Legge regionale 21 maggio 1985, n. 36 - Testo storico
Legge regionale n. 36 del 21 05 1985
Bollettino ufficiale 12 6 1985 n. 10
Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: protezione della flora alpina.
Per l’applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, č autorizzata l’ulteriore spesa di L. 70.000.000 per l’anno 1985, L. 80.000.000 per l’anno 1986 e L. 90.000.000 per l’anno 1987, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
Alla copertura del relativo onere si provvede:
- per l’anno 1985 mediante riduzione dall’importo di L. 70.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " - Settore 1° - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente - del Bilancio di previsione per l’esercizio 1985;
- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo della somma di L. 170.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.08 - Parchi e riserve naturali.
Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:
Parte Spesa
Variazione in diminuzione:
cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 70.000.000
Variazione in aumento:
cap. 29350 " Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura " L. 70.000.000
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.