Legge regionale 28 maggio 1985, n. 39 - Testo storico
Legge regionale n. 39 del 28 05 1985
Bollettino ufficiale 25 6 1985 n. 11
Estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternità e infanzia.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 150 del 3 maggio 1985, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità Costituzionale promossa dal Governo della Repubblica.
Con decorrenza dal primo gennaio 1976, le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni si applicano alle lavoratrici, dipendenti dell’Amministrazione regionale, aspiranti madri di minori adottabili, o affidabili e nel caso di affidamento familiare, tenendo presenti le seguenti modalità:
a) il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 è stabilito in tre mesi e ha decorrenza dalla data di affidamento del minore, purché questo abbia meno di cinque anni, alla aspirante madre;
b) il periodo di astensione facoltativa e i periodi di riposo di cui, rispettivamente, agli artt. 7, primo comma, e 10 della legge citata sub a), possono essere fruiti entro e non oltre un anno dalla data di affidamento del minore;
c) le assenze facoltative non retribuite, di cui all’articolo 7, secondo comma, della legge citata sub a) possono essere richieste fino al compimento del terzo anno di vita del minore.
Per le concessioni dei benefici di cui trattasi, deve essere prodotto l’originale o copia autentica del documento con cui è stato disposto dagli Organi o Enti competenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’affidamento del minore ai fini dell'adozione, di cui alla legge 5 giugno 1967, n. 431, dell’affiliazione o dell’affidamento familiare.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.