260).

Art. 48.

Per il funzionamento del Comitato dell'"Alliance Francaise" e del "Centro mondiale di informazioni per l'educazione bilingue ( CMIEB)", di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 39, come integrata dalla legge regionale 15 luglio 1982, n. 30, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 20.000.000 (Cap. 46400).

Art. 49.

Per il funzionamento dell'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), di cui alla legge regionale 25 agosto 1980, n. 43 e successive integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 15.000.000 (Cap. 46410).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MUSEI, BENI CULTURALI ED AMBIENTALI)

Art. 50.

Per la concessione di contributi di cui alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 300.000.000 (Cap. 46900).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE, SPORTIVA E SOCIALE)

Art. 51.

L'autorizzazione di spesa di Lire 25.000.000 recata dalla legge regionale 4 maggio 1984, n. 15 per il funzionamento della Cooperativa culturale regionale " Università Valdostana della Terza Età ", è prorogata per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 47350).

Art. 52.

Per il finanziamento del programma di attività della Consulta regionale per la condizione femminile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 45.000.000, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 23 giugno 1983, n. 65 (Cap. 47360).

Art. 53.

Per l'applicazione della legge regionale 26 agosto 1974, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente interventi a favore dello sport, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 215.000.000 (Cap. 47500 per Lire 200.000.000 e Cap. 47550 per Lire 15.000.000).

Art. 54.

Per l'applicazione dell'articolo 9, comma secondo della legge regionale 11 agosto 1981, n. 53, come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 1982, n. 98, concernente l'ulteriore finanziamento della Federazione sports popolari valdostani, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di Lire 40.000.000 (Cap. 47505).

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE)

Art. 55.

Ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la spesa di complessive Lire 9.000.000.000 per interventi nel settore della formazione professionale così suddivisa:

Cap. 49000 Lire 3.500.000.000

Cap. 49010 Lire 5.500.000.000

(DISPOSIZIONI DIVERSE)

Art. 56.

L'autorizzazione di spesa di complessive Lire 388.000.000 recata dalle leggi regionali 5 aprile 1973, n. 13 e 10 giugno 1983, n. 47 per interventi a favore delle Comunità Montane, è sospesa per l'esercizio finanziario 1986 (Cap. 22710 per Lire 288.000.000 e Cap. 22715 per Lire 100.000.000).

Art. 57.

Per la concessione di contributi ai Comuni nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla legge regionale 4 dicembre 1960, n. 34, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, l'ulteriore spesa di Lire 20.000.000 (Cap. 22760).

Art. 58.

L'autorizzazione annua di spesa per gli interventi atti a favorire l'accesso al credito della Cassa Depositi e Prestiti da parte dei Comuni, recata dall'articolo 28 della legge regionale 3 maggio 1982, n. 5 è rideterminata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, in complessive Lire 1.103.697.130 (Cap. 22789 e Cap. 22790).

Art. 59.

L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 3 maggio 1983, n. 17 concernente la concessione di contributi al "Circolo Ricreativo Ente Regione (CRER)", è prorogata per l'esercizio finanziario 1986 e determinata in Lire 20.000.000 (Cap. 23120).

Art. 60.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 19 aprile 1985, n. 12, concernente l'acquisto di beni patrimoniali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggiore spesa di Lire 10.000.000.000 (Cap. 23250).

Art. 61.

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 29 gennaio 1979, n. 6, relativa alla realizzazione del sistema informativo regionale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1986, la maggior spesa di Lire 1.715.000.000 (Cap. 23750).

Art. 62.

L'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 80, concernente il finanziamento delle attività previste dalla legge regionale 18 febbraio 1983, n. 4, istitutiva dell'ufficio regionale della protezione civile, è elevata, per l'esercizio finanziario 1986, di Lire 117.000.000 (Cap. 23945).

Art. 63.

Ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, recante norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione, nel rendiconto generale annuale della Regione è data dimostrazione della consistenza dei fondi di rotazione alla chiusura di ciascun esercizio, comprensiva degli eventuali incrementi o decrementi imputati ad accumulo di ciascun fondo.

(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITA' GENERALE A MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1979, N. 68)

Artt. 64. - 65. (1)

(DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Art. 66.

Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge ammontanti a complessive Lire 243.786.091.390 nel triennio 1986/1988, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1986/1988, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa, secondo quanto analiticamente rappresentato nella tabella allegato A.

(DICHIARAZIONE DI URGENZA)

Art. 67.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(*) Si veda ora l'art. 11 della L.R. 16 marzo 2006, n. 7.

(1) Aggiungono un comma all'art. 39 della L.R. 7 dicembre 1979, n. 68, e i successivi artt. 39 bis e 39 ter.