Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 89 - Testo storico

Legge regionale n. 89 del 30 12 1985

Bollettino ufficiale 30 12 1985 n. 21, 3° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Adeguamento, a decorrere dal primo gennaio 1986, della misura dell'assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti di scuole sussidiate della Valle d'Aosta.

Art. 1

L'importo annuo dell'assegno di riconoscimento di cui alla legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, modificato con la legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, in godimento dagli ex insegnanti di scuola sussidiata alla data del primo gennaio 1986 č maggiorato del 35 per cento a decorrere dalla stessa data.

Art. 2

Il maggior onere a carico della Regione derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in lire 19.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1986, graverą sul capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio 1986 e successivi corrispondente al capitolo n. 43010 della parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede, per gli anni 1986 e 1987, mediante utilizzo, per lire 38.000.000, delle risorse disponibili relative al programma 3.2 (altri oneri non ripartibili) del bilancio pluriennale della Regione 1985-1987.

Per gli anni successivi l'onere previsto dalla presente legge sarą iscritto con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.