Legge regionale 7 agosto 1985, n. 62 - Testo vigente

Legge regionale 7 agosto 1985, n. 62

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 15 giugno 1983, n. 57, in materia di personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole ed istituti scolastici regionali.

(B.U. 3 ottobre 1985, n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 settembre 1985)

Artt. 1. - 2. (1)

Art. 3.

L'applicazione della presente legge non comporta, per l'anno 1985, oneri superiori a quelli iscritti nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio corrispondente. Agli eventuali maggiori oneri per gli esercizi finanziari successivi si provvederà annualmente con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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(1) Modificano gli artt. 15 e 18 della L.R. 15 giugno 1983, n. 57.