Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 20 05 1985

Bollettino ufficiale 12 6 1985 n. 10

Istituzione del Museo regionale di Scienze Naturali.

Art. 1

(Istituzione)

1. È istituito, con sede nel castello del Comune di Saint-Pierre, il Museo regionale di Scienze Naturali.

2. Il Museo ha personalità giuridica ed è posto sotto la tutela e vigilanza della Giunta regionale.

3. Le norme sulle finalità, sulla struttura e sul funzionamento del Museo sono stabilite dallo Statuto allegato alla presente legge.

4. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 2

(Vigilanza)

1. I bilanci preventivi del Museo sono comunicati alla Giunta regionale che, nei trenta giorni successivi al ricevimento, potrà annullarli in caso di violazione di legge, ovvero promuoverne, in ogni altro caso, il riesame con richiesta motivata.

2. In caso di riscontrata impossibilità di funzionamento degli organi del Museo o di gravi irregolarità, la Giunta regionale potrà disporre lo scioglimento del Consiglio di Amministrazione e nominare in sua vece un Commissario, il quale dovrà provvedere all’ordinaria amministrazione del Museo e promuovere, entro i sei mesi successivi alla sua nomina, la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

(Fondi per il funzionamento)

1. Al funzionamento del Museo si provvede con apposito stanziamento annuale del bilancio della Regione nonché con i contributi di Enti e di privati.

Art. 4

(Norme finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- L. 100.000.000 per l’anno 1985 per costituire la dotazione del Museo;

- L. 80.000.000 annue a decorrere dall’anno 1985 per il funzionamento del Museo.

2. Le spese di cui al precedente comma graveranno rispettivamente sui capitoli 47200 e 47210, di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 e, per le spese di funzionamento, sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura degli oneri di cui al primo comma si provvede nel modo seguente:

- per l’anno 1985 mediante aumento di lire 180.000.000 delle entrate derivanti dai prevedibili maggiori proventi della Casa da gioco di Saint-Vincent, che saranno accertati sul capitolo 00300 del bilancio di previsione della Regione per lo stesso anno;

- per gli anni 1986 e 1987 mediante utilizzo per lire 160.000.000 delle risorse disponibili iscritte a 3.2. - " Altri oneri non ripartibili "-del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1985/1987.

4. A decorrere dall’anno 1988 gli oneri necessari saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1985 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Parte entrata

cap. 00300 " Tassa di concessione della Casa da gioco di Saint-Vincent " L. 180.000.000

Parte spesa

Settore 4: Promozione sociale

Programma 2.2.4.09. - Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali.

cap. 47200 (di nuova istituzione)

" Contributo per la dotazione del Museo regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre

LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 100.000.000

cap. 47210 (di nuova istituzione)

" Contributo per il funzionamento del Museo regionale di Scienze Naturali di Saint-Pierre

LR 20 maggio 1985, n. 32 " L. 80.000.000

Art. 6

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione della Valle d’Aosta.

STATUTO DEL MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI

Art. 1

Il Museo regionale di scienze naturali ha lo scopo di creare un centro per l’incremento della cultura scientifica incentivando l’interesse della popolazione, soprattutto giovanile, nel campo delle scienze naturali e provvede a:

a) promuovere, coordinare e compiere ricerche naturalistiche, sia per l’incremento della scienza che delle sue applicazioni;

b) collaborare nel campo della ricerca con istituti universitari, con organi di ricerca e con associazioni scientifiche;

c) raccogliere, ordinare e studiare i materiali che si riferiscono alla storia naturale, con particolare riguardo a quelli dell’ambiente locale;

d) pubblicare studi e raccolte di ricerche;

e) contribuire alla diffusione della cultura naturalistica;

f) promuovere ed aiutare la propaganda per la protezione della natura e dell’ambiente.

Art. 2

Il patrimonio del Museo è costituito:

a) dalle collezioni di ostensione, esposte al pubblico;

b) dalle collezioni riservate agli studiosi;

c) dalle apparecchiature tecniche, dalle attrezzature, dalle suppellettili e dalla biblioteca che si realizzeranno in applicazione delle legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 nonché di quanto successivamente acquisito attraverso donazioni e contributi di enti o di privati.

Art. 3

Sono organi del Museo:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il comitato scientifico;

c) il direttore;

d) i revisori dei conti.

