Legge regionale 8 agosto 1985, n. 68 - Testo storico

Legge regionale n. 68 del 08 08 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Ulteriori modificazioni della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".

Art. 1

Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, e dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 febbraio 1979, n. 10, è così sostituito:

"CAPO I

(Provvidenze per la sistemazione di centri abitati)

Art. 2

Sono concessi mutui agevolati per il recupero, anche parziale, mediante l'esecuzione di interventi di restauro e di ristrutturazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 31 della legge dello Stato 5 agosto 1978, n. 457, dei centri abitati aventi la popolazione residente inferiore a 4000 abitanti, quale risulta dal più recente censimento generale della popolazione, limitatamente alle zone A e alle zone di recupero individuate nell'ambito del piano regolatore generale. Sono assimilate, ai fini del presente capo, a dette zone quelle individuate dalla Regione o dalle comunità montane con criteri analoghi negli strumenti urbanistici di loro competenza, nonché gli agglomerati deliberati a norma di legge, ai fini urbanistico-edilizi, ad opera dei comuni sprovvisti di piano regolatore generale.

Detti mutui sono altresì concessi per il recupero di singoli fabbricati, mediante l'esecuzione degli interventi di cui al comma precedente, situati all'esterno degli ambiti territoriali di cui al comma medesimo, sempre che presentino interesse storico, artistico o ambientale. La sussistenza di tale interesse deve risultare dal piano regolatore generale comunale".

Art. 2

Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 23, e dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, è così sostituito:

"Art. 3

Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2, purché residenti da almeno tre anni in Valle d'Aosta;

c) i proprietari, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2. Ai fini del computo dell'anzidetto periodo di due anni, non costituiscono elemento interruttivo l'acquisizione a titolo oneroso o gratuito della proprietà dell'immobile, a qualunque titolo, da parte dei soggetti di cui all'articolo 565 del codice civile;

d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;

e) i comuni della Valle d'Aosta".

Art. 3

Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, e dall'articolo 1 della legge regionale 20 agosto 1979, n. 52, è così sostituito:

Art. 5

Ai soggetti elencati all'articolo 3 possono essere concessi mutui agevolati, da rimborsare nel periodo massimo di anni venti.

Il tasso annuo di interesse è pari al 40 percento dell'ultimo tasso di riferimento dell'edilizia residenziale pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto.

Per gli interventi di restauro, i limiti di finanziamento sono stabiliti come segue:

a) mutui fino all'80 percento della spesa ammessa per l'eventuale acquisto degli immobili o di parte di essi da recuperare, nonché per la spesa ammessa per il loro recupero, a favore dei conduttori di aziende agricole residenti nel comune in cui sono ubicati detti immobili da recuperare;

b) mutui fino al 70 percento della spesa ammessa per il recupero degli immobili di cui all'articolo 4 a favore dei proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2 residenti da almeno tre anni in Valle d'Aosta, ovvero di residenti o non residenti proprietari degli immobili da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;

c) mutui fino all'80 percento della spesa ammessa per il recupero degli immobili di cui all'articolo 4, a favore dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) riuniti in un'unica iniziativa di recupero, nonché a favore dei comuni della Valle d'Aosta.

Per gli interventi di ristrutturazione, gli importi dei mutui e i relativi tassi di interesse sono stabiliti in misura pari, rispettivamente, a venti punti in meno e a due punti in più delle percentuali e dei tassi applicabili, per i vari casi di cui alle lettere a), b), c) del comma precedente.

Qualora le agevolazioni siano richieste per il recupero di interi villaggi rurali, compresi nelle zone A, dai soggetti di cui alla precedente lettera c), i mutui vengono concessi fino ad un ammontare del 90 percento della spesa ammessa.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del 7 percento dell'ammontare complessivo di spesa dei lavori, valutato in sede preventiva ".

Art. 4

Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così sostituito:

" CAPO II

(Provvidenze per il turismo)

Art. 6

Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle strutture turistico-ricettive nella regione Valle d'Aosta, è autorizzata la concessione di agevolazioni a favore di società, enti e privati che, in forma singola o associata, operino nel settore turistico e abbiano sede legale e fiscale in Valle d'Aosta.

Sono escluse dai benefici di cui agli articoli susseguenti le strutture ricettive le cui unità siano oggetto di vendita con diritto di utilizzo riferito a periodi di tempo determinati ".

Art. 5

Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1976, n. 23, e dell'articolo 1 della legge regionale 24 agosto 1982, n. 46 è così sostituito:

Art. 7

Ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge vengono concessi mutui per le seguenti iniziative:

a) ristrutturazione e arredamento, a uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

b) ristrutturazione e arredamento di aziende alberghiere già esistenti e classificate ai sensi della legislazione regionale vigente;

c) costruzione e arredamento di nuove aziende alberghiere;

d) acquisto dell'immobile, adibito ad azienda alberghiera classificata ai sensi della legislazione regionale vigente, da parte del soggetto intestatario da non meno di tre anni della relativa licenza di esercizio;

e) ristrutturazione e arredamento di complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti dalla legislazione regionale vigente;

f) costruzione e arredamento di nuovi complessi ricettivi turistici all'aperto, come definiti alla precedente lettera e);

g) acquisto di terreni e fabbricati adibiti a complesso ricettivo turistico all'aperto, come definito alla precedente lettera e), da parte del soggetto intestatario da non meno di tre anni della relativa autorizzazione all'esercizio; l'acquisto deve riguardare non meno di un terzo della superficie del complesso e includere il fabbricato principale servizi.

