Legge regionale 8 agosto 1985, n. 64 - Testo storico

Legge regionale n. 64 del 08 08 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Art. 1

Approvazione del rendiconto generale: situazioni di cassa, finanziaria e patrimoniale

Il rendiconto generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1987 è approvato nelle singole risultanze e nelle risultanze riassuntive finali del presente articolo e degli articoli successivi:

Situazione di cassa

- Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 1983 L. 53.028.442.422

- Riscossioni nell'esercizio 1984 L. 671.221.770.464

Totale delle riscossioni L. 724.250.212.886

- Pagamenti nell'esercizio 1984 L. 707.044.298.661

Fondo cassa al 31 dicembre 1984 L. 17.205.914.225

Situazione finanziaria

- Fondo cassa al 31 dicembre 1984 L. 17.205.914.225

- Residui attivi al 31 dicembre 1984 L. 438.327.425.060

Totale dell'attivo al 31 dicembre 1984 L. 455.533.339.285

- Residui passivi al 31 dicembre 1984 L. 328.591.011.568

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1984 L. 126.942.327.717

Situazione patrimoniale

- Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1983 L. 284.568.596.895

- Variazioni attive nell'esercizio 1984 L. 1.385.107.149.601

in aumento dell'attivo L. 1.234.047.036.085

in diminuzione del passivo L. 151.060.113.516

Totale L. 1.669.675.746.496

- Variazioni passive nell'esercizio 1984 L. 1.369.617.991.635

in diminuzione dell'attivo L. 1.106.425.586.344

in aumento del passivo L. 263.192.405.291

Attivo netto di inventario al 31 dicembre 1984 L. 300.057.754.861

Art. 2

Gestione di competenza: entrate

Le entrate derivanti da tributi propri, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione, da contributi e assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi dal bilancio statale, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende regionali, da alienazione di beni patrimoniali, da accensione di mutui, da prestiti e da altre operazioni creditizie e per contabilità speciali, accertate nell'esercizio finanziario 1984 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte e approvate in: Lire 795.255.605.589 delle quali:

- Riscosse L. 449.433.229.272

- Rimaste da riscuotere L. 345.822.376.317

Art. 3

Gestione di competenza: spese

Le spese correnti, di investimento, per rimborso di mutui e prestiti e per contabilità speciali della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1984 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono riassunte ed approvate in: L. 840.463.334.233 delle quali:

- pagate L. 577.270.928.942

- Rimaste da pagare L. 263.192.405.291

Art. 4

Gestione di competenza: riassunto entrate e spese

È approvato il seguente riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1984:

- Entrate L. 795.255.605.589

- Spese L. 840.463.334.233

Disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1984 L. 45.207.728.644

Art. 5

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui attivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 sono riassunti ed approvati in complessive L. 438.327.425.060 come segue:

- Residui attivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1984 L. 314.507.162.593

- Minori accertamenti in conto residui attivi degli esercizi precedenti L. 213.572.658

- Differenza L. 314.293.589.935

- Residui attivi riscossi L. 221.788.541.192

- Residui attivi degli esercizi precedenti rimasti da riscuotere al 31 dicembre 1984 L. 92.505.048.743

- Residui attivi accertati in conto esercizio 1984 (articolo 2) L. 345.822.376.317

Totale residui attivi al 31 dicembre 1984 L. 438.327.425.060

Art. 6

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario

I residui passivi accertati alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984 sono riassunti ed approvati in complessive L. 328.591.011.568 come segue:

- Residui passivi iscritti in conto esercizi precedenti in carico all'inizio dell'esercizio 1984 L. 215.302.731.117

- Residui passivi pagati L. 129.773.369.719 Differenza L. 85.529.361.398

- Residui passivi degli esercizi precedenti riconosciuti insussistenti o perenti agli effetti amministrativi L. 20.130.755.121

- Residui passivi degli esercizi precedenti rimasti da pagare al 31 dicembre 1984 L. 65.398.606.277

- Residui passivi accertati in conto esercizio 1984 (articolo 3) L. 263.192.405.291

Totale residui passivi al 31 dicembre 1984 L. 328.591.011.568

Art. 7

Situazione finanziaria

È accertato ed approvato nell'ammontare di L. 126.942.327.717 l'avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio finanziario 1984, risultante come segue:

Variazioni migliorative

- Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1983 L. 152.232.873.898

- Miglioramento della gestione dei residui passivi L. 20.130.755.121

Variazioni peggiorative

- Peggioramento della gestione di competenza (articolo 4) L. 45.207.728.644

- Peggioramento della gestione dei residui attivi L. 213.572.658

Avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio 1984 L. 126.942.327.717

Art. 8

Situazione patrimoniale

La consistenza patrimoniale alla data del 31 dicembre 1984 (articolo 1) è approvata nelle seguenti risultanze riassuntive finali:

Attivo

Beni immobili L. 98.883.648.928

Beni mobili L. 14.343.627.145

Crediti diversi L. 512.910.908.416

Fondo Cassa L. 17.205.914.225

Totale L. 643.344.098.714

Passivo

Mutui passivi L. 14.695.332.285

Debiti diversi L. 328.591.011.568

Totale L. 343.286.343.853

Attivo netto patrimoniale al 31 dicembre 1984 L. 300.057.754.861

Art. 9

Ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono convalidati i prelievi di complessive L. 5.210.565.375 (cinquemiliardi duecentodieci milioni cinquecento sessantacinquemila trecentosettantacinque) dal capitolo 50800 " Fondo di riserva per le spese impreviste ", come dai sottoelencati provvedimenti della Giunta e del Consiglio regionale:

G. n. 1596 in data 16 marzo 1984;

G. n. 1736 in data 23 marzo 1984;

G. n. 2040 in data 6 aprile 1984;

G. n. 2411 in data 20 aprile 1984;

G. n. 2674 in data 4 maggio 1984;

G. n. 2795 in data 11 maggio 1984;

C. n. 567/ VIII in data 14 maggio 1984;

G. n. 3675 in data 15 giugno 1984;

G. n. 3849 in data 22 giugno 1984;

G. n. 3989 in data 29 giugno 1984;

G. n. 4154 in data 6 luglio 1984;

G. n. 4794 in data 10 agosto 1984;

G. n. 5523 in data 14 settembre 1984;

G. n. 5659 in data 21 settembre 1984;

G. n. 5663 in data 21 settembre 1984;

G. n. 6003 in data 5 ottobre 1984;

G. n. 6202 in data 12 ottobre 1984;

G. n. 6410 in data 19 ottobre 1984;

G. n. 6600 in data 26 ottobre 1984;

G. n. 6735 in data 2 novembre 1984;

G. n. 6921 in data 9 novembre 1984;

G. n. 7298 in data 22 novembre 1984;

G. n. 7480 in data 30 novembre 1984;

G. n. 8028 in data 14 dicembre 1984;

G. n. 8277 in data 31 dicembre 1984.

Art. 10

Sono approvati gli accertamenti finali di L¿ 170.000.000.000 e di L. 3.128.626.095 rispettivamente ai capitoli:

- n. 12350 " Fondo per il prelievo delle somme eccedenti il limite di cassa di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 " della parte Entrata ed al corrispondente capitolo 52150 " Fondo per il versamento delle somme di cui all'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 " della parte Spesa;

- n. 13000 della parte Entrata ed al corrispondente capitolo 52450 della parte Spesa " Gestione fondo per la liquidazione al personale di indennità per la cessazione dal servizio LR 28 luglio 1956, n. 3 articolo 189 ".

Art. 11

Le annualità o le quote di annualità relative a limiti di impegno, di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente legge, costituiscono economie di spesa e saranno annualmente reiscritte con legge di bilancio per l'importo risultante dalla proiezione sui singoli bilanci degli impegni assunti.

Art. 12

I fondi relativi a trasferimenti dello Stato, di cui alla tabella n. 2 allegata alla presente legge, non impegnati alla scadenza dell'esercizio finanziario 1984 costituiscono economie di spesa e saranno reiscritti sul bilancio di previsione dell'esercizio 1985 con la legge di assestamento del bilancio stesso.

Art. 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

TABELLA N. 1

Elenco dei capitoli recanti limiti di impegno considerati economie di spesa da reiscrivere annualmente secondo la proiezione degli impegni assunti - Articolo 11 Elenco dei capitoli recanti fondi derivanti da trasferimenti dello Stato non impegnati al 31 dicembre 1984 considerati economie di spesa da reiscrivere sul bilancio di previsione per l'esercizio 1985 con legge di assestamento - Articolo 12

TABELLA N. 2