Legge regionale 21 maggio 1985, n. 36 - Testo storico

Legge regionale n. 36 del 21 05 1985

Bollettino ufficiale 12 6 1985 n. 10

Rifinanziamento della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, concernente: protezione della flora alpina.

Art. 1

Per l’applicazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17, č autorizzata l’ulteriore spesa di L. 70.000.000 per l’anno 1985, L. 80.000.000 per l’anno 1986 e L. 90.000.000 per l’anno 1987, il cui onere graverą sul capitolo 29350 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 e sui successivi corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 2

Alla copertura del relativo onere si provvede:

- per l’anno 1985 mediante riduzione dall’importo di L. 70.000.000 dallo stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " - Settore 1° - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente - del Bilancio di previsione per l’esercizio 1985;

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo della somma di L. 170.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.1.08 - Parchi e riserve naturali.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1985 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazione in diminuzione:

cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) " L. 70.000.000

Variazione in aumento:

cap. 29350 " Spesa per la propaganda ed interventi per la protezione della natura " L. 70.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.