Legge regionale 11 dicembre 1985, n. 80 - Testo storico

Legge regionale n. 80 del 11 12 1985

Bollettino ufficiale 24 12 1985 n. 20, 2° S.S. al n. 29 del 23 12 1985.

Aumento, per l'anno 1985, dello stanziamento previsto per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 15 luglio 1985, n. 46, concernente la concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio, č autorizzata, per l'anno 1985, l'ulteriore spesa di Lire 11 miliardi.

Art. 2

1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 37510 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- quanto a Lire 1.700.000.000 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) " - allegato 8 del bilancio per l'anno in corso - Spese di funzionamento istituzionale sull'intervento per l'istituzione di un ruolo per l'inquadramento dei Vigili del Fuoco;

- quanto a lire 3.300.000.000 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " - allegato 8 al bilancio per l'anno in corso: per Lire 300.000.000 - settore primo: assetto del territorio e tutela dell'ambiente ", alla voce relativa all'aumento dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge regionale 15 giugno 1978, n. 18 e successive modificazioni; per Lire 3.000.000.000 - settore 2 sviluppo economico, sull'intervento per il recupero e la sistemazione di impianti termali;

- quanto a Lire 6.000.000.000 mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento iscritto al Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " - allegato 8 al bilancio per l'anno in corso: per Lire 1.500.000.000 - interventi a carattere generale, sull'intervento previsto per la costruzione di una scuola alberghiera regionale; per Lire 2.500.000.000 - settore 1: assetto del territorio e tutela dell'ambiente, sull'intervento per la realizzazione del piano regionale di impianti di depurazione delle acque; per Lire 2.000.000.000 - settore 2: sviluppo economico, sull'intervento per l'esperimento pilota per la realizzazione di centrale idroelettrica.

3. Gli accantonamenti dell'allegato n. 8 di cui al comma precedente si intendono interamente utilizzati per il finanziamento delle spese derivanti dalla presente legge.

Art. 3

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) " L. 1.700.000.000

Cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 3.300.000.000

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 6.000.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 37510 " Spese per il finanziamento del fondo regionale di rotazione per gli impianti di risalita

- LR 15 luglio 1985, n. 46 " L. 11.000.000.000

Art. 4

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del 3° comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.