Art. 4

Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) un rappresentante della Giunta regionale;

b) un rappresentante delle Associazioni valdostane che svolgono attività naturalistica a livello scientifico;

c) un rappresentante della Société de la Flore Valdôtaine;

d) un rappresentante del comitato scientifico;

e) un rappresentante del Comune di Saint-Pierre;

f) il direttore del Museo che svolge anche le funzioni di segretario.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti di enti o di società od i privati che contribuiscono con beni o somme rilevanti alla vita del Museo.

Art. 5

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla Giunta regionale, restano in carica per la durata della legislatura regionale nel corso della quale sono nominati e possono essere riconfermati.

Coloro che durante la legislatura vengono nominati in sostituzione di altri membri, restano in carica fino al termine della stessa.

Art. 6

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

a) esaminare e approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo, sentito il parere del comitato scientifico;

b) approvare il regolamento per l’assunzione, il trattamento economico, lo stato giuridico e l’organico del personale del Museo;

c) assumere e licenziare il personale;

d) nominare il comitato scientifico;

e) deliberare su tutta l’attività amministrativa dell’ente;

f) formulare eventuali proposte di variazioni del presente Statuto da sottoporre al consiglio regionale.

Art. 7

Il consiglio di amministrazione è convocato in riunione ordinaria due volte all’anno e, su richiesta del presidente o di almeno due membri, potrà essere convocato in riunione straordinaria.

Per la validità della riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale del Museo.

Egli firma assieme al segretario i verbali di seduta.

Sorveglia l’esecuzione delle deliberazioni e dà le direttive in conformità alle norme della legge, dei regolamenti nonché delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Adotta i provvedimenti d’urgenza sottoponendoli al consiglio di amministrazione per la ratifica nelle adunanze successive.

Svolge inoltre ogni altra attività delegatagli dal consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il membro del consiglio di amministrazione da lui delegato.

Art. 8

Il comitato scientifico è composto dai seguenti membri:

a) sette esperti scelti nei campi geologico, botanico e zoologico;

b) il direttore del Museo, che assume anche le funzioni di segretario.

Il comitato elegge nel proprio seno il presidente.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato esperti nelle materie interessanti l’attività del Museo.

Il comitato è nominato per la durata in carica del consiglio di amministrazione.

Art. 9

Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

a) proporre, coordinare e approvare i programmi dell’attività scientifica del Museo e vigilare sulla loro attuazione;

b) dare le direttive generali sulla conservazione e per l’acquisto degli oggetti d’interesse del Museo, per gli scopi di cui all’articolo 1;

c) promuovere la collaborazione con istituti o organizzazioni, aventi finalità analoghe, nonché con istituti universitari e privati;

d) approvare il regolamento interno del Museo.

Art. 10

Il direttore è capo del personale e provvede alla ripartizione del lavoro tra i collaboratori.

Esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico.

Dà disposizioni per il collocamento del materiale.

Cura i rapporti del Museo con istituti, enti e studiosi italiani e stranieri, in conformità alle istruzioni impartite dal comitato scientifico.

Provvede al funzionamento della biblioteca e cura le edizioni del Museo.

Acquista gli oggetti di interesse del Museo in base alle direttive del comitato scientifico, cura l’acquisto di libri e di pubblicazioni e ne autorizza il loro prestito.

È responsabile della manutenzione del materiale affidato al Museo.

Cura l’attuazione dei programmi approvati dal comitato scientifico.

Prepara l’annuale relazione sull’attività del Museo e il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 11

Il controllo sulla gestione finanziaria è effettuato, anche nel corso dell’esercizio, da tre revisori dei conti nominati dalla Giunta regionale.

Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.

I revisori dei conti riferiscono al consiglio di amministrazione e alla Giunta regionale sui risultati connessi alla loro attività.

Art. 12

L’anno finanziario del Museo inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre. Le delibere relative al bilancio di previsione ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta regionale per l’approvazione.

Il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo deve essere approntato entro la fine di ottobre e il conto consuntivo per l’esercizio finanziario precedente entro la fine di aprile; entrambi gli atti devono venire presentati alla Giunta regionale unitamente alla relazione dei revisori dei conti.

I mezzi finanziari stanziati nel bilancio di previsione e non impiegati entro la fine dell’esercizio finanziario in corso rimangono a disposizione come residui e possono venire utilizzati entro i termini previsti dalla legge.

Art. 13

In caso di scioglimento dell’Ente, il materiale e le collezioni esistenti passeranno in proprietà alla Regione Autonoma della Valle d’Aosta, che ne curerà la conservazione.

È fatto salvo il diritto degli aventi causa a rientrare in possesso di collezioni e materiali ceduti al Museo in comodato.