Legge regionale 6 agosto 1985, n. 59 - Testo storico

Legge regionale n. 58 del 30 07 1985

Bollettino ufficiale 03 10 1985 n. 17, 1° S.S. al n. 21 del 25 09 1985.

Finanziamento di un programma straordinario di lavori di restauro di edifici monumentali.

Art. 1

(Finalità della legge)

La Regione Valle d'Aosta finanzia l'esecuzione di un programma straordinario di lavori di restauro di edifici e contesti monumentali, avente il fine di garantire la conservazione di un'importante parte del suo patrimonio artistico-storico.

Il programma di cui al comma precedente è riportato nell'allegato A della presente legge e ne fa parte integrante.

Nel caso in cui le risorse disponibili non consentano l'integrale attuazione del programma stesso, la Giunta regionale è autorizzata a individuare le opere in esso comprese che, per urgenza dell'intervento, disponibilità degli edifici interessati o altri motivi, consentono di essere realizzate con priorità.

La Giunta regionale è altresì autorizzata a deliberare, salvo ratifica del Consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento previsto dalla presente legge, l'esecuzione di opere non incluse nel programma, quando la loro realizzazione sia da essa ritenuta importante e urgente.

Art. 2

(Oggetto dell'intervento)

Gli interventi di cui alla presente legge, attuati direttamente dalla Regione adottando le procedure dei lavori della pubblica amministrazione, possono concernere sia beni di proprietà della Regione e di altre amministrazioni, sia edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici o religiosi, con i quali verranno di volta in volta stabilite apposite intese per l'esecuzione delle opere e per garantire la fruizione pubblica degli edifici stessi, compatibilmente con la loro struttura e destinazione d'uso.

Art. 3

(Modalità di attuazione)

La Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore competente in materia di beni culturali, il progetto di ciascun intervento e l'ammontare della relativa spesa, sulla base di idonea documentazione tecnica comprovante la necessità dei lavori, la loro finalità e il relativo costo.

Art. 4

(Aumento dello stanziamento relativo all'applicazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94)

Allo scopo di consentire l'esecuzione di rilevanti interventi di restauro programmati da enti e privati proprietari di beni oggetto di tutela, lo stanziamento previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 94 (" Concessione di contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089 ") è aumentato, limitatamente all'esercizio finanziario 1985, di 300.000.000 (trecentomilioni).

Art. 5

L'onere previsto per l'esecuzione degli interventi di cui alla presente legge, valutato in Lire 8.500.000.000, graverà per Lire 8.200.000.000 sul capitolo 46755, di nuova istituzione per Lire 300.000.000 sul capitolo 46900 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1985.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 50050 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1985 a valere sull'intervento previsto nell'allegato n. 8 - Settore 4 " Promozione Sociale ".

Art. 6

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione

cap. 50050 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese di investimento) " L. 8.500.000.000

In aumento

Settore 2.2.4. - Promozione Sociale

Programma 2.2.4.09. - Attività culturali - Musei, Beni culturali e ambientali.

cap. 46755 (di nuova istituzione)

" Spese per interventi straordinari di restauro di edifici monumentali.

- LR 30 luglio 1985, n. 58 " L. 8.200.000.000

cap. 46900 " Contributi per il consolidamento di edifici notificati o tutelati ai sensi della legge primo giugno 1939, n. 1089

- LR 28 dicembre 1983, n. 94 " L. 300.000.000

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A

PROGRAMMA DEI LAVORI

1) Rifacimento tetti e rilievo del Forte di Bard (primo lotto) L. 1.000.000.000

2) Sistemazione a museo dell'immobile " ex caserma Challand (secondo lotto) L. 1.500.000.000

3) Intervento statico preliminare sul Castello di Nus L. 300.000.000

4) Ultimazione della copertura della Villa romana in regione Consolata del Comune di Aosta L. 200.000.000

5) Lavori di sistemazione del Criptoportico in Comune di Aosta L. 300.000.000

6) Restauro del Castello di Ussel in Comune di Châtillon L. 500.000.000

7) Restauro " Castel Savoia " in Comune di Gressoney-Saint-Jean (primo lotto) L. 300.000.000

8) Restauro Tour de l'Archet in Comune di Morgex (primo lotto) L. 400.000.000

9) Restauro della Casaforte di Runaz in Comune di Avise (ultimazione lavori) L. 500.000.000

10) Restauro campanile della chiesa del cimitero di Villaneuve L. 300.000.000

11) Parcheggio Castello Sarriod de la Tour in Comune di Saint-Pierre (primo lotto) L. 200.000.000

12) Restauro Castello di Quart (primo lotto) L. 300.000.000

13) Risanamento idrico chiesa parrocchiale di Perloz L. 300.000.000

14) Risanamento idrico della chiesa parrocchiale di Saint-Vincent L. 300.000.000

15) Restauro facciata sud e androne dell'antico Palazzo Ansermin in Comune di Aosta L. 250.000.000

16) Sistemazione e restauro di Palazzo Darbelley in Comune di Aosta (primo lotto) L. 800.000.000

17) Rilievo e rifacimento tetto della torre di Rhin in Comune di Rosain L. 150.000.000

18) Manutenzione straordinaria di alcuni ruderi di castelli (Graines, Montjovet, Cly, Gignod, St-Clair, ecc.) L. 250.000.000

19) Riordino e restauro della zona orientale della città romana di Aosta L. 350.000.000

Sommano L. 8.200.000.000