Legge regionale 27 dicembre 1985, n. 86 - Testo storico

Legge regionale n. 86 del 27 12 1985

Bollettino ufficiale 30 12 1985 n. 21, 3° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Concessione di un contributo straordinario all'Associazione sport invernali Valle d'Aosta - ASIVA.

Art. 1

La Giunta regionale č autorizzata a concedere per l'anno 1985 un contributo straordinario di Lire 60.000.000 a favore dell'Associazione sport invernali Valle d'Aosta( ASIVA)

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 47500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985, il cui stanziamento viene a tal fine aumentato di Lire 60.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede mediante utilizzo della maggiore entrata derivante dal riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690 accertata sul cap. 01300 della parte entrata del bilancio stesso.

Art. 2

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 vengono apportate le seguenti variazioni:

Parte entrata

Variazione in aumento:

Cap. 01300 Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 imposte ipotecarie

06 tasse su concess. governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione. L. 60.000.000

Parte spesa

Variazione in aumento:

Cap. 47500 " Interventi per attivitą sportive "

- LR 26 agosto 1974, n. 35

- LR 4 agosto 1975, n. 33

- LR 5 luglio 1976, n. 21

- LR 3 gennaio 1977, n. 7

- LR 18 luglio 1977, n. 51

- LR 28 dicembre 1982, n. 84

- LR 14 luglio 1982, n. 25

- LR 6 luglio 1984, n. 35 L. 60.000.000

Art. 3

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.