Legge regionale 24 dicembre 1985, n. 84 - Testo storico
Legge regionale n. 84 del 24 12 1985
Bollettino ufficiale 30 12 1985 n. 21, 3° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.
Finanziamento dei debiti conseguenti alla liquidazione dell'Azienda Autonoma denominata Agraria Regionale Valdostana (ARV).
Per il pagamento del passivo derivante dallo scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Agraria Regionale Valdostana è autorizzata per l'anno 1985 la spesa fino ad un importo massimo di Lire 560.000.000 - salvo rendiconto da parte del liquidatore dell'azienda.
La Giunta regionale provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi per l'esecuzione della presente Legge.
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 31650 di nuova istituzione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985.
Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertato incremento del capitolo 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690 ".
Al bilancio della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte entrata
Variazione in aumento
Cap. 1300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981 n. 690
01 imposta sul valore aggiunto
02 imposta di registro
03 imposta di bollo
04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA
05 imposte ipotecarie
06 tasse su concessioni governative
07 tasse di pubblico insegnamento
08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione " L. 560.000.000
Parte spesa
Variazione in aumento
Settore 2.2.2. Sviluppo economico
Programma 2.2.2.02. Infrastrutture nell'agricoltura
Cap. 31650 (di nuova istituzione)
" Spese per le passività derivanti dallo scioglimento e messa in liquidazione dell'Azienda Autonoma Agraria Regionale Valdostana "
- LR 24 dicembre 1985 n. 84 L. 560.000.000
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.