Legge regionale 12 dicembre 1985, n. 83 - Testo storico

Legge regionale n. 83 del 12 12 1985

Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Provvedimenti per il personale addetto ai servizi a favore delle persone anziane ed inabili di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.

Art. 1

1. In attesa del riordino delle funzioni in materia di servizi socio - assistenziali, al personale addetto ai servizi comunali a favore delle persone anziane ed inabili, è applicato lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

Art. 2

1. Le assunzioni in servizio sono disposte dai singoli comuni, limitatamente alle quantità numeriche di cui alla pianta organica del servizio socio-assistenziale, previste dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66, e individuate nella tabella A allegata alla presente legge, e secondo la ripartizione intercomunale stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta, sulla base di graduatorie regionali formate a seguito di pubblici concorsi banditi ed espletati dalla Regione. Si applicano le procedure previste per i concorsi di assunzione presso l'Amministrazione regionale.

Art. 3

1. Con riferimento all'articolo 38 - 3° comma - della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, le graduatorie regionali sono ripartite in sottograduatorie per distretti socio-sanitari composte sulla base del punteggio ottenuto da ogni singolo candidato e della residenza.

2. Sono fatti salvi i processi di mobilità del personale atti a garantire la continuità e la funzionalità dei servizi. I relativi provvedimenti sono disposti dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 4

1. Il personale precario, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i comuni della Regione - con esclusione di quello con rapporto convenzionale o di prestazione di lavoro autonomo - addetto ai servizi a favore delle persone anziane e inabili è inquadrato, previo superamento di concorso riservato, con deliberazione del competente organo comunale, nei posti e nelle qualifiche del ruolo speciale di cui all'allegato A alla presente legge, mantenendo lo stesso rapporto d'impiego a tempo pieno o parziale.

Per la partecipazione ai suddetti concorsi, da espletarsi entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i candidati sono esonerati dal requisito del limite di età.

2. Per le assunzioni a qualifiche professionali appartenenti a qualifica funzionale non superiore alla quarta, si può prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo che la peculiarità dell'attività da svolgere non richieda un titolo di studio specifico o particolare diploma professionale.

Art. 5

1. Le quantità numeriche indicate nella tabella A allegata alla presente legge possono essere frazionate per dar luogo a rapporti d'impiego a tempo parziale.

Art. 6

1. Il personale titolare di un posto di ruolo della tabella A, allegata alla presente legge, potrà transitare nella pianta organica del comune, semprechè esista il posto disponibile nella stessa qualifica funzionale.

2. In tal caso le quantità numeriche della citata tabella A diminuiranno in numero corrispondente ai trasferimenti nelle piante organiche dei singoli comuni.

Art. 7

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, i comuni fanno fronte con i fondi messi a disposizione dalla Regione ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 93.

2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

TABELLA A)

Personale di cui agli artt. 5 e 6 della legge.

Qualifica funzionale seconda N. Posti 15

Descrizione Addetti alle pulizie e alla lavanderia; // Qualifica funzionale quarta N. Posti 100

Descrizione Assistenti domiciliari - cuochi; // Qualifica funzionale 6a N. Posti 25

Descrizione Infermieri professionali - assistenti sociali; // totale 140.