Per i casi di cui alle lettere b) ed e) i mutui possono essere concessi anche al gestore dell'esercizio, a condizione che venga comunque costituito in garanzia, e conseguentemente vincolato alla destinazione secondo le norme della presente legge, l'immobile oggetto dell'intervento.

I mutui, della durata massima di anni 18, vengono concessi al tasso annuo di interesse pari al 40 percento dell'ultimo tasso di riferimento del settore turismo pubblicato al momento della stipula del contratto, arrotondato al mezzo punto, e nelle seguenti proporzioni:

a1) per i casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 70 percento della spesa ammessa, per i primi 500 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa ammessa eccedente i 500 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di 2 miliardi;

b1) per i casi di cui alla lettera d) del precedente comma:

- fino a un massimo del 50 percento della spesa risultante dall'atto di acquisto dell'immobile, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

c1) per i casi di cui alla lettera e) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 70 percento della spesa ammessa, per i primi 250 milioni di spesa;

- fino ad un massimo del 40 percento della spesa ammessa eccedente i 250 milioni, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

d1) per i casi di cui alla lettera f) del precedente comma:

- fino a un massimo del 40 percento della spesa ammessa, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo;

e1) per i casi di cui alla lettera g) del precedente comma:

- fino ad un massimo del 50 percento della spesa risultante dall'atto di acquisto degli immobili, e con un limite di spesa totale ammissibile di un miliardo.

Per accedere ai benefici previsti dal presente capo la struttura turistico - ricettiva oggetto della richiesta deve rispettare la normativa regionale vigente in materia di identificazione e di classificazione a essa applicabile.

Gli interventi di cui alle lettere b1) e e1) non sono ripetibili per il medesimo immobile se non sono trascorsi più di dieci anni dal precedente contratto di mutuo; per gli altri tipi di intervento tale intervallo è fissato in anni tre.

I soggetti di cui all'articolo 6 possono altresì ottenere finanziamenti sotto forma di locazioni finanziarie per investimenti relativi a beni mobili strumentali.

Sono ammessi a finanziamento investimenti fino a un importo massimo di lire duecentomilioni; l'importo minimo di ciascuna operazione è fissato in lire trentamilioni, diminuito a quindicimilioni per i casi di cui alle lettere e) ed f) del presente articolo.

Le locazioni finanziarie possono avere una durata massima di anni sei; il tasso annuo di interesse è di sei punti superiore a quello come sopra definito per i mutui.

L'investimento è finanziato nella proporzione dell'80 percento della spesa ritenuta ammissibile.

Al fine del rispetto del limite d'intervento indicato al comma precedente, sarà corrisposto dal locatario, all'atto della stipulazione del contratto, un primo canone pari al 20 percento del valore del bene oggetto del finanziamento.

Si applicano alle locazioni finanziarie e ai relativi canoni le norme previste dalla presente legge per i mutui e le relative rate di ammortamento. Non è consentito il cumulo di mutui e di locazioni finanziarie in supero dei limiti massimi di spesa ammissibile stabiliti per i mutui".

Art. 6

Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3, è così sostituito:

Art. 18

Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli uffici e dall'assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consultivo.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale e costituita come segue:

a) dal segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da presidente della commissione;

b) da un rappresentante dell'ufficio regionale studi e programmazione, designato dal Presidente della Giunta;

c) dal Sovrintendente regionale per i beni culturali e ambientali o da un suo delegato;

d) dal Dirigente dell'ufficio regionale per il turismo o da un suo delegato;

e) da un funzionario dell'assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti designato dall'Assessore;

f) da un funzionario dell'assessorato dell'agricoltura, foreste e ambiente naturale designato dall'Assessore;

g) da un funzionario dell'assessorato della sanità e assistenza sociale designato dall'Assessore;

h) dal ragioniere capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di segretario della commissione.

La delega prevista alle lettere a), c), d) e h) del secondo comma è permanente. Il delegato sostituisce il componente titolare in caso di assenza o impedimento di questo.

Per ciascuno dei membri indicati alle lettere b), e), f), g), del secondo comma, l'organo incaricato della designazione provvede anche a designare il rispettivo sostituto ".

Art. 7

Il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, è così sostituito:

" In caso di comprovate irregolarità la Giunta regionale, su proposta dell'assessorato competente, potrà richiedere che l'istituto mutuante convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo, ovvero a una sua congrua riduzione ".

Art. 8

Il primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, così come risulta modificato dall'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 1975, n. 41, è così sostituito:

" Gli immobili e le opere che hanno beneficiato delle provvidenze previste dalla presente legge devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data del contratto di mutuo e non possono mutare la destinazione per la quale venne concessa la provvidenza per un periodo pari a quello della durata originariamente fissata per il mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento; per il medesimo periodo di tempo gli immobili che hanno beneficiato delle provvidenze di cui al capo I non possono altresì essere alienati per atto tra vivi ".

Art. 9

In sede di prima applicazione della presente legge è consentita la presentazione, sino al 31 dicembre 1985, di domande relative a interventi di ristrutturazione di cui al capo I, già iniziati o ultimati, limitatamente ai casi in cui:

a) la relativa concessione edilizia sia di data successiva al primo gennaio 1983;

b) l'intervento abbia formato oggetto di domanda di mutuo già approvata dalla Giunta regionale come intervento di restauro o risanamento conservativo, ma abbia successivamente assunto, per varianti introdotte in corso d'opera, la fisionomia della ristrutturazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.