Legge regionale 31 marzo 1966, n. 5 - Testo storico

Legge regionale n. 5 del 31 03 1966

Bollettino ufficiale 31 3 1966

PROROGA AL 30 APRILE 1966 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1966 N. 2 PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE RELATIVO ALL'ANNO FINANZIARIO 1966.

Art. 1

È prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966 n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.

Art. 2

Le approvazioni e gli impegni di spese durante il mese di aprile 1966 non potranno superare un dodicesimo dell'importo delle spese stanziate nei vari capitoli della parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966 predisposto dalla Giunta Regionale nell'adunanza del 22-12-1965 e sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale nell'adunanza del 23 marzo 1966, in allegato al disegno di legge regionale relativo all'approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.