Legge regionale 6 agosto 1985, n. 61 - Testo storico

Legge regionale n. 61 del 06 08 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Interventi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque.

Art. 1

1. La Regione Valle d'Aosta interviene per la realizzazione di opere destinate alla tutela dall'inquinamento delle acque mediante la costruzione di impianti di depurazione e relativi collettori fognanti, da realizzare direttamente o tramite gli enti locali e i loro consorzi.

2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva per il triennio 85-86-87 di lire 29,5 miliardi, di cui lire 9 miliardi e 500 milioni a carico dell'esercizio 1985; le quote relative agli esercizi successivi saranno determinate con legge annuale di bilancio.

3. La Giunta regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno del triennio considerato relazionerà alla competente Commissione Consiliare sullo stato di attuazione del piano con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 2

1. Il Consiglio regionale approva, previo parere della Commissione Consiliare competente, il piano di interventi per l'anno 1985.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carattere pluriennale nel limite dell'intera spesa prevista dalla presente legge, al fine di assicurare il finanziamento di opere la cui realizzazione si protragga per più esercizi, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.

Art. 3

1. I finanziamenti a fondo perduto agli enti locali ed ai loro consorzi, sono concessi sino a totale copertura delle spese per la progettazione, la direzione lavori, l'acquisto (ivi inclusa l'acquisizione delle aree), la costruzione degli impianti di depurazione e dei relativi collettori fognanti.

2. I finanziamenti sono cumulabili con i mutui eventualmente concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai sensi della legge 24 dicembre 1979, n. 650 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I finanziamenti possono altresì essere concessi a copertura di nuovi o maggiori oneri rispetto agli importi relativi ai progetti principali, derivanti da eventuali perizie suppletive e da revisione prezzi.

4. Il finanziamento regionale può essere concesso unicamente per la parte non finanziata a mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 4

1. Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, corredate dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto autorizzativo alla presentazione della domanda;

b) piano generale di sistemazione della rete fognante contenente il programma di attuazione delle opere da realizzare ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e con riferimento alle prescrizioni stabilite dalla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento;

c) planimetria e stima delle aree - nel caso di loro acquisizione - e progetto esecutivo dell'opera per la quale viene richiesto il finanziamento;

d) documentazione dimostrativa degli oneri complessivi con l'indicazione delle varie fonti di finanziamento sia che si tratti di risorse proprie, sia di ricorso al credito tramite la Cassa Depositi e Prestiti o di trasferimenti dalla Regione o dallo Stato;

e) attestazione sottoscritta dal legale rappresentante circa l'ammontare e l'importo del finanziamento richiesto e ottenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Art. 5

1. La liquidazione del finanziamento regionale sarà effettuata ratealmente a cura dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, con la seguente scadenza:

a) Il 50 percento ad avvenuta aggiudicazione dei lavori;

b) il rimanente su presentazione di stati di avanzamento con graduale recupero del 50 percento sugli importi netti degli stessi;

c) per quanto riguarda le spese tecniche e di acquisizione delle aree su presentazione della documentazione necessaria.

2. Il Comune è tenuto al 31 dicembre di ciascun anno a trasmettere analitica relazione all'Assessore ai Lavori Pubblici sullo stato di esecuzione dell'opera ammessa a finanziamento regionale.

Art. 6

1. Gli interventi relativi ai soli collettori fognanti sono realizzati direttamente dalla Regione nel limite degli stanziamenti di cui al precedente articolo 2, sulla base delle seguenti priorità:

1) interventi dichiarati urgenti e la cui realizzazione è indilazionabile al fine della salvaguardia dell'ambiente da inquinamento;

2) interventi che in base a progetto possono essere terminati e funzionanti nel triennio considerato;

3) interventi a carattere intercomunale la cui esecuzione richieda un particolare coordinamento con altre opere di interesse regionale.

2. Ai lavori di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6.

Art. 7

1. Per gli impianti da realizzare a norma della presente legge, è richiesto il parere della commissione tecnico - sanitaria di cui al successivo art. 8.

Art. 8

1. La Commissione regionale tecnico-sanitaria è costituita con decreto del Presidente della Giunta ed è composta da:

- il Dirigente dell'Assessorato dei Lavori Pubblici o suo sostituto, con funzioni di Coordinatore;

- il Dirigente del Servizio Tutela dell'Ambiente Naturale e delle Foreste dell'Assessorato all'Agricoltura, Foreste e Ambiente Naturale o suo sostituto;

- il Dirigente dell'Assessorato delle Finanze o suo sostituto;

- il Dirigente del Servizio Sanità e Tutela Sanitaria dell'Ambiente dell'Assessorato della Sanità ed Assistenza Sociale o suo sostituto;

- il Dirigente dell'Ufficio regionale Urbanistica e Tutela del Paesaggio o suo sostituto;

- il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto;

- il Responsabile dell'Unità Operativa Medico microbiologica del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, della Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto;

- il Responsabile dell'Unità Operativa Chimico-tossicologica - fisico ambientale del Servizio di Igiene Pubblica ed Ambientale, dell'Alimentazione e della Sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Unità Sanitaria Locale o suo sostituto.

2. Un funzionario dell'Assessorato dei Lavori Pubblici funge da Segretario.

3. La Commissione è integrata da esperti nominati con deliberazione della Giunta regionale per le discipline di competenza.

Art. 9

1. L'onere previsto dal secondo comma dell'art. 1 della presente legge graverà sul capitolo 29800 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1985 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura di detto onere si provvede:

- per l'anno 1985 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al Capitolo 50150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 a valere sull'intervento previsto nell'allegato n. 8.

Settore 1: Assetto del territorio e tutela dell'Ambiente.

- per gli anni 1986- 1987 mediante utilizzo per L. 20.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma " 2.2.1.09 - Acquedotti - Fognature ed altre Opere Igieniche " del bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 1985-1987.

Art. 10

1. Alla Parte Spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (Spese di investimento) " L. 9.500.000.000

In aumento

Cap. 29800 " Spese per la costruzione di fognature e di altre opere di risanamento igienico degli abitati ".

- LR 11 aprile 1984, n. 6 articolo 11 L. 9.500.000.000

2. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.