Legge regionale 29 ottobre 1985, n. 70 - Testo storico

Legge regionale n. 70 del 29 10 1985

Bollettino ufficiale 12 11 1985 n. 18, 1° S.S. al n. 26 dell'11 11 1985.

Rifinanziamento della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42 "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il servizio di protezione civile".

Art. 1

Per l'applicazione della legge regionale 24 agosto 1982, n. 42 "Istituzione rete regionale di radiocomunicazioni per il Servizio di Protezione Civile" č autorizzata, limitatamente all'anno 1985, la spesa di L. 150.000.000.

Art. 2

Per le iniziative di stimolo e divulgazione, per l'organizzazione di esercitazioni e l'attuazione di interventi di pronto soccorso, emergenza in caso di calamitą nel settore di competenza della protezione civile č autorizzata, per l'anno 1985, la spesa di L. 150.000.000.

Per gli anni successivi l'approvazione della spesa di cui al comma precedente č rinviata alla legge finanziaria di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 3

Per il potenziamento e l'ampliamento della rete regionale di radiocomunicazioni č autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di L. 1.600.000.000 che sarą iscritta in apposito capitolo di nuova istituzione nel bilancio per l'anno medesimo.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1 graverą sul capitolo 23940 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 2 graverą sull'istituendo capitolo 23944 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985.

Art. 6

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvede:

- per l'anno 1985, mediante utilizzo della maggiore entrata di L. 300.000.000 derivante alla Regione del riparto fiscale di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 690, accertata sul capitolo 01300 della parte Entrata del bilancio stesso;

- per l'anno 1986, mediante utilizzo per L. 1.600.000.000 delle risorse disponibili iscritte a 3.2. " Altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale della regione per gli anni 1985/1987.

Art. 7

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni

in aumento:

Parte Entrata

Cap. 01300 " Quote fisse di ripartizione delle tasse ed imposte erariali sugli affari di cui all'articolo 3 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

01 imposta sul valore aggiunto

02 imposta di registro

03 imposta di bollo

04 imposta erariale dovuta per la trascrizione, iscrizione e annotazione di atti nel PRA

05 imposte ipotecarie

06 tasse su concess. governative

07 tasse di pubblico insegnamento

08 tasse di circolazione sui veicoli a motore e rimorchi immatricolati nella Regione ". L. 300.000.000

Parte Spesa

Cap. 23940 " Spese per l'istituzione del servizio regionale di protezione civile

- LR 24 agosto 1982, n. 42 " L. 150.000.000

2.1. Interventi a carattere generale

2.1.2. Altri interventi

Cap. 23944 (di nuova istituzione)

" Spese per iniziative di stimolo e divulgazione, organizzazione di esercitazioni e attuazione di interventi di prevenzione, pronto soccorso e emergenza in caso di calamitą nel settore della Protezione

Civile

- LR 29 ottobre 1985, n. 70 L. 150.000.000

Art. 8

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.